Council Implementing Regulation (EU) No 1239/2013 of 2 December 2013 imposing a definitive countervailing duty on imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China

Coming into Force06 December 2013
End of Effective Date03 March 2017
Celex Number32013R1239
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1239/oj
Published date05 December 2013
Date02 December 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 325, 5 December 2013
L_2013325IT.01006601.xml
5.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325/66

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1239/2013 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2013

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) In data 8 novembre 2012 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»).
(2) Il procedimento antisovvenzioni è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 26 settembre 2012 da EU ProSun («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali. La denuncia conteneva elementi di prova non manifestamente infondati di pratiche di sovvenzionamento del prodotto in questione e del grave pregiudizio da esse causato, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
(3) Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 597/2009 («regolamento di base»), la Commissione ha notificato alle autorità cinesi («governo della RPC») il ricevimento di una denuncia debitamente documentata secondo la quale le importazioni sovvenzionate di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali originari della RPC stavano arrecando grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Il governo della RPC è stato invitato a una serie di consultazioni nell'intento di chiarire la situazione riguardo al contenuto della denuncia e di giungere a una soluzione concordata. Il governo della RPC ha accettato l'offerta delle consultazioni che si sono successivamente tenute. Nel corso delle consultazioni, tuttavia, non è stato possibile pervenire a una soluzione concordata. Si è comunque preso nota delle osservazioni formulate dal governo della RPC in merito alla non compensabilità dei regimi elencati nella denuncia. Successivamente alle consultazioni sono pervenute comunicazioni del governo della RPC.

1.2. Procedimento antidumping parallelo

(4) Il 6 settembre 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali (celle e wafer) originari della RPC.
(5) Il 6 giugno 2013, con il regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione (4), quest'ultima ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla RPC («regolamento antidumping provvisorio»).
(6) Le analisi del pregiudizio condotte nell'attuale inchiesta antisovvenzioni e nella parallela inchiesta antidumping sono basate sulla stessa definizione dell'industria dell'Unione, sui medesimi produttori rappresentativi dell'Unione e sullo stesso periodo dell'inchiesta e, salvo diversamente specificato, hanno portato a identiche conclusioni. Ciò è stato considerato appropriato per razionalizzare l'analisi del pregiudizio e per raggiungere risultati coerenti in entrambi i procedimenti. Per questo motivo le osservazioni riguardanti il pregiudizio avanzate in uno qualunque di questi procedimenti sono state prese in considerazione in entrambi i procedimenti.

1.3. Registrazione

(7) In seguito a una richiesta del denunciante, corredata dei necessari elementi di prova, la Commissione ha adottato, in data 1o marzo 2013, il regolamento (UE) n. 182/2013 della Commissione (5) che dispone, a decorrere dal 6 marzo 2013, la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla RPC.
(8) Alcune parti interessate hanno argomentato che la decisione di registrazione delle importazioni era infondata, non essendo soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. Tale argomentazione non è stata tuttavia corroborata da prove né basata su dati di fatto. Nel momento in cui è stata presa la decisione di registrare le importazioni la Commissione disponeva di elementi di prova, non manifestamente infondati, sufficienti per giustificare la registrazione delle importazioni, in particolare un netto aumento delle importazioni in termini sia assoluti sia di quota di mercato. Le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte.

1.4. Parti interessate dal procedimento

(9) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del procedimento ai denuncianti, ad altri produttori noti dell'Unione, ai produttori esportatori noti della RPC, alle autorità della RPC e agli importatori noti. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
(10) Dato l'elevato numero di produttori esportatori, di produttori dell'Unione e di importatori non collegati, tutti i produttori esportatori noti e gli importatori non collegati sono stati invitati a manifestarsi e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, informazioni di base sulle loro attività in merito al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta definito nel considerando 38. Tali informazioni sono state chieste a norma dell'articolo 27 del regolamento di base per permettere alla Commissione di decidere se fosse necessario il campionamento e, in caso affermativo, di selezionare campioni. Sono state consultate anche le autorità della RPC.

(a) Campionamento dei produttori esportatori

(11) Inizialmente 121 produttori esportatori/gruppi di produttori cinesi hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Le imprese che hanno collaborato rappresentano più dell'80 % del volume totale delle esportazioni cinesi. Sulla base delle informazioni ottenute dai produttori esportatori e ai sensi dell'articolo 27 del regolamento di base, la Commissione ha inizialmente proposto un campione di sette produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori.
(12) Il campione selezionato di sette gruppi di imprese è costituito dai tre esportatori che hanno collaborato con il volume più elevato di esportazioni di moduli, dai due esportatori che hanno collaborato con il volume più elevato di esportazioni di celle e dai due esportatori che hanno collaborato con il volume più elevato di esportazioni di wafer. Il campione di questi sette gruppi di produttori esportatori è servito da base per stabilire il livello di sovvenzionamento sia di tali gruppi sia di tutti i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. Come indicato al considerando 46, nella fase definitiva dell'inchiesta la Commissione ha escluso i wafer dalla definizione del prodotto. Alcune imprese erano state incluse nel campione in considerazione dei loro grandi volumi di esportazioni di wafer, ma, dato che la Commissione aveva già effettuato controlli su queste imprese e aveva verificato i dati da esse forniti e inoltre che tutte queste imprese avevano esportato quantitativi rilevanti di moduli e/o di celle, non si è ritenuto necessario modificare il campione.
(13) Il numero di produttori esportatori da includere nel campione è stato infine stabilito in otto società/gruppi. Ciò perché è stato successivamente accertato che, a differenza di quanto inizialmente riferito, Jinko Solar Co. Ltd e Renesola Jiangsu Ltd non erano collegate.

(b) Campionamento dei produttori dell'Unione

(14) La Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tutti i produttori noti dell'Unione e le associazioni di categoria note sono stati informati della selezione del campione provvisorio di produttori dell'Unione. Il campione provvisorio si componeva di nove dei circa 215 produttori dell'Unione di cui era noto prima dell'apertura dell'inchiesta che fabbricavano il prodotto simile, che, selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, tenendo conto dei volumi di vendita e dell'ubicazione geografica, potessero essere ragionevolmente oggetto di inchiesta nel periodo di tempo disponibile. Si è provveduto affinché il campione rappresentasse i produttori dell'Unione sia integrati verticalmente sia non integrati verticalmente. Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni anche sul campione provvisorio.
(15) Diverse parti interessate hanno sollevato le seguenti obiezioni sul campione provvisorio dei produttori dell'Unione:
i) Innanzitutto, hanno fatto presente che le poche informazioni
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT