88/318/EEC: Commission Decision of 2 March 1988 on Law No 64 of 1 March 1986 on aid to the Mezzogiorno (Only the Italian text is authentic)

Published date10 June 1988
Subject MatterCompetition,State aids,Agriculture and Fisheries,Fruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 143, 10 June 1988
EUR-Lex - 31988D0318 - IT 31988D0318

88/318/CEE: Decisione della Commissione del 2 marzo 1988 relativa alla legge 1 marzo 1986, n. 64 sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 10/06/1988 pag. 0037 - 0044


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1988

relativa alla legge 1o marzo 1986, n. 64 sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(88/318/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare il primo comma dell'articolo 93, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/88 (2), in particolare l'articolo 31, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti concernenti l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in conformità dell'articolo 93,

considerando quanto segue:

I

1. Con lettera del 2 maggio 1986 il governo italiano ha notificato alla Commissione il nuovo regime di aiuti a favore del mezzogiorno previsto per un periodo di nove anni (1985-1993). Il regime di aiuto è disciplinato dalla legge 1o marzo 1986, n. 64 che mantiene ed accresce gli aiuti fissati dalla precedente legislazione senza mutarne la portata geografica (vedi decreto del presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218). In virtù di tale legge, che secondo le informazioni ricevute non è stata ancora applicata, sono incrementati gli aiuti a favore dell'industria e della ricerca e sono introdotti nuovi aiuti a favore dei servizi e dell'innovazione nelle piccole e medie imprese. I precedenti sgravi degli oneri sociali continuano ad essere d'applicazione e sono accresciute le agevolazioni previste per talune imposte. Sono introdotte nuove garanzie dello Stato allo scopo di sostenere il credito a breve termine a favore di cooperative e di piccole e medie imprese e di proteggere le imprese industriali nel ricupero del crediti delle esportazioni e contro le variazioni di cambio. L'emissione di prestiti obbligazionari da parte di banche autorizzate ad operare nel Mezzogiorno beneficia di sovvenzioni e le disposizioni riguardanti le commesse pubbliche sono rafforzate. È applicata una riduzione del 30 % alle tariffe ferroviarie, marittime ed aeree a favore di imprese localizzate in Sardegna e sono previste tariffe ferroviarie ridotte per il trasporto dei prodotti agricoli dal Mezzogiorno. Infine, la normale riduzione dell'IVA è aumentata del 4 % a favore delle imprese industriali per i beni ammortizzabili di nuova produzione importati o acquistati e afferenti all'esercizio delle loro attività.

L'intensità dell'aiuto è diversa in funzione della situazione socioeconomica di ciascuna provincia. A tale scopo le autorità italiane hanno elaborato un indice basato su sei indicatori che ha consentito la definizione di tre zone: la prima (A) meno sviluppata che totalizza il 25 % degli abitanti del Mezzogiorno, la seconda (B) intermedia nella quale abita il 61 % della popolazione del Mezzogiorno e la terza (C) più sviluppata nella quale risiede il 14 % della popolazione. L'ultima zona comprende le Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma (Lazio), Ascoli Piceno (Marche), Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo (Abruzzi), Taranto (Puglia). In funzione di questa classificazione il governo italiano ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di modulare gli aiuti prevedendo una maggiorazione di due quinti a favore della zona (A) e di un quinto a favore della zona (B) e mantenendo la zona (C) al normale tasso. Di conseguenza il tasso massimo di intensità per le zone (A), (B) e (C) sarebbe rispettivamente del 73,78 %, del 66,4 % e del 59,02 esn.

II

2. La Commissione ha esaminato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3 le misure di aiuto previste dalla legge del 1986, n. 64 e dal DPR n. 218/1978. Il 28 aprile 1987 essa ha deciso di iniziare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 accettando contemporaneamente con decisione del 30 aprile 1987 che la legge n. 64 venisse applicata nella maggior parte delle aree del Mezzogiorno. Con lettera del 30 aprile 1987 essa ne ha informato il governo italiano e con lettera del 21 settembre 1987 ha invitato i governi degli altri Stati membri a presentare le loro osservazioni. In conformità dell'articolo 93, paragrafo 2 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (1) è stata anche pubblicata in data 29 settembre 1987 una comunicazione agli altri interessati.

La procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, riguardava tutte le zone del Mezzogiorno e si riferiva alla concessione della garanzia sussidiaria dello Stato a favore delle esportazioni, alle riduzioni delle tariffe di trasporto dei prodotti agricoli dal Mezzogiorno e allo sgravio contributivo a favore di imprese agroalimentari, misure previste dalla legge n. 64/1986 e dal DPR n. 218/1978.

3. La Commissione non è stata in grado di valutare la compatibilità col mercato comune dei fondi a favore delle iniziative di innovazione ad opera di piccole e medie imprese, visto che le norme di attribuzione previste dall'articolo 12, paragrafo 5 della legge n. 64 non erano ancora state adottate. La Commissione si è anche riservata di definire in un secondo momento la sua posizione per

quanto riguarda le disposizioni che assegnano ad imprese insediate nel Mezzogiorno congrue quote di commesse pubbliche, nonché garanzie contro le variazioni dei cambi, considerato che attualmente tali problemi sono valutati nel contesto comunitario. Per quanto riguarda l'IVA, la Commissione si è riservata di esaminare, con l'assistenza delle autorità italiane, gli elementi tecnici della concessione del beneficio, tenuto conto delle disposizioni della sesta direttiva IVA e di quelle relative alle risorse proprie.

Nell'avviare la procedura la Commissione ha dichiarato che le zone (A), (B) e la provincia di Taranto potevano essere considerate tra quelle caratterizzate da un tenore di vita anormalmente basso o da seri problemi di sottoccupazione e quindi gli interventi in loro favore potevano essere accettati ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Inoltre, gli aiuti agli investimenti superiori al limite del 30 % esn, a favore delle province di Frosinone, Pescara e Chieti non risultavano compatibili a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato; del pari gli aiuti al funzionamento, quali le esenzioni dall'imposta sulle società e gli sgravi contributivi, non erano ammissibili in tali province. Infine non era possibile giustificare a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) il mantenimento di un qualsiasi aiuto regionale nelle province di Ascoli Piceno, Rieti, Roma, Latina, L'Aquila e Teramo.

4. La legge n. 64/1986 estende e rifinanzia per il periodo della sua applicazione (nove anni) gli oneri contributivi a carico delle imprese e destinati agli enti nazionali di previdenza sociale per il trattamento di quiescenza dei dipendenti. L'aiuto è previsto a favore delle imprese industriali e di servizi ubicate nel Mezzogiorno. La misura è applicabile a tutti i settori, comprese le imprese di trasformazione dei prodotti di cui all'allegato II del trattato.

La legge n. 64/1986 sovvenziona il trasporto di materie prime, comprese quelle di cui all'allegato II del trattato, da e per la Sardegna (articolo 17, paragrafi 11 e 12) e concede altresì tariffe agevolate per il trasporto di prodotti agricoli dal Mezzogiorno (articolo 17, paragrafo 13). Nel primo caso trattasi di una riduzione del 30 % delle tariffe di trasporto marittimo, aereo e ferroviario, nel secondo caso di una riduzione del 20 % delle tariffe ferroviarie.

III

Hanno presentato osservazioni nell'ambito della procedura sopra menzionata uno Stato membro e centoquarantacinque interessati.

IV

1. Gli aiuti a favore degli investimenti nell'industria, nei servizi e nella ricerca, nonché gli altri aiuti di cui alla legge n. 64/1986 e al DPR n. 218/1978 rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1.

Gli aiuti sono concessi alle imprese che intraprendono tipo di investimenti sovvenzionabili nel Mezzogiorno ed avvantaggiano dette imprese nella misura in cui investimenti simili, al di fuori di tale area, non sono sovvenzionati mediante lo stesso tipo di aiuti.

Gli aiuti producono effetti di distorsione sulla concorrenza in quanto incrementano la remunerazione che il beneficiario ottiene dai suoi investimenti nel confronti di concorrenti che non fruiscono dei medesimi interventi.

Gli aiuti a favore dell'industria possono avere un'intensità del 73,78 %, del 66,4 % e del 59,02 % esn. Gli aiuti a favore dei servizi (vendita) possono avere un'intensità del 44,88 %, del 39,84 % e del 34,79 % esn, a favore dei servizi (acquisto) l'intensità è del 50 % esn. Gli aiuti alla ricerca possono avere un'intensità del 76 % esn. In presenza di tali valori, una riduzione degli esborsi per gli investimenti rende questi ultimi artificiosamente più renumerativi per le imprese sovvenzionate rispetto ai loro concorrenti non sovvenzionati e la...

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