Commission Directive 2012/32/EU of 25 October 2012 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment Text with EEA relevance

Coming into Force30 November 2012
End of Effective Date17 September 2016
Celex Number32012L0032
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2012/32/oj
Published date10 November 2012
Date25 October 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 312, 10 November 2012
L_2012312IT.01000101.xml
10.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 312/1

DIRETTIVA 2012/32/UE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo (1), in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini della direttiva 96/98/CE, si applicano i testi aggiornati delle convenzioni internazionali e delle norme tecniche relative alle prove.
(2) Dall’adozione dell’ultimo atto modificativo della direttiva 96/98/CE è entrato in vigore un certo numero di modifiche alle convenzioni internazionali e alle norme tecniche relative alle prove applicabili. È opportuno includere dette modifiche nella direttiva 96/98/CE.
(3) Nello stesso periodo l’organizzazione marittima internazionale e gli enti di normazione europei hanno inoltre adottato alcune norme tecniche, comprese norme dettagliate per le prove, per diversi componenti dell’equipaggiamento elencati nell’allegato A.2 della direttiva 96/98/CE o che, pur non figurando in tale elenco, sono considerati pertinenti ai fini della suddetta direttiva. Tali componenti dell’equipaggiamento devono pertanto essere inclusi nell’allegato A.1 o trasferiti dall’allegato A.2 all’allegato A.1, in funzione dei casi.
(4) Occorre pertanto modificare la direttiva 96/98/CE.
(5) È ragionevole consentire che l’equipaggiamento divenuto recentemente oggetto dei requisiti armonizzati nell’ambito della presente direttiva e prodotto prima che scadesse il termine per l’attuazione della presente direttiva venga immesso sul mercato e utilizzato a bordo di navi dell’Unione durante un periodo transitorio.
(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato A della direttiva 96/98/CE è sostituito dall’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

L’equipaggiamento elencato alla colonna 1 dell’allegato A.1 come «nuova voce» o trasferito dall’allegato A.2, che è stato prodotto precedentemente al 30 novembre 2013 in conformità alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, può continuare ad essere commercializzato e utilizzato a bordo di una nave dell’Unione europea fino al 30 novembre 2015.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 30 novembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 novembre 2013.

Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.


ALLEGATO

«

ALLEGATO A

Nota generale dell’allegato A: le regole SOLAS fanno riferimento alla versione SOLAS consolidata del 2009.

Nota generale dell’allegato A: in talune denominazioni di voci, la colonna 5 illustra alcune varianti possibili nell’ambito della stessa denominazione. Le varianti di prodotto sono elencate in modo indipendente e separate le une dalle altre da una riga punteggiata. Ai fini della certificazione si devono scegliere solo le varianti di prodotto pertinenti, a seconda dei casi (esempio: A.1/3.3).

Elenco degli acronimi utilizzati

A.1, Modifica 1 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall’IMO
A.2, Modifica 2 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall’IMO
AC, Corrigendum di modifica riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall’IMO
CAT, Categoria di impianti radar come definiti nella sezione 1.3 di IEC 62388 (2007)
Circ., circolare
COLREG, Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare
COMSAR, Sottocomitato per le radiocomunicazioni e la ricerca e il salvataggio (COMSAR) dell’IMO
EN, European Standard (Norma tecnica europea)
ETSI, European Telecommunication Standardisation Institute (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione)
FSS, International Code for Fire Safety Systems (Codice Internazionale dei sistemi antincendio)
FTP, International Code for Application of Fire Test Procédures (Codice Internazionale delle Procedure per l’esecuzione delle prove al fuoco)
HSC, High Speed Craft Code (Codice per le unità veloci)
IBC, International Bulk Chemical Code (Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa)
ICAO, International Civil Aviation Organisation (Organizzazione internazionale dell’aviazione civile)
IEC, International Electro-technical Commission (CEI, Commissione elettrotecnica internazionale)
IGC, Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti
IMO, International Maritime Organisation (Organizzazione marittima internazionale)
ISO, International Standardisation Organisation (Organizzazione internazionale di standardizzazione)
ITU, International Telecommunication Union (Unione internazionale delle telecomunicazioni)
LSA, LIFE saving appliance (mezzo di salvataggio)
MARPOL, Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi
MEPC, Marine Environment Protection Committee (Comitato per la protezione dell’ambiente marino)
MSC, Maritime Safety Committee (Comitato per la sicurezza marittima)
NOx, Ossidi di azoto
SOLAS, International Convention for the Safety of LIFE at Sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare)
SOx, Ossidi di zolfo
Reg., Regola
Ris., Risoluzione

ALLEGATO A.1

EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI GIÀ CONTEMPLANO NORME TECNICHE DI PROVA DETTAGLIATE

Note applicabili all’insieme dell’allegato A.1

(a) Generali: oltre alle norme tecniche di prova internazionali specificamente menzionate, alcune disposizioni, che devono essere controllate all’atto dell’esame del tipo (omologazione) di cui ai moduli per la valutazione della conformità dell’allegato B, figurano nelle regole delle pertinenti convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO applicabili.
(b) Colonna 1: si può applicare l’articolo 2 della direttiva 2010/68/UE della Commissione (1) (6o emendamento dell’allegato A della MED).
(c) Colonna 1: si può applicare l’articolo 2 della direttiva 2011/75/UE della Commissione (2) (7o emendamento dell’allegato A della MED).
(d) Colonna 2: quando nella colonna 2 compare il termine “componenti di sistemi” può significare che un solo componente, un insieme di componenti o un intero sistema deve essere sottoposto a prove per garantirne la conformità ai requisiti internazionali.
(e) Colonna 5: laddove si citano le risoluzioni IMO, si intendono le sole norme contenute nelle relative parti degli allegati alle risoluzioni e non le disposizioni contenute nel testo delle risoluzioni.
(f) Colonna 5: si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme di prova. Al fine della corretta individuazione delle norme pertinenti, i resoconti di prova, i certificati di conformità e le dichiarazioni di conformità devono specificare la norma di prova applicata e la relativa versione.
(g) Colonna 5: laddove siano indicate due serie di norme di prova separate da un “oppure”, ciascuna serie soddisfa tutte le prescrizioni di prova necessarie per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità alle prescrizioni dei pertinenti strumenti internazionali. Diversamente, qualora si usino altri separatori (virgola) si applicano tutte le disposizioni menzionate.
(h) Colonna 6: laddove è indicato il modulo H, questo deve essere corredato dell’attestato di valutazione del progetto.
(i) I requisiti stabiliti nel presente allegato non incidono sui requisiti di trasporto previsti nelle convenzioni internazionali.

1. Mezzi di salvataggio

Colonna 4: si applica la circolare MSC 980 dell’IMO tranne quando viene sostituita dagli strumenti specifici indicati nella colonna 4.

N. Denominazione Regola SOLAS 74 modificata (qualora sia richiesta l’omologazione) Regole della convenzione SOLAS 74 modificate, nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti Norme di prova Moduli per la valutazione della conformità
1 2 3 4 5 6
A.1/1.1 Salvagenti anulari rigidi
Reg. III/4,
Reg. X/3.
...

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