DECISIONE (UE) 2019/1349 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 26 luglio 2019
relativa alla procedura e alle condizioni per l'esercizio da parte di un'autorità competente di determinati poteri in materia di sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2019/25)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1, l'articolo 22 e il primo trattino dell'articolo 34.1,
Visto il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (1) e in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato e il quarto trattino dell'articolo 3.1 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea conferiscono all'Eurosistema il potere di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. |
(2) | L'Eurosistema promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, tra l'altro, mediante l'esercizio di compiti di sorveglianza. |
(3) | Nell'aprile 2012 il Comitato per i sistemi di pagamento e di regolamento (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) della Banca dei regolamenti internazionali e il Comitato tecnico dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) hanno pubblicato congiuntamente i principi per le infrastrutture di mercato (di seguito «i principi CPSS-IOSCO») (2). Successivamente il Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato (Committee on Payments and Market Infrastructures), che è succeduto al CPSS, e la IOSCO hanno pubblicato congiuntamente degli orientamenti su tali principi. |
(4) | Secondo i principi CPSS-IOSCO, un sistema di pagamento di importanza sistemica (SPIS), in quanto suscettibile di determinare rischi sistemici ove privo di sufficiente protezione contro i rischi a cui è esposto, dovrebbe essere sottoposto a controlli efficaci sulla base di criteri chiaramente definiti e divulgati. Inoltre, i principi CPSS-IOSCO stabiliscono specifiche aspettative di sorveglianza per i fornitori di servizi critici da cui dipende il funzionamento continuo e adeguato delle infrastrutture di mercato. Inoltre, i principi CPSS-IOSCO indicano che le autorità competenti dovrebbero disporre di poteri e risorse sufficienti ad adempiere i rispettivi compiti, incluso quello di adottare azioni correttive |
(5) | La Banca centrale europea (BCE) ha attuato i principi CPSS-IOSCO e i successivi orientamenti nella misura in cui si riferiscono a uno SPIS ai sensi del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28). |
(6) | Al fine di garantire l'applicazione degli standard di sorveglianza più elevati, a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28), il Consiglio direttivo ha riesaminato tale regolamento per valutare se sia necessario modificare lo stesso e il successivo regolamento (UE) 2017/2094 della Banca centrale europea (ECB/2017/32) (3), che ha integrato il potere di un'autorità competente di ottenere informazioni e documenti da un gestore di SPIS ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) con strumenti aggiuntivi. |
(7) | Di conseguenza, l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) conferisce all'autorità competente il potere di ottenere informazioni e documenti dal gestore dello SPIS, richiedere al gestore dello SPIS di nominare un esperto indipendente per condurre un'indagine o un riesame indipendente sul funzionamento dello SPIS e condurre ispezioni in loco o delegarne lo svolgimento. |
(9) | Per garantire il rispetto dei diritti dei terzi, l'autorità competente dovrebbe esercitare i poteri di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) in conformità e salvo il rispetto dei principi generali di proporzionalità, parità di trattamento, efficacia, efficienza, trasparenza e giusto processo sotto il profilo procedurale. Inoltre, al fine di rispettare tali principi, una decisione di esercitare i poteri di vigilanza di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) dovrebbe avere un contenuto minimo predefinito ed essere notificata al gestore dello SPIS prima dell'esercizio di qualsiasi potere di sorveglianza. |
(10) | Non è necessario adottare una decisione formale per esercitare il potere di ottenere informazioni o documenti, che può essere esercitato dall'autorità competente in base alle proprie esigenze di sorveglianza, vale a dire per verificare la conformità al regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) e per facilitare l'obiettivo più ampio di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico. |
(11) | Ai fini di un'efficace sorveglianza, è importante che l'autorità competente sia abilitata a imporre requisiti relativi al tipo di esperto da nominare, al contenuto e all'ambito della relazione da predisporre, all'utilizzo della relazione, inclusa la comunicazione e pubblicazione, e alla tempistica per la stesura della relazione.. |
(12) | La nomina di un esperto indipendente incaricato di svolgere un'indagine o un riesame indipendente dello SPIS dovrebbe evitare qualsiasi conflitto di interesse e rispettare determinati requisiti per garantire che l'esperto indipendente disponga delle qualifiche, delle capacità e delle conoscenze necessarie per svolgere i propri compiti. |
(13) | Il gestore dello SPIS può affidare a fornitori di servizi critici le funzioni essenziali relative alla compensazione e al regolamento delle operazioni. Qualora tali funzioni non siano svolte dal gestore dello SPIS stesso, ma da un fornitore di servizi critici, è importante che l'autorità competente sia in condizione di esercitare i poteri di cui dispone a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) nello stesso modo e nella stessa misura sia nei confronti dei fornitori di servizi critici sia del gestore dello SPIS. A tal fine è essenziale che il gestore dello SPIS inserisca nei suoi accordi contrattuali con i fornitori di servizi critici clausole che consentano la condivisione di informazioni, documenti e spiegazioni scritte o orali tra i rappresentanti o i membri del personale del fornitore di servizi critici e l'autorità competente, l'esperto indipendente e il gruppo per l'ispezione in loco, a seconda del caso, e lo svolgimento di ispezioni in loco presso il fornitore di servizi critici. |
(14) | Al fine di affrontare in modo efficiente le situazioni di emergenza, è importante che le autorità competenti abbiano la possibilità di derogare caso per caso a taluni requisiti relativi all'esercizio dei loro poteri nelle ipotesi limitate e alle condizioni stabilite dalla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
I termini utilizzati nella presente decisione hanno lo stesso significato dei termini definiti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) e si applicano altresì le seguenti definizioni:
(1) | per «esperto indipendente» si intende una persona fisica o giuridica che non ha alcun rapporto che sollevi un conflitto di interessi in relazione allo SPIS o al gestore dello SPIS o ai suoi azionisti di controllo e che possiede competenze specifiche nello svolgimento di indagini e riesami delle infrastrutture dei mercati finanziari, con particolare attenzione alla regolamentazione finanziaria, ai sistemi informatici alle tecnologie della comunicazione, alla gestione dei rischi, la rendicontazione finanziaria o la revisione contabile; |
(2) | per «riesame indipendente» si intende una valutazione del funzionamento di uno SPIS finalizzata a fornire: una rappresentazione di eventuali rischi e vulnerabilità; rassicurazioni sui progressi compiuti dal gestore dello SPIS per attenuare eventuali rischi e vulnerabilità; e la convalida dell'efficacia delle politiche, delle procedure e dei controlli del gestore dello SPIS per attenuare eventuali rischi e vulnerabilità; |
(3) | per «indagine» si intende l'esame e l'analisi di fatti, documenti, informazioni ed eventi e l'interpretazione dei relativi risultati, utilizzando metodi investigativi noti e di uso comune; |
(4) | per «ispezione in loco» si intende un esame che si svolge presso la sede del gestore dello SPIS o in un luogo pertinente in relazione alle attività del gestore dello SPIS, compresa la sede di un fornitore di servizi critici se gli accordi contrattuali tra il gestore dello SPIS e il fornitore di servizi critici lo consentono, il cui scopo è fornire un'analisi approfondita, tra l'altro, dei modelli imprenditoriali o del governo societario, dei diversi rischi e dei sistemi di controllo interno; |
(5) | per «gruppo per l'ispezione in loco» si intende un gruppo di esperti dell'autorità competente o del suo delegato oppure, a seconda dei casi, di un'altra banca centrale dell'Eurosistema, sotto la guida di un capo squadra, con l'obiettivo di svolgere un'ispezione in loco; |
(6) | per «fornitore di servizi critici» si intende un prestatore di servizi che ha un accordo contrattuale diretto con il gestore dello SPIS per fornire, su base |
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