Commission Directive 2005/78/EC of 14 November 2005 implementing Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles and amending Annexes I, II, III, IV and VI thereto (Text with EEA relevance)

Coming into Force19 December 2005
End of Effective Date30 December 2013
Celex Number32005L0078
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2005/78/oj
Published date29 November 2005
Date14 November 2005
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 313, 29 November 2005
L_2005313IT.01000101.xml
29.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313/1

DIRETTIVA 2005/78/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2005

che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (2), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2005/55/CE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
(2) A norma della direttiva 2005/55/CE i nuovi motori pesanti ed i motori dei nuovi veicoli pesanti devono conformarsi, a decorrere dal 1o ottobre 2005, alle nuove prescrizioni tecniche riguardanti i sistemi diagnostici di bordo, la durabilità e la conformità dei veicoli in circolazione sottoposti ad un utilizzo corretto e ad una manutenzione appropriata. È pertanto opportuno adottare i provvedimenti tecnici necessari per attuare gli articoli 3 e 4 di detta direttiva.
(3) Al fine di assicurare l’ottemperanza all’articolo 5 della direttiva 2005/55/CE è opportuno introdurre prescrizioni che incoraggino l'utilizzo corretto, conforme alle istruzioni del costruttore, dei nuovi veicoli pesanti dotati di un motore con sistema di post-trattamento degli scarichi che richiede l'uso di un reagente consumabile per ridurre il livello degli inquinanti regolamentati. Occorre introdurre prescrizioni che assicurino che i conducenti di tali veicoli siano avvisati tempestivamente dell'esaurimento di un reagente consumabile a bordo oppure dell'assenza di attività di dosaggio dei reagenti. Se tali avvisi vengono trascurati dal conducente, le prestazioni del motore dovrebbero modificarsi fino a che il conducente non ripristini il reagente consumabile necessario per il funzionamento efficiente del sistema di post-trattamento degli scarichi.
(4) Qualora i motori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2005/55/CE richiedano l’utilizzo di un reagente consumabile al fine di rispettare i valori limite di emissione in base ai quali sono stati omologati, gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire che tali reagenti siano disponibili secondo una ripartizione geografica equilibrata. Gli Stati membri devono essere in grado di prendere i provvedimenti necessari per incoraggiare il consumo di tali reagenti.
(5) È opportuno introdurre prescrizioni che permettano agli Stati membri di controllare ed assicurare che, in occasione delle ispezioni tecniche periodiche, i veicoli pesanti dotati di sistemi di post-trattamento degli scarichi che richiedono l'impiego di un reagente consumabile abbiano funzionato in maniera corretta nella fase antecedente a tali ispezioni.
(6) Gli Stati membri devono essere in grado di vietare l'utilizzo di veicoli pesanti dotati di un sistema di post-trattamento che richiede l’utilizzo di un reagente consumabile per conformarsi ai valori limite di emissione in base ai quali tali veicoli sono stati omologati, qualora tale sistema non consumi realmente il reagente prescritto oppure qualora il reagente prescritto non sia a bordo del veicolo.
(7) I costruttori di veicoli pesanti dotati di sistemi di post-trattamento degli scarichi che richiedono l'utilizzo di un reagente consumabile devono informare dettagliatamente i propri clienti sulle corrette modalità di utilizzo dei veicoli.
(8) È opportuno aggiornare le prescrizioni della direttiva 2005/55/CE relative all'impiego di strategie di manomissione per tenere conto dei progressi tecnici. È opportuno specificare le prescrizioni per i motori a regolazione multipla e per i dispositivi che possono limitare la coppia del motore in alcune condizioni operative.
(9) Gli allegati III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del carburante diesel e che modifica la direttiva del Consiglio 93/12/CEE (3) dispongono che, a decorrere dal 1o gennaio 2005, la benzina e il carburante diesel in vendita in tutta la Comunità debbano avere un tenore massimo di zolfo pari a 50 mg/kg (parti per milione, ppm). La disponibilità di carburanti con un tenore di zolfo pari o inferiore a 10 mg/kg è in costante aumento nel territorio comunitario e la direttiva 98/70/CE richiede che tali carburanti siano disponibili a decorrere dal 1o gennaio 2009. È pertanto opportuno ridefinire i carburanti di riferimento utilizzati per le prove di omologazione dei motori in base ai valori limite di emissione di cui alle righe B1, B2 e C delle tabelle che figurano nell'allegato I della direttiva 2005/55/CE in modo da riflettere meglio, se applicabile, il tenore di zolfo dei carburanti diesel che sono disponibili sul mercato dal 1o gennaio 2005 e che sono utilizzati dai motori che dispongono di sistemi avanzati di controllo delle emissioni. È inoltre opportuno ridefinire il carburante di riferimento gas di petrolio liquefatto (GPL) in modo da tenere conto dei progressi sul mercato a partire dal 1o gennaio 2005.
(10) È opportuno apportare modifiche tecniche alle procedure di campionamento e misurazione in modo da consentire la misurazione affidabile e ripetibile delle emissioni di particolato dei motori ad accensione spontanea omologati in base ai valori limite di cui alla riga B1, B2 o C delle tabelle che figurano nell'allegato I, punto 6.2.1 della direttiva 2005/55/CE e dei motori a gas omologati in base ai valori limite di cui alla riga C della tabella 2 che figura al punto 6.2.1 di detto allegato.
(11) Poiché le disposizioni di attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 2005/55/CE vengono adottate contemporaneamente alle disposizioni di adeguamento della direttiva al progresso tecnico, entrambe le misure sono state incluse nello stesso atto legislativo.
(12) Dato il rapido progresso tecnologico in questo settore, la presente direttiva verrà riesaminata entro il 31 dicembre 2006, se necessario.
(13) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2005/55/CE.
(14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III e IV della direttiva 2005/55/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Le misure che attuano gli articoli 3 e 4 della direttiva 2005/55/CE sono contenute negli allegati da II a V della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro l’8 novembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra dette disposizioni e la presente direttiva.

Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 9 novembre 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/49//CE della Commissione (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12).

(2) GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1.

(3) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

MODIFICHE AGLI ALLEGATI I, II, III, IV e VI DELLA DIRETTIVA 2005/55/CE

La direttiva 2005/55/CE è così modificata:

1) L’allegato I è così modificato:
a) Il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. CAMPO D'APPLICAZIONE La presente direttiva si applica al controllo degli inquinanti gassosi e delle emissioni di particolato, alla vita utile dei
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