Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Coming into Force27 June 2019
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019L0878
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2019/878/oj
Date20 May 2019
Published date07 June 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 150, 7 giugno 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 150, 7 juin 2019
L_2019150IT.01025301.xml
7.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/253

DIRETTIVA (UE) 2019/878 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2019

che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono stati adottati in risposta alle crisi finanziarie scoppiate nel 2007-2008. Tali misure legislative hanno dato un contributo sostanziale al rafforzamento del sistema finanziario dell'Unione e hanno reso le istituzioni più resilienti ai possibili shock futuri. Pur essendo di portata estremamente vasta, tali misure non affrontavano tutte le carenze individuate a livello degli enti. Inoltre, alcune delle misure proposte inizialmente sono soggette a clausole di revisione o non sono state specificate in misura sufficiente per agevolarne l'attuazione.
(2) La presente direttiva intende affrontare le questioni sollevate in relazione alle disposizioni della direttiva 2013/36/UE rivelatesi non sufficientemente chiare, e che pertanto sono state soggette a interpretazioni divergenti o sono risultate eccessivamente onerose per determinati enti. Essa contiene inoltre adeguamenti della direttiva 2013/36/UE resi necessari dall'adozione di altri pertinenti atti giuridici dell'Unione, come la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), o dalle modifiche proposte in parallelo per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 575/2013. Le modifiche proposte, infine, migliorano l'allineamento del quadro normativo vigente con gli sviluppi internazionali per promuovere la coerenza e la comparabilità fra i diversi paesi.
(3) Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista possono essere imprese madri di gruppi bancari e l'applicazione dei requisiti prudenziali è richiesta sulla base della situazione consolidata di tali società. Dato che gli enti controllati da queste società non sono sempre in grado di garantire il rispetto dei requisiti su base consolidata in tutto il gruppo, è necessario che talune società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista rientrino direttamente nell'ambito di applicazione dei poteri di vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 per assicurare il rispetto su base consolidata. Dovrebbero pertanto essere previsti una procedura di approvazione specifica e poteri di vigilanza diretta su talune società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista al fine di garantire che tali società di partecipazione possano essere considerate direttamente responsabili del rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata, senza assoggettarle a requisiti prudenziali aggiuntivi su base individuale.
(4) L'approvazione e la vigilanza di talune società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista non dovrebbero impedire ai gruppi di decidere in merito a specifici dispositivi interni e alla distribuzione dei compiti all'interno del gruppo come ritengono opportuno per garantire il rispetto dei requisiti su base consolidata e non dovrebbero impedire un'azione di vigilanza diretta su quegli enti del gruppo che sono impegnati a garantire il rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata.
(5) In circostanze specifiche, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista istituita al fine di detenere partecipazioni in imprese potrebbe essere esentata dall'approvazione. Sebbene sia riconosciuto che una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista esentata possa prendere decisioni nell'ambito del normale esercizio della sua attività, essa non dovrebbe adottare decisioni gestionali, operative o finanziarie che incidono sul gruppo o sulle filiazioni nel gruppo che sono enti o enti finanziari. Nel valutare il rispetto di tale requisito, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei requisiti pertinenti in base al diritto societario a cui è soggetta la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.
(6) Le principali responsabilità per quanto riguarda la vigilanza su base consolidata sono affidate all'autorità di vigilanza su base consolidata. È necessario quindi che l'autorità di vigilanza su base consolidata sia adeguatamente coinvolta nell'approvazione e nella vigilanza delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista. Se l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, tale approvazione dovrebbe essere concessa tramite una decisione congiunta di tali due autorità. Quando esercita la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (7), la Banca centrale europea dovrebbe anche esercitare le sue funzioni in relazione all'approvazione e alla vigilanza delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista.
(7) La relazione della Commissione, del 28 luglio 2016, sulla valutazione delle norme sulla remunerazione previste dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 («relazione della Commissione del 28 luglio 2016») ha evidenziato che, se applicati a enti piccoli, alcuni dei principi stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE, vale a dire i requisiti sul differimento e sul pagamento in strumenti, sono eccessivamente onerosi e non commisurati ai loro vantaggi prudenziali. Si è inoltre riscontrato che il costo dell'applicazione di tali requisiti supera i loro vantaggi prudenziali nel caso del personale con una bassa componente variabile della remunerazione, perché questi livelli di remunerazione variabile non incoraggiano, o incoraggiano poco, il personale a prendere rischi eccessivi. Di conseguenza, mentre tutti gli enti dovrebbero avere l'obbligo generale di applicare tutti i principi a tutti i membri del loro personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente, è opportuno prevedere disposizioni che esentino gli enti piccoli e il personale con una bassa componente variabile della remunerazione dai principi sul differimento e sul pagamento in strumenti stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE.
(8) Sono necessari criteri chiari, coerenti e armonizzati per individuare tali enti piccoli e il personale con una bassa componente variabile della remunerazione, al fine di garantire la convergenza in materia di vigilanza e promuovere condizioni di parità per gli enti e l'adeguata tutela di depositanti, investitori e consumatori in tutta l'Unione. Al tempo stesso bisogna offrire una qualche flessibilità agli Stati membri, perché possano adottare un approccio più rigoroso quando lo reputino necessario.
(9) Il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è stabilito all'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale principio deve essere applicato in modo coerente dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento, che dovrebbero quindi attuare una politica retributiva neutrale rispetto al genere.
(10) I requisiti in materia di retribuzione sono tesi a promuovere una gestione sana ed efficace del rischio da parte delle istituzioni grazie all'allineamento degli interessi a lungo termine delle istituzioni e del rispettivo personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (soggetti che assumono rischi significativi). Nel contempo, le filiazioni che non sono enti e che pertanto non sono soggette alla direttiva 2013/36/UE su base individuale, potrebbero essere soggette ad altri requisiti in materia di retribuzione a norma dei pertinenti atti giuridici settoriali, che dovrebbero prevalere. Pertanto, di norma, i requisiti in materia di retribuzione stabiliti nella presente direttiva non dovrebbero applicarsi su base consolidata a tali filiazioni. Tuttavia, per impedire un possibile arbitraggio, i requisiti in materia di retribuzione stabiliti nella presente direttiva dovrebbero applicarsi su base consolidata ai membri del personale impiegati nelle filiazioni che prestano servizi specifici, come la gestione del risparmio, la gestione dei patrimoni o l'esecuzione degli ordini, quando tali membri del personale sono incaricati, indipendentemente dalla forma che tale incarico potrebbe assumere, di svolgere attività professionali che li qualificano come soggetti che assumono rischi significativi a livello del gruppo bancario. Tali incarichi dovrebbero comprendere gli accordi di delega o esternalizzazione conclusi tra la filiazione che impiega il personale e un altro ente dello stesso gruppo. Agli Stati membri non dovrebbe essere
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