93/680/EC: Commission Decision of 15 December 1993 authorizing Greece, Spain, Italy and Portugal to provide for derogations from Council Directive 77/93/EEC in respect of seed potatoes originating in Canada (Only the Greek, Italian, Spanish and Portuguese texts are authentic)

Published date18 December 1993
Subject MatterLegislazione fitosanitaria,Législation phytosanitaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 317, 18 dicembre 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 317, 18 décembre 1993
EUR-Lex - 31993D0680 - IT 31993D0680

93/680/CE: Decisione della Commissione del 15 dicembre 1993 che autorizza la Grecia, la Spagna, l'Italia e il Portogallo a stabilire deroghe alla direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada (I testi in lingua greca, spagnola, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 18/12/1993 pag. 0075 - 0078


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1993 che autorizza la Grecia, la Spagna, l'Italia e il Portogallo a stabilire deroghe alla direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada (I testi in lingua greca, spagnola, italiana e portoghese sono i soli facenti fede) (93/680/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/19/CEE (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le richieste presentate dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi-seme di patata originari del continente americano non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità;

considerando che la direttiva 77/93/CEE consente tuttavia di derogare a tale disposizione a condizione che sia stata accertata l'assenza di rischi di propagazione di organismi nocivi;

considerando che in Grecia, in Italia e in Portogallo la semina e la coltivazione di tuberi-seme di patate di talune varietà dell'America settentrionale atte alla produzione di patate da consumo è ormai diventata prassi consolidata; che parte del fabbisogno di tuberi-seme di patata di queste varietà viene soddisfatto mediante importazioni del Canada;

considerando che con la decisione 89/599/CEE (3), modificata da ultimo dalla decisine 93/33/CEE (4), la Commissione ha approvato deroghe fondate sul principio di « zona esente » subordinatamente a talune condizioni tecniche atte a prevenire il rischio della propagazione di organismi nocivi; che l'approvazione di tali deroghe è scaduta il 31 marzo 1993; che la Commissione ha inoltre stabilito che dette deroghe prevedessero la possibilità di accertare effettivamente il corretto funzionamento del principio di « zona esente »;

considerando che è noto che il Canada non è ancora completamente esente dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata né dal Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus;

considerando che il Canada ha proseguito l'attuazione del programma di eradicazione di tali organismi nocivi nelle province di New Brunswick e Prince Edward Island; che vi sono validi motivi per ritenere che il programma di eradicazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata sia risultato pienamente efficace in tali province e che il programma di eradicazione del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sia risultato pienamente efficace in talune zone di queste province; che nei campioni prelevati dalle patate da semina introdotte conformemente alla decisione 89/599/CEE non è stata riscontrata traccia confermata di malattia; che non è stato dimostrato che esistano sufficienti elementi ostativi al corretto funzionamento del summenzionato principio di « zona esente », e quindi per non riconoscere le disposizioni applicate in tali zone come equivalenti alle disposizioni comunitarie relative alla lotta contro il Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus;

considerando che si può quindi ritenere che non vi sia rischio di propagazione degli organismi nocivi in questione, a condizione che i tuberi-seme di patata siano originari di zone dichiarate in base a prove scientifiche, esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata e dal Clavibacter michiganensis ssp...

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