92/424/EEC: Commission Decision of 23 July 1992 laying down certain detailed rules for the application of Council Directive 91/496/EEC as regards identity checks on animals from third countries

Published date14 August 1992
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 232, 14 August 1992
EUR-Lex - 31992D0424 - IT

92/424/CEE: Decisione della Commissione, del 23 luglio 1992, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio in ordine al controllo d'identità degli animali provenienti da paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 232 del 14/08/1992 pag. 0034 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0168
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0168


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1992 recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio in ordine al controllo d'identità degli animali provenienti da paesi terzi (92/424/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata dalla direttiva 91/628/CEE (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che, per quanto riguarda il controllo d'identità di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 91/496/CEE, è necessario definire i casi in cui non si devono effettuare controlli sistematici;

considerando che le disposizioni della presente decisione saranno rivedute alla luce dell'esperienza maturata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il controllo d'identità deve essere effettuato per ciascun animale della partita.

2. In deroga al paragrafo 1, se la partita è composta di un numero considerevole di capi il controllo d'identità può essere effettuato sul 10 % degli animali e comunque su non meno di 10 animali rappresentativi dell'intera partita.

Qualora i primi controlli effettuati non abbiano dato risultati soddisfacenti, il numero di animali sottoposti a controllo deve essere aumentato, e può raggiungere eventualmente la totalità della partita.

3. In deroga al paragrafo 1, il controllo d'identità deve riguardare la stampigliatura di un numero rappresentativo di imballaggi e/o di contenitori, per gli animali non soggetti ad identificazione individuale in forza della normativa comunitaria.

Qualora i primi controlli effettuati non abbiano...

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