Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2227 of 14 December 2021 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards the requirements for all-weather operations and for instrument and type rating training in helicopters (Text with EEA relevance)

ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2227/oj
Celex Number32021R2227
Date of Signature14 December 2021
Published date15 December 2021
Date14 December 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 448, 15 December 2021
L_2021448IT.01003901.xml
15.12.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 448/39

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2227 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2021

che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti relativi alle operazioni ogni tempo e all’addestramento per l’abilitazione al volo strumentale e per tipo su elicotteri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce requisiti relativi all’addestramento, alle prove e ai controlli per le licenze di pilota, compresi quelli per ottenere privilegi al fine di eseguire avvicinamenti conformemente alle regole del volo strumentale (IFR) fino ad altezze di decisione inferiori a 200 piedi, e relativi all’addestramento per l’abilitazione al volo strumentale e per tipo su elicotteri.
(2) Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (3) stabilisce norme dettagliate relative alle operazioni di volo, compresi requisiti per gli operatori in termini di addestramento e controlli periodici dei loro equipaggi. Tale regolamento è in corso di modifica per tenere conto delle ultime norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) relative alle operazioni ogni tempo. Le modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012 sono concepite per costituire un quadro completo per gli avvicinamenti IFR in bassa visibilità, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi all’addestramento dei piloti. I corrispondenti requisiti relativi agli avvicinamenti IFR in bassa visibilità di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbero pertanto essere soppressi o, ove necessario, sostituiti da riferimenti al regolamento (UE) n. 965/2012.
(3) Dato che gli elicotteri monomotore sono ora certificati anche per le operazioni in IFR, è opportuno che i requisiti relativi all’abilitazione al volo strumentale per elicotteri siano rivisti affinché siano più pertinenti per i nuovi tipi di elicotteri e offrano maggiore flessibilità per quanto riguarda il loro utilizzo. L’abilitazione al volo strumentale per elicotteri e il relativo addestramento dovrebbero essere concepiti in modo da integrare il volo strumentale tanto negli elicotteri monomotore quanto in quelli plurimotore e non rendere così più necessario un addestramento aggiuntivo per convertire un’abilitazione al volo strumentale per elicotteri monomotore in un’abilitazione al volo strumentale per elicotteri plurimotore.
(4) Attualmente le disposizioni più rigorose della parte FCL per l’addestramento di piloti per elicotteri a equipaggio plurimo si applicano anche alle operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri certificati per operazioni a equipaggio singolo. A seguito di tale onere aggiuntivo, quasi tutte le operazioni con elicotteri su tali elicotteri certificati a equipaggio singolo sono effettuate a equipaggio singolo, a meno che i requisiti operativi non prescrivano operazioni a equipaggio plurimo. Di conseguenza i benefici in termini di sicurezza derivanti dal volo con un copilota vengono persi. Per evitare che ciò accada, i requisiti e i privilegi per le operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri dovrebbero essere rivisti al fine offrire maggiore flessibilità. È opportuno prevedere requisiti adeguati per consentire operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo in sicurezza.
(5) Poiché finora per i voli con elicotteri in IFR sono stati utilizzati solo elicotteri plurimotore, le abilitazioni al volo strumentale per elicotteri esistenti sono state ottenute con elicotteri plurimotore. Per questo motivo, e considerando il futuro utilizzo di elicotteri monomotore in IFR, è opportuno prevedere disposizioni transitorie affinché i piloti attualmente titolari di abilitazioni al volo strumentale per elicotteri possano usare i privilegi associati sia negli elicotteri monomotore sia in quelli plurimotore.
(6) È opportuno concedere alle organizzazioni di addestramento tempo sufficiente per adattare i loro programmi di addestramento.
(7) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbe inoltre essere modificato per correggere determinati rimandi obsoleti o errati e per chiarire alcune disposizioni.
(8) L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato alla Commissione unitamente al parere n. 02/2021 (4), in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1) l’articolo 4 quater è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) continuano a essere autorizzati a ricevere il rinnovo o il ripristino della loro EIR conformemente all’allegato I (parte FCL), norma FCL.825, lettera g);»;
b) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) sono autorizzati a ricevere i crediti completi ai fini dei requisiti di addestramento di cui all’allegato I (parte FCL), norma FCL.835, lettera c), punto 2), sottopunti i) e iii), quando richiedono il rilascio di un’abilitazione al volo strumentale di base (BIR) conformemente all’allegato I (parte FCL), norma FCL.835; e»;
c) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) continuano a essere autorizzati a ricevere i crediti completi come stabilito per i titolari di EIR nell’allegato I (parte FCL).»;
2) è inserito il seguente articolo 4 quinquies:
«Articolo 4 quinquies Misure transitorie per i privilegi di abilitazione al volo strumentale monomotore per elicotteri Fatto salvo l’allegato I (parte FCL), norma FCL.630.H, del presente regolamento, si applicano tutte le seguenti disposizioni:
1. le abilitazioni al volo strumentale per elicotteri (IR(H)] rilasciate conformemente all’allegato I (parte FCL) del presente regolamento prima del 30 ottobre 2022 sono considerate IR(H) sia per elicotteri monomotore sia per elicotteri plurimotore e sono riemesse come tali IR(H) in caso di riemissione di una licenza di pilota di elicotteri per ragioni amministrative;
2. ai richiedenti che prima del 30 ottobre 2022 hanno iniziato l’addestramento per una IR(H) per elicotteri monomotore o plurimotore è consentito completare tale addestramento e, in tal caso, è rilasciata loro una IR(H) sia per elicotteri monomotore sia per elicotteri plurimotore.»;
3) è inserito il seguente articolo 4 sexies:
«Articolo 4 sexies Misure transitorie per l’addestramento, le prove e i controlli relativi alle operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo
1. Gli Stati membri possono decidere di rilasciare privilegi specifici per effettuare addestramento, test di abilitazione e controlli di professionalità in operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo ai richiedenti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) sono titolari di un certificato di istruttore o di esaminatore, a seconda dei casi, rilasciato conformemente all’allegato I (parte FCL) del presente regolamento, compresi i privilegi di istruttore o di esaminatore, a seconda dei casi, per il pertinente tipo di elicottero;
b) hanno completato l’addestramento di cui alla norma FCL.735.H della parte FCL;
c) hanno esperienza in operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a un livello accettabile per l’autorità competente di tale Stato membro.
2. I privilegi rilasciati conformemente al paragrafo 1 sono validi fino al 30 ottobre 2025. Per rinnovare i privilegi i richiedenti devono soddisfare i requisiti in materia di esperienza per i privilegi di istruttore ed esaminatore relativi alle operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo di cui alla parte FCL.»;
4) All’articolo 10 bis è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. Le organizzazioni di addestramento dei piloti che forniscono addestramento per la IR(H) adattano il proprio programma di addestramento affinché sia conforme all’allegato I entro il 30 ottobre 2023.»;
5) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 ottobre 2022. Tuttavia, l’articolo 1, punto 1), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3...

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