L_2011228IT.01000101.xml
3.9.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 228/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 878/2011 DEL CONSIGLIO
del 2 settembre 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2). |
(2) | La decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC (3), dispone l’adozione di ulteriori misure da adottare, tra cui il divieto di acquistare, importare o trasportare dalla Siria petrolio greggio e prodotti petroliferi, e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di altre persone e entità che ricevono benefici dal regime o lo sostengono. L’elenco aggiuntivo delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è riportato in allegato di detta decisione. |
(3) | Alcune di queste misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione. |
(4) | Il Consiglio ha stabilito una sospensione parziale dell’accordo di cooperazione con la Siria (4) con decisione 2011/523/UE, del 2 settembre 2011 (5). |
(5) | Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate. |
(6) | È opportuno precisare che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari a una banca ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un’entità o un organismo non menzionati nell’elenco per attivare pagamenti autorizzati a norma dell’articolo 9 del presente regolamento, non costituiscono una messa a disposizione di fondi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:
1) | all’articolo 1 sono inserite le lettere seguenti: «g) “assicurazione”: un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un’altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall’impegno; h) “riassicurazione”: l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s, l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd’s, da parte di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s; i) “prodotti petroliferi”: i prodotti elencati nell’allegato IV.»; |
2) | sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 3 bis È vietato:
a) | importare nell’Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:
i) | sono originari della Siria, o |
ii) | sono stati esportati dalla Siria; | |
b) | acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Siria o originari della Siria; |
c) | trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese; |
d) | fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c); e |
e) | partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) o d). | Articolo 3 ter I divieti di cui all’articolo 3 bis non si applicano:
a) | all’esecuzione, il 15 novembre 2011 o prima di questa data, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 2 settembre 2011, purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intende eseguire l’obbligo abbia notificato, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o, individuata nei siti web elencati |
|
...