91/449/EEC: Commission Decision of 26 July 1991 laying down the specimen animal health certificates in respect of meat products imported from third countries

Published date29 August 1991
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 240, 29 August 1991
EUR-Lex - 31991D0449 - IT

91/449/CEE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 29/08/1991 pag. 0028 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0164
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0164


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi (91/449/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/266/CEE (2), in particolare gli articoli 21 bis e 22,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 91/361/CEE della Commissione (4), reca l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che è necessario stabilire le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni di prodotti a base di carne in provenienza da tali paesi terzi;

considerando che le categorie di prodotti a base di carne che possono venir importate da paesi terzi sono determinate dalla situazione sanitaria del paese in cui avviene la trasformazione; che, per poter essere importati, alcuni prodotti a base di carne devono aver subito un particolare trattamento;

considerando che taluni paesi terzi iscritti nell'elenco di cui sopra potranno essere autorizzati solo all'importazione di prodotti a base di carne che abbiano subito un trattamento termico completo;

considerando tuttavia che alcuni Stati membri importano prodotti a base di carne dai paesi di cui trattasi e che è necessario autorizzare l'importazione diretta dei prodotti in parola negli Stati membri interessati fino a quando la Commissione non abbia effettuato un sopralluogo veterinario;

considerando che, di norma, è ammessa l'importazione nella Comunità di certe categorie di prodotti a base di carne; che è d'uopo precisare i trattamenti e le certificazioni necessari affinché si possa procedere all'importazione di tali prodotti dai paesi terzi che li esportano; che tuttavia, ai sensi della procedura definita dall'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE, altri trattamenti possono essere ammessi, caso per caso, in funzione della situazione zoosanitaria esistente nel paese esportatore;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione delle categorie di prodotti a base di carne di seguito precisate.

a) Prodotti a base di carne, diversi da quelli di cui alla lettera b), che soddisfano alle condizioni precisate nel modello di certificato sanitario riportato nell'allegato A. Tale certificato deve scortare le partite di prodotti a base di...

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