93/244/EEC: Commission Decision of 2 April 1993 concerning additional guarantees relating to Aujeszky's disease for pigs destined for certain parts of the territory of the Community

Published date05 May 1993
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 111, 5 May 1993
EUR-Lex - 31993D0244 - IT

93/244/CEE: Decisione della Commissione, del 2 aprile 1993, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 111 del 05/05/1993 pag. 0021 - 0024


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 1993 relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità

(93/244/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE (1) del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata da ultimo dalla direttiva 92/102/CEE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il Lussemburgo sta predisponendo un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky;

considerando che tale programma è stato approvato con decisione 93/200/CEE della Commissione (3);

considerando che è opportuno proporre alcune garanzie supplementari per salvaguardare i progressi già compiuti e garantire il buon esito del programma;

considerando che le autorità del Lussemburgo applicano ai movimenti nazionali di suini da allevamento e da produzione disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

considerando che tali garanzie supplementari non devono essere imposte a Stati membri o regioni degli stessi considerati esenti dalla malattia di Aujeszky, ai sensi della decisione 93/24/CEE della Commissione (4), in quanto i suini provenienti da tali zone costituiscono un rischio minimo per la diffusione della malattia;

considerando che le garanzie previste dalla presente decisione possono essere fornite altresì per altre parti del territorio della Comunità che, per quanto riguarda tale malattia, si trovano nella stessa situazione del Lussemburgo;

considerando che il comitato scientifico veterinario ha espresso il suo parere;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I suini da allevamento provenienti da altri Stati membri o regioni e destinati alle zone elencate nell'allegato I, devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. la malattia...

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