Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2227 of 14 December 2021 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards the requirements for all-weather operations and for instrument and type rating training in helicopters (Text with EEA relevance)
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2227/oj |
Celex Number | 32021R2227 |
Date of Signature | 14 December 2021 |
Published date | 15 December 2021 |
Date | 14 December 2021 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 448, 15 December 2021 |
15.12.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 448/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2227 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2021
che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti relativi alle operazioni ogni tempo e all’addestramento per l’abilitazione al volo strumentale e per tipo su elicotteri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 27, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | L’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce requisiti relativi all’addestramento, alle prove e ai controlli per le licenze di pilota, compresi quelli per ottenere privilegi al fine di eseguire avvicinamenti conformemente alle regole del volo strumentale (IFR) fino ad altezze di decisione inferiori a 200 piedi, e relativi all’addestramento per l’abilitazione al volo strumentale e per tipo su elicotteri. |
(2) | Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (3) stabilisce norme dettagliate relative alle operazioni di volo, compresi requisiti per gli operatori in termini di addestramento e controlli periodici dei loro equipaggi. Tale regolamento è in corso di modifica per tenere conto delle ultime norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) relative alle operazioni ogni tempo. Le modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012 sono concepite per costituire un quadro completo per gli avvicinamenti IFR in bassa visibilità, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi all’addestramento dei piloti. I corrispondenti requisiti relativi agli avvicinamenti IFR in bassa visibilità di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbero pertanto essere soppressi o, ove necessario, sostituiti da riferimenti al regolamento (UE) n. 965/2012. |
(3) | Dato che gli elicotteri monomotore sono ora certificati anche per le operazioni in IFR, è opportuno che i requisiti relativi all’abilitazione al volo strumentale per elicotteri siano rivisti affinché siano più pertinenti per i nuovi tipi di elicotteri e offrano maggiore flessibilità per quanto riguarda il loro utilizzo. L’abilitazione al volo strumentale per elicotteri e il relativo addestramento dovrebbero essere concepiti in modo da integrare il volo strumentale tanto negli elicotteri monomotore quanto in quelli plurimotore e non rendere così più necessario un addestramento aggiuntivo per convertire un’abilitazione al volo strumentale per elicotteri monomotore in un’abilitazione al volo strumentale per elicotteri plurimotore. |
(4) | Attualmente le disposizioni più rigorose della parte FCL per l’addestramento di piloti per elicotteri a equipaggio plurimo si applicano anche alle operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri certificati per operazioni a equipaggio singolo. A seguito di tale onere aggiuntivo, quasi tutte le operazioni con elicotteri su tali elicotteri certificati a equipaggio singolo sono effettuate a equipaggio singolo, a meno che i requisiti operativi non prescrivano operazioni a equipaggio plurimo. Di conseguenza i benefici in termini di sicurezza derivanti dal volo con un copilota vengono persi. Per evitare che ciò accada, i requisiti e i privilegi per le operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri dovrebbero essere rivisti al fine offrire maggiore flessibilità. È opportuno prevedere requisiti adeguati per consentire operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo in sicurezza. |
(5) | Poiché finora per i voli con elicotteri in IFR sono stati utilizzati solo elicotteri plurimotore, le abilitazioni al volo strumentale per elicotteri esistenti sono state ottenute con elicotteri plurimotore. Per questo motivo, e considerando il futuro utilizzo di elicotteri monomotore in IFR, è opportuno prevedere disposizioni transitorie affinché i piloti attualmente titolari di abilitazioni al volo strumentale per elicotteri possano usare i privilegi associati sia negli elicotteri monomotore sia in quelli plurimotore. |
(6) | È opportuno concedere alle organizzazioni di addestramento tempo sufficiente per adattare i loro programmi di addestramento. |
(7) | Il regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbe inoltre essere modificato per correggere determinati rimandi obsoleti o errati e per chiarire alcune disposizioni. |
(8) | L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato alla Commissione unitamente al parere n. 02/2021 (4), in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(9) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1) | l’articolo 4 quater è così modificato:
|
2) | è inserito il seguente articolo 4 quinquies: «Articolo 4 quinquies Misure transitorie per i privilegi di abilitazione al volo strumentale monomotore per elicotteri Fatto salvo l’allegato I (parte FCL), norma FCL.630.H, del presente regolamento, si applicano tutte le seguenti disposizioni:
|
3) | è inserito il seguente articolo 4 sexies: «Articolo 4 sexies Misure transitorie per l’addestramento, le prove e i controlli relativi alle operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo 1. Gli Stati membri possono decidere di rilasciare privilegi specifici per effettuare addestramento, test di abilitazione e controlli di professionalità in operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo ai richiedenti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
2. I privilegi rilasciati conformemente al paragrafo 1 sono validi fino al 30 ottobre 2025. Per rinnovare i privilegi i richiedenti devono soddisfare i requisiti in materia di esperienza per i privilegi di istruttore ed esaminatore relativi alle operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo di cui alla parte FCL.»; |
4) | All’articolo 10 bis è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. Le organizzazioni di addestramento dei piloti che forniscono addestramento per la IR(H) adattano il proprio programma di addestramento affinché sia conforme all’allegato I entro il 30 ottobre 2023.»; |
5) | l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 ottobre 2022. Tuttavia, l’articolo 1, punto 1), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3...
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