89/577/EEC: Council Decision of 23 October 1989 amending Decision 86/649/EEC introducing a Community financial measure for the eradication of African swine fever in Portugal

Published date07 November 1989
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 322, 7 November 1989
EUR-Lex - 31989D0577 - IT

89/577/CEE: Decisione del Consiglio del 23 ottobre 1989 recante modifica della decisione 86/649/CEE che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 322 del 07/11/1989 pag. 0021 - 0021


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1989

recante modifica della decisione 86/649/CEE che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo

(89/577/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la peste suina africana è presente in Portogallo da molti anni;

considerando che con la decisione 86/649/CEE del Consiglio (3) è stato concesso un contributo finanziario per un periodo di cinque anni;

considerando che con la decisione 87/526/CEE (4) la Commissione ha approvato il piano potenziato di eradicazione della peste suina africana presentato dal Portogallo;

considerando che gli sforzi già compiuti hanno permesso di stabilizzare l'incidenza della malattia; che i mezzi impiegati devono tuttavia essere mantenuti e potenziati per poter eliminare la peste suina africana dall'intero territorio del Portogallo e contribuire così al completamento del mercato interno;

considerando che le autorità portoghesi hanno chiesto alla Comunità un contributo supplementare per le spese connesse al proseguimento e al potenziamento del programma di eradicazione avviato nel 1987;

considerando che, per poter fruire dei risultati conseguiti, è opportuno accogliere tale richiesta in modo da mantenere e rafforzare l'azione sistematica già avviata;

considerando che per favorire la realizzazione del programma di eradicazione è opportuno stabilire disposizioni per la concessione di un anticipo parziale del contributo comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 86/649/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. La Comunità rimborsa:

- il 50 % delle spese di cui al paragrafo 1, primo trattino;

- il 30 % delle spese di cui al paragrafo 1, secondo trattino, sostenute anteriormente al 1o gennaio 1989;

- il 50 % delle spese di cui al paragrafo 1, secondo...

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