94/730/EC: Commission Decision of 4 November 1994 establishing simplified procedures concerning the deliberate release into the environment of genetically modified plants pursuant to Article 6.5 of Council Directive 90/220/EEC (Only the Spanish, Danish, German, English, French, Italian, Dutch, and Portuguese texts are authentic)

Published date12 November 1994
Subject MatterInternal market - Principles,Research and technological development,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 292, 12 November 1994
EUR-Lex - 31994D0730 - IT

94/730/CE: Decisione della Commissione, del 4 novembre 1994, che stabilisce per la prima volta procedure semplificate concernenti l'emissione deliberata nell'ambiente di piante geneticamente modificate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese, e portoghese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 12/11/1994 pag. 0031 - 0034


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 1994 che stabilisce per la prima volta procedure semplificate concernenti l'emissione deliberata nell'ambiente di piante geneticamente modificate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede) (94/730/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/15/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che, quando un'autorità competente ritiene sufficiente l'esperienza acquisita con le emissioni di alcuni organismi geneticamente modificati (OGM), essa può presentare alla Commissione una richiesta per l'applicazione di procedure semplificate per l'emissione di tali tipi di OGM;

considerando che richieste in tal senso sono state presentate dalle autorità competenti degli Stati membri, che ritengono che si sia acquisita un'esperienza sufficiente nelle emissioni di certe piante geneticamente modificate;

considerando che la decisione 93/584/CEE della Commissione (3) stabilisce i criteri che le consentono di decidere in merito all'utilizzazione di una procedura semplificata e che tali criteri sono basati sulla sicurezza per la salute umana e per l'ambiente e sulle prove disponibili al riguardo;

considerando che la Commissione ha esaminato le richieste presentate dalla Francia e dal Regno Unito per l'applicazione di procedure semplificate relativamente alle emissioni di piante geneticamente modificate e le relative prove e che, in particolare, ha valutato tali richieste in base ai criteri già stabiliti;

considerando che la Commissione ha deciso che le procedure semplificate richieste sono conformi ai criteri stabiliti e che si è acquisita nelle emissioni di certi OGM un'esperienza sufficiente a giustificare l'introduzione delle...

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