Opinion of Advocate General Hogan delivered on 25 February 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:148
Date25 February 2021
Celex Number62019CC0478
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 25 febbraio 2021(1)

Cause riunite C-478/19 e C-479/19

UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

contro

Agenzia delle Entrate

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione, Italia)

«Rinvio pregiudiziale ‐ Libertà di stabilimento – Articolo 43, paragrafo 1, CE ‐ Libera circolazione dei capitali – Articolo 56, paragrafo 1, CE ‐ Imposte ipotecarie e catastali ‐ Agevolazioni fiscali limitate ai fondi di investimento immobiliare chiusi»






I. Introduzione

1. Con le presenti domande di pronuncia pregiudiziale, la Corte suprema di cassazione (Italia) chiede alla Corte di pronunciarsi in merito alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea e, in particolare, con riferimento alle disposizioni dei Trattati sulla libera circolazione dei capitali e sulla libertà di stabilimento, della normativa italiana che limita a quelli che definirò fondi di investimento immobiliare «chiusi» la disponibilità di una riduzione della metà dell’imposta ipotecaria e catastale dovuta in caso di acquisto di immobili strumentali per conto di fondi di investimento immobiliare. La causa solleva ancora una volta questioni di restrizione della libera circolazione dei capitali in materia fiscale.

2. Più precisamente, i rinvii pregiudiziali sono stati effettuati nell’ambito di un procedimento tra la UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH (in prosieguo: la «UBS Real Estate»), società di diritto tedesco costituita come società di gestione del risparmio per fondi comuni di investimento, e l’Agenzia delle Entrate (Italia). Detto procedimento riguarda ricorsi interposti dalla UBS Real Estate contro la decisione implicita di rifiuto dell’Agenzia delle Entrate circa il rimborso a due fondi di investimento tedeschi gestiti dalla suddetta società del costo delle imposte ipotecarie e catastali versate da detti fondi all’atto della registrazione dell’acquisizione di due complessi commerciali poiché questi, diversamente da quanto richiesto dal decreto-legge n. 223/2006 per beneficiare di una riduzione del 50% delle imposte ipotecarie e catastali dovute, non sono fondi di investimento chiusi, bensì fondi di investimento aperti.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

3. All’epoca dei fatti in questione nel procedimento principale, il Trattato di Lisbona non era ancora entrato in vigore. Di conseguenza, sebbene alcune parti abbiano fatto riferimento alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e queste disposizioni siano identiche a quelle preesistenti, è comunque necessario fare riferimento alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Il diritto dell’Unione opera attualmente una distinzione tra due tipi di strumenti di investimento collettivi: organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e organismi d’investimento collettivo e strumenti non qualificati come OICVM, ossia fondi d’investimento alternativi (FIA), disciplinati dalla direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (in prosieguo: la «direttiva FIA») (2), nonché dal regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (3).

5. Né la direttiva FIA né il regolamento delegato n. 694/2104 erano, tuttavia, applicabili all’epoca dei fatti in questione nel procedimento principale. Il regolamento delegato n. 694/2014 permette comunque di comprendere la differenza tra un fondo chiuso e un fondo aperto.

6. Il suddetto regolamento delegato è stato emanato al fine di integrare le norme della [direttiva FIA] con norme tecniche di regolamentazione che determinano i tipi di gestori di fondi di investimento alternativi (in prosieguo: i «GEFIA»), in modo che alcuni requisiti della direttiva siano applicati in modo uniforme (4).

7. Il considerando 2 di tale regolamento fornisce la seguente spiegazione:

«Per applicare in modo corretto ai GEFIA le norme sulla gestione della liquidità e le procedure di valutazione previste dalla [direttiva FIA], è opportuno operare una distinzione fra i GEFIA a seconda che gestiscano fondi d’investimento alternativi (FIA) di tipo aperto o di tipo chiuso ovvero di entrambi i tipi».

8. Il considerando 3 del regolamento n. 694/2014 stabilisce che:

«Per stabilire se il GEFIA gestisca FIA di tipo aperto o di tipo chiuso è opportuno prendere a discriminante il fatto che il FIA di tipo aperto riacquista o rimborsa le quote o azioni degli investitori se lo chiede un qualunque azionista o detentore di quote, prima dell’avvio della fase di liquidazione o dello scioglimento e secondo le procedure e la frequenza stabilite nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto o nella documentazione (…)».

9. L’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, di detto regolamento, che è l’unico articolo di merito, recita:

«1. Il GEFIA può appartenere ad una delle seguenti categorie o a entrambe:

– GEFIA di FIA di tipo aperto,

– GEFIA di FIA di tipo chiuso.

2. È considerato GEFIA di FIA di tipo aperto il GEFIA che gestisce un FIA le cui quote o azioni sono riacquistate o rimborsate, se lo chiede un qualunque azionista o detentore di quote, prima dell’avvio della fase di liquidazione o dello scioglimento, direttamente o indirettamente tramite le attività del FIA e secondo le procedure e la frequenza stabilite nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto o nella documentazione promozionale.

Per stabilire se il FIA sia o no di tipo aperto non è tenuto conto della riduzione del suo capitale collegata a distribuzioni previste nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto o nella documentazione promozionale, compresa la riduzione autorizzata da una risoluzione degli azionisti o detentori di quote approvata in base a detto regolamento o documenti costitutivi, prospetto o documentazione promozionale.

Il fatto che le quote o azioni del FIA possano essere negoziate sul mercato secondario e non siano riacquistate né rimborsate dal FIA stesso non è rilevante per stabilire se il FIA sia o no di tipo aperto.

3. È GEFIA di FIA di tipo chiuso il GEFIA che gestisce un FIA che non è del tipo descritto nel paragrafo 2».

B. Diritto italiano

1. Decreto legislativo n. 347/1990

10. Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 relativo alle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 347/1990») prevede che le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette ad imposta di trascrizione. La base imponibile è costituita dal valore degli immobili trasferiti o conferiti e l’aliquota è fissata all’1,6%.

11. Il decreto legislativo n. 347/1990 specifica, inoltre, che il cambiamento del nome del titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale su un immobile iscritto nei registri immobiliari è soggetto a una imposta di registro («imposta catastale»). Tale imposta, la cui aliquota è dello 0,4%, è proporzionale al valore dell’immobile.

2. Decreto ministeriale n. 228/1999

12. Il decreto ministeriale n. 228, – Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento del 24 maggio 1999 (5) dispone che si intendono per fondi immobiliari i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.

3. Decreto-legge n. 223/2006

13. L’articolo 35, rubricato «Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale» del decreto-legge n. 223 – Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, del 4 luglio 2006 (6), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (in prosieguo: il «decreto-legge n. 223/2006»), prevede, al comma 10-ter:

«Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali (...), anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari (...), limitatamente all’acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis, del presente articolo, sono ridotte della metà. L’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1º ottobre 2006».

4. Decreto legislativo n. 58/1998

14. Il decreto legislativo n. 58/1998 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, del 24 febbraio 1998 (7), nella versione in vigore alla data in cui sono state effettuate le due operazioni oggetto del procedimento principale, stabiliva, all’articolo 1, rubricato «Definizioni»:

«1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

(...)

k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;

l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze...

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