Sentenze nº T-411/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 23, 2020

Resolution DateSeptember 23, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-411/17

Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) - Fondo di risoluzione unico (FRU) - Decisione del CRU sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 - Ricorso di annullamento - Incidenza diretta ed individuale - Ricevibilità - Forme sostanziali - Autenticazione della decisione - Obbligo di motivazione - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Eccezione di illegittimità - Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo

Nella causa T-411/17,

Landesbank Baden-Württemberg, con sede in Stoccarda (Germania), rappresentata da H. Berger e K. Rübsamen, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (CRU), rappresentato da A. Martin-Ehlers, S. Raes, T. Van Dyck e A. Kopp, avvocati,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da A. Steiblytė e K.-P. Wojcik, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del CRU nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), nella parte riguardante la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A.M. Collins, presidente, M. Kancheva, R. Barents, J. Passer (relatore) e G. De Baere, giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Quadro giuridico

1 La presente causa si colloca nell’ambito del secondo pilastro dell’unione bancaria, relativo al meccanismo di risoluzione unico (MRU), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1). L’istituzione del MRU ha lo scopo di intensificare l’integrazione del quadro di risoluzione negli Stati membri appartenenti alla zona euro e negli Stati membri non appartenenti alla zona euro che scelgono di partecipare al meccanismo di vigilanza unico (MVU) (in prosieguo: gli «Stati membri partecipanti»).

2 Più specificamente, la presente causa riguarda il Fondo di risoluzione unico (FRU), istituito dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. Il FRU è finanziato dai contributi degli enti riscossi a livello nazionale sotto forma, segnatamente, di contributi ex ante, in esecuzione dell’articolo 67, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 13, di detto regolamento, la nozione di ente include un ente creditizio o un’impresa di investimento che rientra nella vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del medesimo regolamento. I contributi sono trasferiti a livello dell’Unione europea conformemente all’accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi versati al FRU, sottoscritto a Bruxelles (Belgio) il 21 maggio 2014.

3 L’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, intitolato «Contributi ex ante», così dispone:

1. Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell’ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti.

2. Ogni anno il Comitato, previa consultazione della BCE o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo.

Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su:

a) un contributo fisso proporzionale basato sull’importo delle passività dell’ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti; e

b) un contributo ponderato in funzione del rischio sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.

La relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di banche.

In ogni caso, l’importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, calcolato a norma delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5% del livello-obiettivo.

(...)

6. Si applicano gli atti delegati che precisano il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente, adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.

7. Il Consiglio, su proposta della Commissione, nell’ambito degli atti delegati di cui al paragrafo 6, adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda:

a) l’applicazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi;

b) le modalità pratiche dell’attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati nell’atto delegato

.

4 Il regolamento n. 806/2014 è stato integrato, per quanto riguarda i suddetti contributi ex ante, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al FRU (GU 2015, L 15, pag. 1).

5 Inoltre, il regolamento n. 806/2014 e il regolamento di esecuzione 2015/81 fanno rinvio a talune disposizioni contenute in due ulteriori atti:

- da un lato, la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190);

- dall’altro, il regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59 per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

6 Il Comitato di risoluzione unico (CRU) è stato istituito quale agenzia dell’Unione (articolo 42 del regolamento n. 806/2014). Esso è composto in particolare da una sessione plenaria e da una sessione esecutiva (articolo 43, paragrafo 5, del regolamento n. 806/2014). Il CRU in sessione esecutiva adotta tutte le decisioni ai fini dell’attuazione del regolamento n. 806/2014, salvo disposizione contraria del medesimo regolamento [articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 806/2014].

Fatti

7 La Landesbank Baden-Württemberg, ricorrente, è un ente creditizio con sede in Germania. Essa è collegata al sistema di tutela istituzionale (in prosieguo: il «STI») della Sparkassen-Finanzgruppe (gruppo finanziario delle casse di risparmio, Germania).

8 Il 26 gennaio 2017 la ricorrente trasmetteva all’autorità di risoluzione tedesca, il Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (Agenzia federale per la stabilità del mercato finanziario, Germania; in prosieguo: l’«AFSM»), la propria dichiarazione ai fini del contributo ex ante per il 2017.

9 Con decisione dell’11 aprile 2017 sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al FRU (SRB/ES/SRF/2017/05; in prosieguo: la «decisione impugnata»), il CRU in sessione esecutiva decideva, in forza degli articoli 54, paragrafo 1, lettera b), e 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, l’importo del contributo ex ante dovuto da ciascun ente, tra cui la ricorrente, per l’anno 2017.

10 Con avviso di riscossione del 21 aprile 2017, ricevuto il 24 aprile 2017, l’AFSM informava la ricorrente che il CRU aveva fissato il suo contributo ex ante al FRU per l’anno 2017 e le comunicava l’importo da pagare a favore del Restrukturierungsfond (fondo di ristrutturazione, Germania) (in prosieguo: l’«avviso di riscossione»). L’AFSM allegava all’avviso di riscossione due documenti, vale a dire una versione tedesca del testo della decisione impugnata, senza l’allegato indicato da tale testo, e un documento intitolato «Dettagli del calcolo (adeguato al rischio): Contributi ex ante al [FRU] per il 2017» (in prosieguo: il «documento intitolato “Dettagli del calcolo”»).

Procedimento e conclusioni delle parti

11 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2017, la Commissione europea ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del CRU.

13 Con decisione del 13 novembre 2017, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale (vecchia composizione) ha accolto la domanda di intervento della Commissione.

14 Su proposta dell’Ottava Sezione del Tribunale (vecchia composizione), quest’ultimo ha deciso, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale, di rimettere la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

15 Mediante misura di organizzazione del procedimento, adottata il 12 febbraio 2019 ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura, in primo luogo, il Tribunale ha invitato il CRU a...

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