Decisione (UE) 2019/1349 della Banca centrale europea, del 26 luglio 2019, relativa alla procedura e alle condizioni per l'esercizio da parte di un'autorità competente di determinati poteri in materia di sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2019/25)

Coming into Force05 September 2019
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2019/1349/oj
Date26 July 2019
Celex Number32019D0025(01)
Published date16 August 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 214, 16 agosto 2019
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16.8.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/16

DECISIONE (UE) 2019/1349 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 luglio 2019

relativa alla procedura e alle condizioni per l'esercizio da parte di un'autorità competente di determinati poteri in materia di sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2019/25)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1, l'articolo 22 e il primo trattino dell'articolo 34.1,

Visto il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (1) e in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato e il quarto trattino dell'articolo 3.1 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea conferiscono all'Eurosistema il potere di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
(2) L'Eurosistema promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, tra l'altro, mediante l'esercizio di compiti di sorveglianza.
(3) Nell'aprile 2012 il Comitato per i sistemi di pagamento e di regolamento (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) della Banca dei regolamenti internazionali e il Comitato tecnico dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) hanno pubblicato congiuntamente i principi per le infrastrutture di mercato (di seguito «i principi CPSS-IOSCO») (2). Successivamente il Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato (Committee on Payments and Market Infrastructures), che è succeduto al CPSS, e la IOSCO hanno pubblicato congiuntamente degli orientamenti su tali principi.
(4) Secondo i principi CPSS-IOSCO, un sistema di pagamento di importanza sistemica (SPIS), in quanto suscettibile di determinare rischi sistemici ove privo di sufficiente protezione contro i rischi a cui è esposto, dovrebbe essere sottoposto a controlli efficaci sulla base di criteri chiaramente definiti e divulgati. Inoltre, i principi CPSS-IOSCO stabiliscono specifiche aspettative di sorveglianza per i fornitori di servizi critici da cui dipende il funzionamento continuo e adeguato delle infrastrutture di mercato. Inoltre, i principi CPSS-IOSCO indicano che le autorità competenti dovrebbero disporre di poteri e risorse sufficienti ad adempiere i rispettivi compiti, incluso quello di adottare azioni correttive
(5) La Banca centrale europea (BCE) ha attuato i principi CPSS-IOSCO e i successivi orientamenti nella misura in cui si riferiscono a uno SPIS ai sensi del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28).
(6) Al fine di garantire l'applicazione degli standard di sorveglianza più elevati, a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28), il Consiglio direttivo ha riesaminato tale regolamento per valutare se sia necessario modificare lo stesso e il successivo regolamento (UE) 2017/2094 della Banca centrale europea (ECB/2017/32) (3), che ha integrato il potere di un'autorità competente di ottenere informazioni e documenti da un gestore di SPIS ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) con strumenti aggiuntivi.
(7) Di conseguenza, l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) conferisce all'autorità competente il potere di ottenere informazioni e documenti dal gestore dello SPIS, richiedere al gestore dello SPIS di nominare un esperto indipendente per condurre un'indagine o un riesame indipendente sul funzionamento dello SPIS e condurre ispezioni in loco o delegarne lo svolgimento.
(8) Inoltre, l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) impone alla BCE di adottare una decisione sulle procedure e sulle condizioni per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21, paragrafo 1.
(9) Per garantire il rispetto dei diritti dei terzi, l'autorità competente dovrebbe esercitare i poteri di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) in conformità e salvo il rispetto dei principi generali di proporzionalità, parità di trattamento, efficacia, efficienza, trasparenza e giusto processo sotto il profilo procedurale. Inoltre, al fine di rispettare tali principi, una decisione di esercitare i poteri di vigilanza di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) dovrebbe avere un contenuto minimo predefinito ed essere notificata al gestore dello SPIS prima dell'esercizio di qualsiasi potere di sorveglianza.
(10) Non è necessario adottare una decisione formale per esercitare il potere di ottenere informazioni o documenti, che può essere esercitato dall'autorità competente in base alle proprie esigenze di sorveglianza, vale a dire per verificare la conformità al regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) e per facilitare l'obiettivo più ampio di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico.
(11) Ai fini di un'efficace sorveglianza, è importante che l'autorità competente sia abilitata a imporre requisiti relativi al tipo di esperto da nominare, al contenuto e all'ambito della relazione da predisporre, all'utilizzo della relazione, inclusa la comunicazione e pubblicazione, e alla tempistica per la stesura della relazione..
(12) La nomina di un esperto indipendente incaricato di svolgere un'indagine o un riesame indipendente dello SPIS dovrebbe evitare qualsiasi conflitto di interesse e rispettare determinati requisiti per garantire che l'esperto indipendente disponga delle qualifiche, delle capacità e delle conoscenze necessarie per svolgere i propri compiti.
(13) Il gestore dello SPIS può affidare a fornitori di servizi critici le funzioni essenziali relative alla compensazione e al regolamento delle operazioni. Qualora tali funzioni non siano svolte dal gestore dello SPIS stesso, ma da un fornitore di servizi critici, è importante che l'autorità competente sia in condizione di esercitare i poteri di cui dispone a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) nello stesso modo e nella stessa misura sia nei confronti dei fornitori di servizi critici sia del gestore dello SPIS. A tal fine è essenziale che il gestore dello SPIS inserisca nei suoi accordi contrattuali con i fornitori di servizi critici clausole che consentano la condivisione di informazioni, documenti e spiegazioni scritte o orali tra i rappresentanti o i membri del personale del fornitore di servizi critici e l'autorità competente, l'esperto indipendente e il gruppo per l'ispezione in loco, a seconda del caso, e lo svolgimento di ispezioni in loco presso il fornitore di servizi critici.
(14) Al fine di affrontare in modo efficiente le situazioni di emergenza, è importante che le autorità competenti abbiano la possibilità di derogare caso per caso a taluni requisiti relativi all'esercizio dei loro poteri nelle ipotesi limitate e alle condizioni stabilite dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

I termini utilizzati nella presente decisione hanno lo stesso significato dei termini definiti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) e si applicano altresì le seguenti definizioni:

(1) per «esperto indipendente» si intende una persona fisica o giuridica che non ha alcun rapporto che sollevi un conflitto di interessi in relazione allo SPIS o al gestore dello SPIS o ai suoi azionisti di controllo e che possiede competenze specifiche nello svolgimento di indagini e riesami delle infrastrutture dei mercati finanziari, con particolare attenzione alla regolamentazione finanziaria, ai sistemi informatici alle tecnologie della comunicazione, alla gestione dei rischi, la rendicontazione finanziaria o la revisione contabile;
(2) per «riesame indipendente» si intende una valutazione del funzionamento di uno SPIS finalizzata a fornire: una rappresentazione di eventuali rischi e vulnerabilità; rassicurazioni sui progressi compiuti dal gestore dello SPIS per attenuare eventuali rischi e vulnerabilità; e la convalida dell'efficacia delle politiche, delle procedure e dei controlli del gestore dello SPIS per attenuare eventuali rischi e vulnerabilità;
(3) per «indagine» si intende l'esame e l'analisi di fatti, documenti, informazioni ed eventi e l'interpretazione dei relativi risultati, utilizzando metodi investigativi noti e di uso comune;
(4) per «ispezione in loco» si intende un esame che si svolge presso la sede del gestore dello SPIS o in un luogo pertinente in relazione alle attività del gestore dello SPIS, compresa la sede di un fornitore di servizi critici se gli accordi contrattuali tra il gestore dello SPIS e il fornitore di servizi critici lo consentono, il cui scopo è fornire un'analisi approfondita, tra l'altro, dei modelli imprenditoriali o del governo societario, dei diversi rischi e dei sistemi di controllo interno;
(5) per «gruppo per l'ispezione in loco» si intende un gruppo di esperti dell'autorità competente o del suo delegato oppure, a seconda dei casi, di un'altra banca centrale dell'Eurosistema, sotto la guida di un capo squadra, con l'obiettivo di svolgere un'ispezione in loco;
(6) per «fornitore di servizi critici» si intende un prestatore di servizi che ha un accordo contrattuale diretto con il gestore dello SPIS per fornire, su base
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