94/40/EC: Commission Decision of 25 January 1994 on the list of establishments in Zimbabwe approved for the purpose of importing meat products into the Community
Published date | 27 January 1994 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 22, 27 January 1994 |
94/40/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante l'elenco degli stabilimenti dello Zimbabwe in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 022 del 27/01/1994 pag. 0050 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0374
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0374
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 1994 recante l'elenco degli stabilimenti dello Zimbabwe in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (94/40/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;
considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 72/462/CEE, lo Zimbabwe ha trasmesso le informazioni di uno stabilimento autorizzato all'esportazione verso la Comunità;
considerando che di questo stabilimento è stato accertato, mediante una missione comunitaria in loco, che offre sufficienti garanzie igieniche e può pertanto essere incluso nel primo elenco degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni fresche;
considerando che le condizioni d'importazione dei prodotti a base di carni in provenienza dallo stabilimento che figura nell'elenco allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato e particolarmente ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
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