Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 13 January 2022.

JurisdictionEuropean Union
Date13 January 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 13 gennaio 2022 (1)

Causa C569/20

IR

Procedimento penale

con l’intervento di

Spetsializirana prokuratura

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Articoli 8 e 9 – Requisiti in caso di condanna in contumacia – Diritto a un nuovo processo – Fuga dell’imputato – Normativa nazionale che esclude la riapertura del procedimento penale qualora la persona condannata in contumacia si sia data alla fuga dopo aver preso conoscenza delle accuse a suo carico durante la fase istruttoria del procedimento»






I. Introduzione

1. Un individuo che è stato condannato al termine di un processo nel quale non è comparso personalmente a causa della sua latitanza può beneficiare del diritto a un nuovo processo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (2)?

2. È questo, in sostanza, l’oggetto delle questioni pregiudiziali sollevate dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali, Bulgaria).

3. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale nel quale è stato deciso di giudicare IR in sua assenza. Sebbene tale individuo sia stato informato delle accuse formulate nei suoi confronti durante la fase delle indagini preliminari, egli si è dato alla fuga, ragion per cui non è stato informato né dell’atto d’imputazione definitivo, né della data e del luogo del processo a suo carico, né delle conseguenze della mancata comparizione.

4. Di conseguenza, il giudice del rinvio si interroga sulla portata dei requisiti stabiliti dal legislatore dell’Unione nell’ambito della direttiva 2016/343 al fine di garantire i diritti della difesa di detto individuo. In particolare, esso intende determinare se sarà possibile eseguire la decisione emessa al termine del processo celebrato in sua assenza ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva o se, al contrario, sarà necessario prevedere un nuovo processo, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e dell’articolo 9 di detta direttiva.

5. Nelle presenti conclusioni, spiegherò che, sebbene l’informazione fornita all’imputato riguardo al processo a suo carico costituisca un requisito essenziale stabilito dalla direttiva 2016/343 ai fini del rispetto dei diritti della difesa, il legislatore dell’Unione consente tuttavia agli Stati membri di esaminare in quale misura tale requisito sia stato soddisfatto in concreto. Esso invita questi ultimi a prestare particolare attenzione ai comportamenti adottati tanto dalle autorità nazionali competenti per comunicare tale informazione, quanto dall’imputato per ricevere quest’ultima.

6. Ciò premesso, esporrò le ragioni per le quali l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2016/343, che consente agli Stati membri di eseguire una decisione emessa al termine di un processo a cui l’imputato non è comparso, comprende una situazione in cui il giudice nazionale accerti, alla luce di tutte le circostanze concrete che caratterizzano la situazione di cui trattasi, che, nonostante la diligenza e gli sforzi di cui hanno dato prova le autorità nazionali competenti per informare l’imputato del processo a suo carico e delle conseguenze della mancata comparizione, quest’ultimo non ha adempiuto, deliberatamente e intenzionalmente, agli obblighi che gli sono imposti per ricevere tali informazioni, al fine di sottrarsi all’azione della giustizia. Preciserò che, nel caso in cui il giudice nazionale effettui tali accertamenti, l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e l’articolo 9 della direttiva 2016/343 non ostano ad una normativa nazionale in base alla quale non è concesso un nuovo processo qualora l’imputato si sia dato alla fuga dopo essere stato informato delle accuse a suo carico durante la fase delle indagini preliminari, ma prima di essere informato dell’atto di imputazione definitivo.

II. Contesto normativo

A. Direttiva 2016/343

7. La direttiva 2016/343 stabilisce, a termini del suo articolo 1, norme minime comuni concernenti, da un lato, alcuni aspetti della presunzione di innocenza e, dall’altro, il diritto di presenziare al processo.

8. I suoi considerando 37 e 38 così recitano:

«(37) Dovrebbe (...) essere possibile celebrare un processo che possa concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza in assenza dell’indagato o imputato qualora quest’ultimo sia stato informato del processo e abbia conferito mandato a un difensore, nominato da lui o dallo Stato, per rappresentarlo in giudizio e che abbia rappresentato l’indagato o imputato.

(38) Nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare che l’interessato sia a conoscenza del processo, si dovrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza delle autorità pubbliche nell’informare l’interessato e alla diligenza di cui ha dato prova [l]’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate».

9. L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», ai paragrafi da 1 a 4 prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2. Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato.

3. Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato.

4. Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9».

10. L’articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Diritto a un nuovo processo», così dispone:

«Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».

B. Diritto bulgaro

11. L’articolo 55, paragrafo 1, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK») così recita:

«L’imputato ha i seguenti diritti: (...) partecipare al procedimento penale (...)».

12. L’articolo 94, paragrafi 1 e 3, del NPK dispone quanto segue:

«(1) La partecipazione di un rappresentante al processo penale è obbligatoria quando:

(...)

8. la causa è esaminata in assenza dell’imputato;

(...)

(3) Quando l’intervento di un rappresentante è obbligatorio, l’autorità competente nomina un avvocato come rappresentante».

13. L’articolo 247b, paragrafo 1, del NPK è così formulato:

«Per ordine del giudice relatore, all’imputato viene consegnata una copia dell’atto di imputazione. La notifica dell’atto di imputazione informa l’imputato della data fissata per l’udienza preliminare e delle questioni di cui all’articolo 248, paragrafo 1, del suo diritto di comparire con un difensore di sua scelta e della possibilità di farsi assegnare un difensore d’ufficio nei casi previsti dall’articolo 94, paragrafo 1, nonché del fatto che la causa può essere esaminata e decisa in sua assenza, conformemente all’articolo 269».

14. L’articolo 269 del NPK prevede quanto segue:

«(1) La presenza dell’imputato al processo è obbligatoria quando quest’ultimo è accusato di un reato grave.

(...)

(3) La causa può essere esaminata in assenza dell’imputato, qualora ciò non impedisca di accertare la verità oggettiva, se:

1. quest’ultimo non si trovi all’indirizzo da lui indicato o abbia cambiato indirizzo senza informarne l’autorità competente;

2. il suo luogo di residenza in Bulgaria non sia conosciuto e non sia stato individuato a seguito di una ricerca approfondita;

(...)

4. [quest’ultimo] si trovi fuori dal territorio bulgaro, e

a) il suo luogo di residenza sia sconosciuto;

(...)».

15. L’articolo 423, paragrafi da 1 a 3, del NPK così dispone:

«(1) Entro sei mesi dalla conoscenza della condanna penale definitiva o dalla sua trasmissione effettiva alla Repubblica di Bulgaria da parte di un altro paese, la persona condannata in contumacia può chiedere la riapertura del processo penale facendo valere la sua assenza nel corso del procedimento penale. La...

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