Council Directive 2007/61/EC of 26 September 2007 amending Directive 2001/114/EC relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption

Coming into Force07 October 2007
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32007L0061
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2007/61/oj
Published date04 October 2007
Date26 September 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 258, 04 October 2007
L_2007258IT.01002701.xml
4.10.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 258/27

DIRETTIVA 2007/61/CE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2007

che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) La crescente esigenza di armonizzazione nel commercio internazionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari rende opportuno autorizzare la standardizzazione del tenore proteico di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato ad un livello minimo del 34 %, in peso, espresso in materia secca sgrassata.
(2) Nell’autorizzare la standardizzazione, occorre definire le materie prime utilizzate per la correzione del tenore proteico e specificarne la composizione.
(3) Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (2), si prefigge di disciplinare l’aggiunta di tali sostanze agli alimenti e stabilisce quali vitamine e minerali possano esservi aggiunti. La direttiva 2001/114/CE del Consiglio (3) dovrebbe quindi essere modificata per consentire l’aggiunta di vitamine e minerali prevista dal regolamento (CE) n. 1925/2006.
(4) Occorre pertanto modificare la direttiva 2001/114/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2001/114/CE è modificata come segue:

1) l’articolo 2 è soppresso;
2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 agosto 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative unitamente ad una tavola che mostri la concordanza tra di esse e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione...

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