Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 8 de julio de 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:565
Celex Number62020CC0422
Date08 July 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate l’8 luglio 2021 (1)

Causa C422/20

RK

contro

CR

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Riconoscimento – Successione e certificato successorio europeo – Competenza in caso di scelta di legge – Dichiarazione di incompetenza di un organo giurisdizionale preventivamente adito»






I. Introduzione

1. L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 (2), intitolato «Competenza generale», prevede che «[s]ono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte». Il criterio stabilito da tale disposizione per determinare la competenza giurisdizionale corrisponde a quello stabilito dall’articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento, intitolato «Criterio generale», per determinare la legge applicabile all’intera successione.

2. La coerenza di tali criteri consente di garantire in generale il rispetto del principio della concordanza della legge applicabile e del foro (3), al quale fa riferimento il considerando 27 del regolamento n. 650/2012. Tale considerando afferma che le disposizioni di detto regolamento sono concepite in modo da far sì che l’autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge.

3. L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 consente di scegliere la legge dello Stato di cui una persona ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte come legge che regola l’intera successione. Orbene, una scelta del genere può rimettere in discussione detto principio della concordanza della legge applicabile e del foro. Il regolamento in parola prevede tuttavia meccanismi volti a garantire il rispetto di tale principio anche per quanto riguarda una scelta della legge applicabile. In particolare, dal combinato disposto dell’articolo 6, lettera a), e dell’articolo 7, lettera a), di detto regolamento risulta che gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto sono competenti a decidere qualora un organo giurisdizionale preventivamente adito abbia dichiarato la propria incompetenza su richiesta di una delle parti del procedimento.

4. Tali disposizioni si trovano al centro della seconda questione pregiudiziale sottoposta alla Corte nella presente causa, con la quale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ed eventualmente in che misura, una dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale di uno Stato membro preventivamente adito in materia successoria sia vincolante per l’organo giurisdizionale di un altro Stato membro adito successivamente.

5. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi di tale questione.

II. Contesto normativo

6. L’articolo 6 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge», alla lettera a) così dispone:

«Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, l’organo giurisdizionale adito ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10:

a) può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest’ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni (...)».

7. L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Competenza in caso di scelta di legge», alla lettera a), prevede quanto segue:

«Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’articolo 22 sono competenti a decidere sulla successione:

a) se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell’articolo 6».

8. L’articolo 22 di detto regolamento, intitolato «Scelta di legge», dispone, al paragrafo 1, che «[u]na persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte».

9. L’articolo 83, paragrafo 4, del medesimo regolamento enuncia che «[s]e una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a[l] 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione».

III. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

10. In seguito al decesso del marito, avvenuto il 9 marzo 2017, CR ha chiesto, dinanzi all’Amtsgericht Düren (Tribunale circoscrizionale di Düren, Germania), il rilascio di un atto nazionale di certificazione della successione nonché di un certificato successorio europeo, sulla base del testamento congiuntivo redatto conformemente al diritto tedesco nel 1990, con il quale CR e suo marito si erano designati reciprocamente come eredi unici. L’ultima residenza abituale del defunto era in Spagna.

11. RK, fratello del defunto, si è opposto alla domanda di CR.

12. Con decisione del 20 dicembre 2017, l’Amtsgericht Düren (Tribunale circoscrizionale di Düren) ha accolto la domanda di CR.

13. Investito di un ricorso proposto da RK, il giudice del rinvio, l’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia, Germania), ha annullato tale decisione con la motivazione che ad essere competenti erano soltanto gli organi giurisdizionali spagnoli, conformemente al criterio della «residenza abituale» del defunto al momento della morte, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012.

14. Il 29 aprile 2019, CR ha ottenuto un’ordinanza dello Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 3 d’Estepona (Giudice di primo grado e istruzione n. 3 di Estepona, Spagna), da cui risulta che tale organo giurisdizionale ha deciso, su domanda della ricorrente, «di rinunciare ad emettere una decisione, poiché gli organi giurisdizionali tedeschi sono più adatti a statuire sulla successione e in ragione delle circostanze pratiche, quali la residenza abituale di CR e il fatto che la maggior parte del patrimonio di cui trattasi sia situata in Germania».

15. Con atto notarile del 29 agosto 2019, CR ha proposto una nuova domanda di rilascio dei certificati successori, presentando detta ordinanza all’Amtsgericht Düren (Tribunale circoscrizionale di Düren). Con ordinanza del 19 febbraio 2020, tale organo giurisdizionale ha nuovamente accolto la domanda di CR ritenendo stabilita la propria competenza internazionale, in quanto l’organo giurisdizionale spagnolo adito da CR aveva dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012.

16. Con ricorso proposto avverso l’ordinanza del 19 febbraio 2020, RK si è nuovamente opposto a tale decisione e la causa è stata deferita al giudice del rinvio.

17. È in tale contesto che l’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia), con decisione del 28 agosto 2020, pervenuta in cancelleria l’8 settembre 2020, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, ai fini di una dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito ai sensi dell’articolo 7, lettera a), [del regolamento n. 650/2012], sia necessario che tale organo giurisdizionale si dichiari espressamente incompetente oppure è sufficiente una dichiarazione di incompetenza implicita dell’organo giurisdizionale, quando interpretando la medesima si può dedurre che detto organo giurisdizionale si è dichiarato incompetente.

2) Se l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe dalla dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito dell’altro Stato membro sia competente a verificare se siano soddisfatte le condizioni affinché l’organo giurisdizionale preventivamente adito possa statuire in virtù degli articoli 6, lettera a), e 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012. In che misura sia vincolante la decisione dell’organo giurisdizionale preventivamente adito.

In particolare:

a) Se l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe dalla dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito dell’altro Stato membro sia competente a verificare se il de cuius abbia validamente scelto la legge dello Stato membro in virtù dell’articolo 22 del regolamento n. 650/2012.

b) Se l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe dalla dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito dell’altro Stato membro sia competente a verificare se, dinanzi all’organo giurisdizionale preventivamente adito, sia stata presentata, da una delle parti del procedimento, una domanda di dichiarazione di incompetenza ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012.

c) Se l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe da una dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito dell’altro Stato membro sia competente a verificare se l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia correttamente ritenuto che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta fossero più adatti a decidere sulla successione.

3) Se gli articoli 6, lettera a), e 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012, che presuppongono la scelta della legge “conformemente all’articolo 22”, si applichino anche quando in una disposizione testamentaria anteriore al 17 agosto 2015 non sia stata effettuata alcuna scelta espressa o tacita della legge del de cuius ma la legge...

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