Council Directive 93/19/EEC of 19 April 1993 amending Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community, and Directive 91/683/EEC
Published date | 22 April 1993 |
Subject Matter | Plant health legislation,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 96, 22 April 1993 |
Direttiva 93/19/CEE del Consiglio, del 19 aprile 1993, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, nonché la direttiva 91/683/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 096 del 22/04/1993 pag. 0033 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 49 pag. 0115
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 49 pag. 0115
DIRETTIVA 93/19/CEE DEL CONSIGLIO del 19 aprile 1993 che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, nonché la direttiva 91/683/CEE
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (4) ha stabilito, in particolare con le modifiche apportatevi dalla direttiva 91/683/CEE (5), il regime fitosanitario applicabile alla Comunità in quanto spazio senza frontiere interne;
considerando che talune sue disposizioni avrebbero dovuto essere messe in vigore con decorrenza dal 1o gennaio 1993 e che, a norma dell'articolo 3 della direttiva 91/683/CEE, altre disposizioni devono entrare in vigore sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V;
considerando che è essenziale provvedere per un'adeguata sicurezza giuridica ed assicurare che tutte le disposizioni siano attuate il più presto possibile, senza pregiudizio per l'entrata in vigore di quelle volte a creare uno spazio senza frontiere interne, ai sensi dell'articolo 8 A del Trattato;
considerando che occorre fissare una data unica di attuazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le date di cui all'articolo 1, paragrafo 5, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafi 4, 5 e 9...
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