Opinion of Advocate General Hogan delivered on 19 November 2020.

JurisdictionEuropean Union
Date19 November 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 19 novembre 2020 (1)

Causa C480/19

E

con l’intervento di:

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Corte suprema amministrativa, Finlandia)]

«Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria — Imposte sul reddito — Proventi distribuiti a un privato residente in uno Stato membro da un organismo d’investimento collettivo non residente costituito in forma statutaria — Differenza di trattamento fra quote di utili distribuite da organismi d’investimento collettivo (OICVM) costituiti in forma contrattuale e dividendi distribuiti da organismi di investimento collettivo costituiti in forma statutaria — Impossibilità di costituzione in forma statutaria per gli organismi d’investimento collettivo residenti»






I. Introduzione

1. Il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 63 e 65 TFUE. Più precisamente, esso solleva nuovamente la questione degli elementi costitutivi di una tassazione discriminatoria ai fini della disciplina della libera circolazione dei capitali.

2. La presente domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra E e la Keskusverolautakunta (Commissione di ricorso in materia fiscale, Finlandia), in merito alla decisione di quest’ultima del 10 novembre 2017, in cui detta commissione ha ritenuto che gli utili distribuiti ad E da una società d’investimento a capitale aperto (SICAV: Société d’investissement à Capital Variable) lussemburghese dovrebbero essere tassati in Finlandia come reddito da lavoro subordinato.

3. La presente causa mostra la necessità di identificare con precisione la misura o le misure potenzialmente discriminatorie a tal fine — costituenti, pertanto, una restrizione alla libera circolazione dei capitali — al fine di rendere edotti gli Stati membri circa le misure giuridiche che dovrebbero essere adottate per porvi rimedio.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

4. Il diritto dell’Unione opera attualmente una distinzione tra due tipi di organismi di investimento collettivi: organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e organismi d’investimento collettivo non qualificati come OICVM (fondi d’investimento alternativi o FIA).

5. Ai sensi del considerando 4 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU 2009 L 302, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva OICVM»), quest’ultima ha lo scopo di «prevedere norme minime comuni per quanto riguarda l’autorizzazione, la vigilanza, la struttura e l’attività degli OICVM stabiliti negli Stati membri, nonché le informazioni che sono tenuti a pubblicare». Ai sensi del considerando 83 di detta direttiva, la direttiva stessa non dovrebbe influire sulle norme nazionali in materia fiscale.

6. Al suo articolo 1, paragrafo 3, tale direttiva prevede quanto segue:

«[Gli OICVM] possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di “trust” (“unit trust”) oppure la forma statutaria (società di investimento)».

B. Diritto finlandese

1. Diritto finanziario

7. Secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio e dal governo finlandese, il diritto finlandese consente esclusivamente l’istituzione di fondi di investimento rientranti nel Sijoitusrahastolaki (legge sui fondi di investimento n. 48/1999, adottata in applicazione della direttiva OICVM), aventi forma contrattuale, ossia «fondi comuni» ai sensi di tale direttiva. Una siffatta restrizione mira a tutelare gli investitori. Infatti, in assenza di forma statutaria e, pertanto, di qualsiasi personalità giuridica, il patrimonio gestito da tali fondi comuni si considera detenuto direttamente dagli investitori, cosicché, in caso di insolvenza delle società di gestione, tale patrimonio non può essere utilizzato per soddisfare i creditori (2).

2. Legislazione tributaria

8. Il diritto tributario finlandese distingue tra redditi derivanti dal capitale (che per convenienza chiamerò «redditi da capitale») e redditi da lavoro subordinato. L’aliquota d’imposta applicabile sul reddito da capitale è pari al 30% per la frazione di tale reddito inferiore a EUR 30 000 e al 34% per la parte di tale reddito superiore a EUR 30 000. L’aliquota d’imposta su tutti i redditi da lavoro subordinato è progressiva, con un’aliquota massima superiore al 50%.

9. Ai sensi dell’articolo 32 del Tuloverolaki (legge sulle imposte sul reddito), intitolato «Redditi da capitale», sono considerati redditi da capitale i rendimenti patrimoniali, le plusvalenze patrimoniali e altri redditi analoghi da cui si possa dedurre la natura patrimoniale del loro conseguimento. Tra i redditi da capitale figurano in particolare i dividendi ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli da 33a a 33d di tale legge.

a) Trattamento fiscale degli utili distribuiti da un organismo dotato di personalità giuridica

10. Le società di diritto finlandese sono assoggettate ad un’imposta sugli utili con un’aliquota del 20%. Gli utili che esse distribuiscono costituiscono dividendi e sono, pertanto, considerati redditi da capitale (3). A seconda che la società distributrice sia o meno quotata su un mercato regolamentato, una parte più o meno importante di tale reddito è esente da imposta. L’obiettivo di tale esenzione, sempre parziale, è di attenuare gli effetti di una doppia imposizione, prima a livello della società, e una seconda volta, al momento della distribuzione dei dividendi agli investitori (4).

11. Più precisamente, l’articolo 33a della legge sulle imposte sul reddito, rubricato «Dividendi distribuiti da una società quotata in borsa», così dispone:

«L’ottantacinque per cento dei dividendi distribuiti da una società quotata sono redditi da capitale e il 15% sono redditi non imponibili.

(...)».

12. L’articolo 33b di tale legge, rubricato «Dividendi distribuiti da una società non quotata in borsa», così dispone:

«Il venticinque percento dei dividendi distribuiti da una società non quotata costituisce reddito da capitale imponibile e il 75% costituisce reddito da capitale non imponibile, nei limiti di un reddito annuo dell’8% calcolato sulla base del valore matematico della quota detenuta nell’esercizio fiscale, valore fissato nella laki varojojen arvostamisesta verotuksessa annettu (1142/2005) (legge n. 1142/2005 relativa alla valutazione del patrimonio ai fini fiscali). Qualora l’importo dei dividendi percepiti dal contribuente superi EUR 150 000, l’85% dei dividendi costituisce reddito da capitale e il 15% costituisce reddito non imponibile.

Per la parte eccedente i redditi annui di cui al paragrafo 1 supra, il 75% dei dividendi costituisce reddito da lavoro subordinato e il 25% costituisce reddito non imponibile.

Fatte salve le altre disposizioni relative alla tassazione dei dividendi previste dalla presente legge, i dividendi costituiscono reddito da lavoro subordinato se, in forza di una clausola statutaria, di una decisione dell’assemblea degli azionisti, di un patto tra azionisti o di qualsiasi altra convenzione, la loro distribuzione costituisce il corrispettivo di un conferimento sotto forma di attività lavorativa del beneficiario del dividendo o di una persona appartenente alla sua sfera di interessi. Il dividendo costituisce il reddito della persona che ha conferito l’attività lavorativa di cui trattasi.

(...)».

b) Trattamento fiscale degli utili distribuiti da fondi di investimento convenzionali nazionali

13. Benché non siano dotati di personalità giuridica, i fondi finlandesi soggetti alla direttiva OICVM sono tuttavia considerati soggetti fiscali ai sensi del diritto tributario finlandese (5). Essi, pertanto, rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta finlandese sul reddito delle società, ma sono esentati da quest’ultima in forza del diritto finlandese. Pertanto, gli investimenti realizzati tramite tali fondi sono trattati allo stesso modo, dal punto di vista fiscale, come se fossero stati realizzati direttamente dagli investitori, cosicché sono assoggettati ad imposta solo a livello di investitori.

14. Per quanto riguarda la tassazione degli utili distribuiti da tali fondi, siffatti rendimenti sono considerati quote di utili e non dividendi per gli investitori individuali, dato che tali fondi sono privi di personalità giuridica. Gli investitori individuali sono quindi integralmente assoggettati ad imposta su tali redditi ad un’aliquota del 30% (o del 34% qualora il reddito da capitale sia superiore a EUR 30 000).

c) Trattamento fiscale degli utili distribuiti da società straniere

15. L’articolo 33c, paragrafi 1 e 3, della legge sulle imposte sul reddito, rubricato «Dividendi distribuiti da organismi stranieri», enuncia quanto segue:

«I dividendi distribuiti da un organismo straniero costituiscono redditi imponibili ai sensi degli articoli 33a e 33b di tale legge, se tale organismo è una società ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio [del 30 novembre 2011], concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (6), come modificata dalle direttive 2013/13/UE del Consiglio [del 13 maggio 2013] (7) e 2014/86/UE del Consiglio [dell’8 luglio 2014] (8).

I dividendi distribuiti da organismi stranieri diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 costituiscono redditi imponibili ai sensi degli articoli 33a e 33b di detta legge, se tale organismo è tenuto, senza possibilità di opzioni ed esenzioni, a pagare un’imposta pari ad almeno il 10% sul reddito da cui sono distribuiti i dividendi e se:

1) l’organismo, ai sensi della legislazione tributaria di uno Stato facente parte dello Spazio economico europeo [SEE], ha sede in...

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