Sentenze nº T-370/19 of Tribunal General de la Unión Europea, September 23, 2020

Resolution DateSeptember 23, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-370/19

Relazioni esterne - Cooperazione tecnica - Comunicazioni elettroniche - Regolamento (UE) 2018/1971 - Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche - Articolo 35, paragrafo 2, del regolamento 2018/1971 - Partecipazione delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi a tale organismo - Partecipazione dell’Autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo - Nozione di paese terzo - Errore di diritto

Nella causa T-370/19,

Regno di Spagna, rappresentato da S. Centeno Huerta, in qualità di agente,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer e T. Ramopoulos, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 18 marzo 2019, relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (GU 2019, C 115, pag. 26),

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira (relatrice), presidente, M. Kancheva e T. Perišin, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Con il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (GU 2009, L 337, pag. 1), il legislatore dell’Unione europea ha deciso di istituire il BEREC e di incaricarlo di contribuire allo sviluppo del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e di migliorarne il funzionamento, mirando ad assicurare un’applicazione coerente del quadro normativo dell’Unione europea per le comunicazioni elettroniche. Ai sensi di tale regolamento, il BEREC doveva svolgere i suoi compiti in modo indipendente, in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione (in prosieguo: le «ANR») e la Commissione europea. Analogamente, il BEREC doveva promuovere la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione.

2 In conformità all’articolo 4 del regolamento n. 1211/2009, il BEREC era composto dal comitato dei regolatori. Ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento, il BEREC era assistito dall’Ufficio, posto sotto la guida del comitato dei regolatori. L’Ufficio comprendeva in particolare un comitato di gestione. Il comitato dei regolatori e il comitato di gestione erano composti ciascuno da un membro per Stato membro nella persona del direttore o di un rappresentante designato di alto livello dell’ANR dello Stato membro in questione. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento, le ANR degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) e quelle degli Stati candidati all’adesione possedevano lo status di osservatore e partecipavano al comitato dei regolatori del BEREC e al comitato di gestione dell’Ufficio. I paesi terzi diversi dai paesi del SEE e dai paesi candidati erano stati esclusi dalla partecipazione al BEREC e ai suoi organismi.

3 Inoltre, dal 2001 al 2015, l’Unione ha firmato con i paesi dei Balcani occidentali accordi di stabilizzazione e di associazione (in prosieguo: gli «ASA»), che contengono disposizioni specifiche sulla cooperazione nel settore delle comunicazioni elettroniche. Ciò vale, in particolare, per l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall’altro (GU 2016, L 71, pag. 3; in prosieguo: l’«ASA Kosovo»), che prevede tali disposizioni all’articolo 111, dal titolo «Reti e servizi di comunicazione elettronica», il quale è così formulato:

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in questo settore.

Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire al Kosovo di recepire l’acquis dell’UE in tali settori dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, vegliando particolarmente a garantire e consolidare l’indipendenza delle competenti autorità di regolamentazione

.

4 In generale, l’ASA Kosovo mira, in particolare, ad adottare misure concrete al fine di realizzare le prospettive europee del Kosovo e il ravvicinamento tra quest’ultimo e l’Unione. Tuttavia, l’articolo 2 dell’ASA Kosovo specifica che: «[n]essuna parola, formulazione o definizione utilizzata nel presente accordo e nei relativi allegati e protocolli costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell’UE, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso».

5 Il 6 febbraio 2018, la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, intitolata «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggiore impegno dell’UE per i Balcani occidentali» [COM(2018) 65 final]. Nella comunicazione si afferma che la Commissione intende varare un’agenda digitale per i Balcani occidentali, comprensiva di azioni volte ad agevolare l’abbassamento dei costi di roaming, a sostenere la diffusione della banda larga, a sviluppare la società digitale e, più in generale, a sostenere l’adozione, l’attuazione e l’applicazione dell’acquis nel settore del mercato unico digitale.

6 Il 22 giugno 2018 la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro intitolato «Misure a sostegno di un’agenda digitale per i Balcani occidentali» [SWD(2018) 360 final]. Uno dei cinque settori principali interessati da tale agenda digitale riguarda il sostegno all’adozione, all’attuazione e all’applicazione dell’acquis nel mercato unico digitale. Una delle azioni in questo settore principale consiste nell’integrare i Balcani occidentali negli organismi di regolamentazione o nei gruppi di esperti esistenti, come il BEREC, che è esplicitamente menzionato. A tale proposito, il documento precisa, al punto 8.3.1, concernente la questione del BEREC, che «[u]n rapporto più stretto tra le ANR dell’UE e dei Balcani occidentali contribuirà ad avvicinare le pratiche normative della regione a quelle dell’Unione (...). Sebbene quattro delle sei economie dei Balcani occidentali siano attualmente osservatori del BEREC, il comitato dei regolatori del BEREC ha accettato di collaborare più strettamente con tutte e sei le ANR della regione. Ciò continuerà a essere possibile nel contesto della revisione del regolamento [n. 1211/2009]».

7 L’11 dicembre 2018, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2018/1971, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/200 (GU 2018, L 321, pag. 1). Tale regolamento è entrato in vigore il 20 dicembre 2018.

8 In particolare, l’articolo 35 del regolamento 2018/1971, intitolato «Cooperazione con gli organismi dell’Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali», è formulato nei termini seguenti:

1. Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento e dello svolgimento dei loro compiti, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, il BEREC e l’Ufficio BEREC possono collaborare con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell’Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

A tal fine, il BEREC e l’Ufficio BEREC possono, previa approvazione da parte della Commissione, stabilire accordi di lavoro. Tali accordi non creano obblighi di natura giuridica.

2. Il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione sono aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione di paesi terzi con responsabilità primaria in materia di comunicazioni elettroniche, laddove tali paesi terzi abbiano concluso con l’Unione accordi in tal senso.

Nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborati accordi di lavoro che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori del BEREC e dell’Ufficio BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC, sui contributi finanziari e sul personale dell’Ufficio BEREC. In materia di personale, tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari.

3. Nell’ambito del programma di lavoro annuale di cui all’articolo 21, il comitato dei regolatori adotta la strategia del BEREC per le relazioni con organi, organismi e gruppi consultivi competenti dell’Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze del BEREC. La Commissione, il BEREC e l’Ufficio BEREC concludono un accordo di lavoro appropriato allo scopo di garantire che il BEREC e l’Ufficio BEREC operino nell’ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente

.

9 Il 18 marzo 2019, la Commissione ha adottato sei decisioni riguardanti la partecipazione delle ANR dei sei paesi dei Balcani occidentali al BEREC. Tali decisioni sono state adottate, tra l’altro, sulla base del nuovo contesto normativo e, in particolare, dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento 2018/1971, che disciplina la partecipazione delle ANR dei paesi terzi agli organi del BEREC e dell’Ufficio BEREC, allo scopo di garantire la partecipazione delle ANR di questi sei paesi ai lavori del BEREC e dell’Ufficio BEREC, in linea con l’agenda digitale per i Balcani occidentali di cui ai precedenti punti 5 e 6.

10 Tra queste sei decisioni figura la decisione della Commissione del 18 marzo 2019 relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale...

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