Ordinanze nº T-71/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 22, 2019
Resolution Date | October 22, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-71/19 |
«Ricorso di annullamento - Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio - Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) - Procedura di invito a presentare proposte H2020-CS 2-CFP08-FRC-2018-01 - Sviluppo di un sistema di aspirazione e di protezione antighiaccio per il motore di elicotteri a rotori basculanti - Rigetto della proposta presentata dalla ricorrente - Individuazione della parte convenuta - Irricevibilità parziale»
Nella causa T-71/19,
BMC Srl, con sede in Medicina (Italia), rappresentata da S. Dindo e L. Picotti, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, A. Kyratsou e M. Salyková, in qualità di agenti,
e
Impresa comune Clean Sky 2, rappresentata da B. Mastantuono, in qualità di agente, assistito da M. Velardo, avvocato,
convenute,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione dell’impresa comune Clean Sky 2 del 6 dicembre 2018, che ha respinto la domanda di riesame della valutazione della proposta n. 831874 «smart De-icing bARrier Filter (DwARF)» presentata dalla ricorrente nel quadro dell’invito a presentare proposte H2020-CS 2-CFP08-FRC-2018-01, e che ha confermato la decisione del 10 ottobre 2018 dell’impresa comune Clean Sky 2 mediante la quale quest’ultima aveva respinto la suddetta proposta,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto, al momento della deliberazione, da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti all’origine della controversia
1 La BMC Srl, odierna ricorrente, è un’impresa italiana che opera nei settori dell’automobile, del motociclo e dell’aeronautica.
2 L’impresa comune Clean Sky 2, parte convenuta nel presente procedimento di ricorso assieme alla Commissione europea, è un partenariato pubblico-privato cui partecipano l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, e membri del settore privato. Essa è stata istituita, a norma dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune Clean Sky 2 (GU 2014, L 169, pag. 77), dal Consiglio dell’Unione europea, ai fini della realizzazione dell’iniziativa tecnologica congiunta nel settore aeronautico. In conformità degli articoli 3 e 4 del citato regolamento, essa è finanziata congiuntamente dall’Unione e da membri del settore privato, mediante contributi finanziari.
3 Ai sensi dell’articolo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 558/2014, l’impresa comune Clean Sky 2 si propone, segnatamente, l’obiettivo di contribuire all’attuazione del regolamento n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU 2013, L 347, pag. 104), e più specificamente al buon esito di una Sfida nel settore dei «trasporti intelligenti, verdi e integrati» - ossia giungere a un sistema di trasporto europeo efficiente nell’uso delle risorse, rispettoso del clima e dell’ambiente, sicuro e senza soluzioni di continuità, a vantaggio di tutti i cittadini, dell’economia e della società -, nonché l’obiettivo di contribuire al miglioramento dell’impatto ambientale delle tecnologie aeronautiche.
4 Lo statuto dell’impresa comune Clean Sky 2 è contenuto nell’allegato I del regolamento n. 558/2014. Risulta da una lettura combinata dei considerando 9 e 13, e degli articoli 1, paragrafo 1, e 3, paragrafo 3, del regolamento n. 558/2014, nonché dell’articolo 2, lettera a), dell’articolo 8, paragrafo 2, lettere m) ed n), e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, dell’allegato I del citato regolamento che l’impresa comune Clean Sky 2 è incaricata, in particolare, di fornire un sostegno finanziario alle azioni indirette di ricerca e innovazione, principalmente sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte aperti, trasparenti e concorrenziali, e previa valutazione e classificazione in graduatoria delle proposte a cura di esperti indipendenti.
5 In virtù dell’articolo 17 del regolamento n. 558/2014, il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU 2013, L 347, pag. 81), si applica alle azioni finanziate dall’impresa comune Clean Sky 2. Detto articolo stabilisce, inoltre, che, in conformità del regolamento n. 1290/2013, «l’impresa comune Clean Sky 2 è considerata un organismo di finanziamento e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette come indicato all’articolo 2 dello statuto».
6 Il regolamento n. 1290/2013 stabilisce, all’articolo 15, paragrafo 1, i criteri di attribuzione sulla base dei quali le proposte vengono valutate. In conformità del paragrafo 4 di tale articolo, il programma di lavoro o il piano di lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa l’applicazione dei suddetti criteri di attribuzione, e specificano i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi. Ai sensi dei paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 15, la valutazione viene effettuata da esperti indipendenti, le proposte sono classificate in una graduatoria sulla base dei risultati della valutazione e la selezione viene effettuata sulla base di tale graduatoria.
7 L’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013 istituisce una procedura di riesame della valutazione per i candidati che ritengano che la valutazione della loro proposta non sia stata effettuata nel rispetto delle procedure stabilite da tale regolamento, dal pertinente programma di lavoro o piano di lavoro o dal corrispondente invito a presentare proposte. In...
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