Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 3 de marzo de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:157
Date03 March 2022
Celex Number62020CC0420
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 3 marzo 2022 (1)

Causa C420/20

HN

Procedimento penale

con l’intervento di

Sofiyska rayonna prokuratura

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8, paragrafo 1 – Diritto di presenziare al processo – Articolo 8, paragrafo 2 – Rinuncia al diritto di presenziare al proprio processo – Esecuzione di una decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d’ingresso e di soggiorno pronunciata nei confronti di un cittadino di un paese terzo, imputato in un procedimento penale – Compatibilità»






I. Introduzione

1. La presente causa è contraddistinta da un paradosso che sfocia in una contraddizione difficilmente superabile. L’interessato, un cittadino albanese, è imputato in un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie penali bulgare a causa della commissione di un reato grave per il quale le disposizioni del codice di procedura penale bulgaro richiedono che egli sia presente al processo. Al contempo, le disposizioni della legge bulgara sugli stranieri impongono che egli sia allontanato verso il suo paese di origine e che gli sia vietato il soggiorno e l’ingresso nel territorio bulgaro per un periodo di cinque anni. Ne discende che detto interessato si trova impossibilitato a comparire al proprio processo, pur avendone l’obbligo, ai sensi del diritto nazionale, e il diritto, ai sensi del diritto dell’Unione.

2. Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede quindi, in sostanza, alla Corte di precisare entro quali limiti il diritto dell’imputato di presenziare al proprio processo, garantito all’articolo 8 della direttiva (UE) 2016/343 (2), consenta a uno Stato membro di procedere all’esecuzione di una decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d’ingresso e di soggiorno nei confronti di un cittadino di un paese terzo sottoposto a un procedimento penale per la commissione di un reato grave e che non è ancora stato giudicato.

3. Nell’ambito delle presenti conclusioni esporrò, anzitutto, le ragioni per le quali dette questioni devono essere esaminate tenendo conto, da un lato, delle prescrizioni della direttiva 2016/343 sul diritto di presenziare al processo e, dall’altro, delle norme enunciate nella direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(3).

4. Spiegherò, poi, i motivi per i quali, in una situazione in cui una decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d’ingresso e di soggiorno viene adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo imputato in un procedimento penale, per garantire il rispetto dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 è necessario verificare caso per caso se l’immediata esecuzione di tale decisione consenta a detto cittadino di presenziare al processo che lo riguarda e se non occorra eventualmente rinviare l’allontanamento oppure revocare o sospendere il divieto d’ingresso e di soggiorno, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 2008/115.

5. Preciserò parimenti che le disposizioni enunciate all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 non ostano a che uno Stato membro giudichi detto cittadino in assenza di quest’ultimo, a condizione che questi sia stato informato in un tempo adeguato non solo del processo e delle conseguenze della mancata comparizione, ma anche delle misure particolari messe a sua disposizione affinché egli possa presenziare al processo, o purché tale persona, informata del processo, sia adeguatamente rappresentata da un difensore da lei stessa incaricato o nominato d’ufficio.

6. Per contro, illustrerò le ragioni per le quali tale articolo osta a che un processo si svolga in assenza dell’imputato, qualora quest’ultimo, benché informato delle conseguenze della mancata comparizione, abbia espresso la volontà di rinunciare al suo diritto di presenziare al processo soltanto nel corso delle indagini preliminari, quando ancora non era stata fissata la data del processo.

7. Infine, preciserò perché l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, in forza del quale gli Stati membri garantiscono che gli imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo, osti, a mio avviso, a una legislazione nazionale ai sensi della quale l’imputato ha l’obbligo di comparire al processo che lo riguarda.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2016/343

8. La direttiva 2016/343 stabilisce, a norma del suo articolo 1, rubricato «Oggetto», norme minime comuni concernenti, da un lato, alcuni aspetti della presunzione di innocenza e, dall’altro, il diritto di presenziare al processo.

9. L’articolo 8 di tale direttiva, rubricato «Diritto di presenziare al processo», ai paragrafi da 1 a 4 così dispone:

«1. Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2. Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato.

3. Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato.

4. Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9».

10. L’articolo 9 di detta direttiva, rubricato «Diritto a un nuovo processo», enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».

2. Direttiva 2008/115

11. Ai sensi del suo articolo 1, rubricato «Oggetto», la direttiva 2008/115 «stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto [dell’Unione] e del diritto internazionale (…)».

12. L’articolo 3 di tale direttiva, rubricato «Definizioni», enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

4) “decisione di rimpatrio” decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio;

5) “allontanamento” l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro;

6) “divieto d’ingresso” decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato e che accompagni una decisione di rimpatrio;

(…)».

13. L’articolo 9 della suddetta direttiva, rubricato «Rinvio dell’allontanamento», al suo paragrafo 2 così dispone:

«Gli Stati membri possono rinviare l’allontanamento per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso. Gli Stati membri tengono conto in particolare:

a) delle condizioni fisiche o mentali del cittadino di un paese terzo;

b) delle ragioni tecniche, come l’assenza di mezzi di trasporto o il mancato allontanamento a causa dell’assenza di identificazione».

14. L’articolo 11 della direttiva medesima, rubricato «Divieto d’ingresso», al suo paragrafo 3, quarto comma, stabilisce quanto segue:

«In casi individuali o in talune categorie di casi gli Stati membri possono revocare o sospendere un divieto d’ingresso per altri motivi [rispetto a quelli enunciati ai due precedenti commi]».

B. Diritto bulgaro

1. Codice di procedura penale

15. L’articolo 247b del Nakazatelno‑protsesualen kodeks (codice di procedura penale) (4) così dispone:

«(1) (…) Per ordine del giudice relatore, all’imputato viene consegnata una copia dell’atto di imputazione. La notifica dell’atto di imputazione informa l’imputato della data fissata per l’udienza preliminare e delle questioni di cui all’articolo 248, paragrafo 1, del suo diritto di comparire con un difensore di sua scelta e della possibilità di farsi assegnare un difensore d’ufficio nei casi previsti all’articolo 94, paragrafo 1, nonché del fatto che la causa può essere esaminata e decisa in sua assenza, a norma dell’articolo 269.

(2) L’avviso di udienza preliminare e le questioni di cui all’articolo 248, paragrafo 1 sono notificati al pubblico ministero e al...

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