92/21/EEC: Commission Decision of 12 November 1991 concerning animal health conditions and veterinary certification of imports of fresh meat from the Republic of South Africa

Published date16 January 1992
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 10, 16 January 1992
EUR-Lex - 31992D0021 - IT 31992D0021

92/21/CEE: Decisione della Commissione, del 12 novembre 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dalla Repubblica sudafricana

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 16/01/1992 pag. 0028 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0062
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0062


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dalla Repubblica sudafricana (92/21/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/497/CEE (2), in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

considerando che una missione veterinaria della Comunità ha constatato che la situazione zoosanitaria nella Repubblica sudafricana è nel complesso soddisfacente ed è tenuta sotto stretto controllo da servizi veterinari efficienti e ben organizzati, con particolare riguardo alle malattie trasmissibili attraverso le carni;

considerando che, per evitare perturbazioni negli scambi fra taluni Stati membri e la Repubblica sudafricana, la Commissione ha adottato, con decisione 82/527/CEE (3), misure di protezione sanitaria concernenti l'importazione di carni fresche da questo paese;

considerando che è attualmente necessario stabilire a livello comunitario le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dalla Repubblica sudafricana e che la decisione 82/527/CEE deve essere quindi abrogata;

considerando che in alcune parti della Repubblica sudafricana si sono manifestati sporadici focolai di afta epizootica, mentre altre regioni del paese risultano indenni da questa malattia da oltre 12 mesi;

considerando che in talune zone della Repubblica sudafricana viene praticata la vaccinazione contro il ceppo SAT dell'afta epizootica; che tale vaccinazione è tuttavia limitata alle cosiddette zone di controllo dell'afta epizootica situate nella regione veterinaria denominata Northern and Eastern Transvaal, nel distretto di Ingwavuma, nella regione veterinaria del Natal e nella zona di frontiera col Botswana ad est della longitudine di 28°;

considerando che vengono applicate misure rigorose, tra cui il divieto o la limitazione degli spostamenti di animali; che le regioni in cui viene praticata la vaccinazione sono nettamente delimitate dalle regioni indenni;

considerando che in tutto il territorio della Repubblica sudafricana viene attuata una sorveglianza sistematica degli spostamenti di bestiame e di eventuali insorgenze patologiche;

considerando che le competenti autorità veterinarie sudafricane...

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