88/631/EEC: Commission Decision of 1 December 1988 amending for the fourth time Commission Decision 87/361/EEC recognizing certain parts of the territory of the French Republic as being officially swine-fever free (Only the French text is authentic)

Published date20 December 1988
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 350, 20 December 1988
EUR-Lex - 31988D0631 - IT

88/631/CEE: Decisione della Commissione del 1o dicembre 1988 recante quarta modifica della decisione 87/361/CEE della Commissione che riconosce ufficialmente indenni dalla peste suina alcune parti del territorio della Repubblica francese (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 20/12/1988 pag. 0057 - 0058


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1988 recante quarta modifica della decisione 87/361/CEE della Commissione che riconosce ufficialmente indenni dalla peste suina alcune parti del territorio della Repubblica francese (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (88/631/CEE) (88/631/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/487/CEE (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 88/567/CEE della Commissione, del 3 novembre 1988, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Francia (3),

considerando che l'evoluzione favorevole della situazione sanitaria, per quanto riguarda tale malattia, ha indotto la Commissione ad adottare, in data 26 giugno 1987, la decisione 87/361/CEE (4), modificata da ultimo dalla decisione 88/517/CEE (5), che riconosce ufficialmente indenni dalla peste suina alcune parti del territorio della Repubblica francese;

considerando che anche altre parti del territorio della Repubblica francese rispondono attualmente ai requisiti fissati all'articolo 7 della decisione 80/1095/CEE e possono pertanto essere riconosciute ufficialmente indenni dalla peste suina;

considerando che, per ragioni di chiarezza, conviene presentare un nuovo allegato comprendente l'insieme delle regioni francesi riconosciute come ufficialmente indenni dalla peste suina classica;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 L'allegato alla decisione 87/361/CEE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il...

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