Commission Directive 2011/75/EU of 2 September 2011 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment Text with EEA relevance

Published date15 September 2011
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 239, 15 September 2011
L_2011239IT.01000101.xml
15.9.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239/1

DIRETTIVA 2011/75/UE DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2011

recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo (1), in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini della direttiva 96/98/CE, si applicano i testi aggiornati delle convenzioni internazionali e delle norme tecniche relative alle prove.
(2) Dall’adozione dell’ultimo atto modificativo della direttiva 96/98/CE è entrato in vigore un certo numero di modifiche alle convenzioni internazionali e alle norme tecniche relative alle prove applicabili. È opportuno includere dette modifiche nella direttiva 96/98/CE.
(3) Nello stesso periodo l’organizzazione marittima internazionale e gli enti di normazione europei hanno inoltre adottato alcune norme tecniche, comprese norme dettagliate per le prove, per diversi componenti dell’equipaggiamento elencati nell’allegato A.2 della direttiva 96/98/CE o che, pur non figurando in tale elenco, sono considerati pertinenti ai fini della suddetta direttiva. Tali componenti dell’equipaggiamento devono pertanto essere inclusi nell’allegato A.1 o trasferiti dall’allegato A.2 all’allegato A.1, in funzione dei casi.
(4) Occorre pertanto modificare la direttiva 96/98/CE.
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato A della direttiva 96/98/CE è sostituito dall’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

L’equipaggiamento elencato all’allegato A.1 quale trasferito dall’allegato A.2 prodotto prima del 5 ottobre 2012, conformemente alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, può essere commercializzato e utilizzato a bordo di un’unità natante dell’Unione europea fino al 5 ottobre 2014.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 5 ottobre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 ottobre 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.


ALLEGATO

«

ALLEGATO A

Nota generale dell’allegato A: le regole SOLAS fanno riferimento alla versione SOLAS consolidata del 2009.

Nota generale dell’allegato A: in talune denominazioni di elementi, la colonna 5 illustra alcune varianti possibili nell’ambito della stessa denominazione. Le varianti di prodotto sono elencate in modo indipendente e separate le une dalle altre da una riga punteggiata. Ai fini della certificazione si devono scegliere solo le varianti di prodotto pertinenti, a seconda dei casi (esempio: A.1/3.3).

Elenco delle abbreviazioni e sigle usate

A.1: Modifica 1 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall’IMO

A.2: Modifica 2 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall’IMO

AC: Corrigendum di modifica riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall’IMO

CAT: Categoria di impianti radar come definiti nella sezione 1.3 di IEC 62388 (2007)

Circ.: circolare

COLREG: Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare

COMSAR: Sottocomitato per le radiocomunicazioni e la ricerca e il salvataggio (COMSAR) dell’IMO

EN: European Standard (Norma tecnica europea)

ETSI: European Telecommunication Standardisation Institute (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione)

FSS: International Code for Fire Safety Systems (Codice Internazionale dei sistemi antincendio)

FTP: International Code for Application of Fire Test Procédures (Codice Internazionale delle Procedure per l’esecuzione delle prove al fuoco)

HSC: High Speed Craft Code (Codice per le unità veloci)

IBC: International Bulk Chemical Code (Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa)

ICAO: International Civil Aviation Organisation (Organizzazione internazionale dell’aviazione civile)

IEC: International Electro-technical Commission (CEI, Commissione elettrotecnica internazionale)

IMO: International Maritime Organisation (Organizzazione marittima internazionale)

ISO: International Standardisation Organisation (Organizzazione internazionale di standardizzazione)

ITU: International Telecommunication Union (Unione internazionale delle telecomunicazioni)

LSA: Life saving appliance (mezzo di salvataggio)

MARPOL: Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi

MEPC: Marine Environment Protection Committee (Comitato per la protezione dell’ambiente marino)

MSC: Maritime Safety Committee (Comitato per la sicurezza marittima)

NOx: ossidi di azoto

SOLAS,: International Convention for the Safety of Life at Sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare)

SOx: ossidi di zolfo

Reg.: regola

Ris.: risoluzione

ALLEGATO A.1

EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI GIÀ CONTEMPLANO NORME TECNICHE DI PROVA DETTAGLIATE

Note applicabili all’insieme dell’allegato A.1

a) Informazioni generali: oltre alle norme tecniche di prova internazionali specificamente menzionate, alcune disposizioni, che devono essere controllate all’atto dell’esame del tipo (omologazione) di cui ai moduli per la valutazione della conformità dell’allegato B, figurano nelle regole delle pertinenti convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO applicabili.
b) Colonna 1: si può applicare l’articolo 2 della direttiva 2009/26/CE della Commissione (1).
c) Colonna 1: si può applicare l’articolo 2 della direttiva 2010/68/UE della Commissione (2).
d) Colonna 5: laddove si citano le risoluzioni IMO, si intendono le sole norme contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni e non le disposizioni contenute nel testo delle risoluzioni.
e) Colonna 5: si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme di prova. Al fine della corretta individuazione delle norme pertinenti, i resoconti di prova, i certificati di conformità e le dichiarazioni di conformità devono specificare la norma di prova applicata e la relativa versione.
f) Colonna 5: laddove siano indicate due serie di norme di prova separate da un “oppure”, ciascuna serie soddisfa tutte le prescrizioni di prova necessarie per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità con le prescrizioni dei pertinenti strumenti internazionali. Diversamente, qualora si usino altri separatori (virgola) si applicano tutte le disposizioni menzionate.
g) Colonna 6: laddove è indicato il modulo H, questo deve essere corredato dell’attestato di valutazione del progetto.
h) I requisiti stabiliti nel presente allegato non incidono sui requisiti di trasporto di cui nelle convenzioni internazionali.

1. Mezzi di salvataggio

Colonna 4: si applica la circolare MSC 980 dell’IMO tranne quando sostituita dagli strumenti specifici indicati nella colonna 4.

N. Denominazione Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l’omologazione) Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti Norme di prova Moduli per la valutazione della conformità
1 2 3 4 5 6
A.1/1.1 Salvagenti anulari rigidi
Reg. III/4,
Reg. X/3.
Reg. III/7,
Reg. III/34,
Ris. MSC 36 (63) dell’IMO-(Codice HSC del 1994) 8,
Ris. MSC 48 (66) dell’IMO-(Codice LSA) I, II,
Ris. MSC 97 (73) dell’IMO-(Codice HSC del 2000) 8.
Ris. MSC 81 (70) dell’IMO.
B + D B + E B + F
A.1/1.2 Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio:
a) imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso;
b) per salvagenti anulari rigidi;
c) per giubbotti di salvataggio.
Reg. III/4,
Reg. X/3.
Reg. III/7,
Reg. III/22,
Reg. III/26,
Reg III/32,
Reg. III/34,
Ris. MSC 36 (63) dell’IMO-(Codice HSC del 1994) 8,
Ris. MSC 48 (66) dell’IMO-(Codice LSA) II, IV,
Ris. MSC 97 (73) dell’IMO-(Codice HSC del 2000) 8.
Ris. MSC 81 (70) dell’IMO.
B + D B + E B + F
A.1/1.3 Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti anulari rigidi
Reg. III/4,
Reg. X/3.
Reg. III/7,
Reg. III/34,
Ris. MSC 36 (63) dell’IMO-(Codice HSC
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT