95/527/EC: Council Decision of 8 December 1995 on a Community financial contribution towards certain expenditure incurred by the Member States implementing the monitoring and control systems applicable to the common fisheries policy

Published date14 December 1995
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 301, 14 December 1995
EUR-Lex - 31995D0527 - IT

95/527/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 14/12/1995 pag. 0030 - 0034


DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 1995 relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (95/527/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la decisione 89/631/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989, relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 5, prevede che il Consiglio adotti, entro il 30 giugno 1995, disposizioni per una partecipazione comunitaria che potrebbero applicarsi dal 1° gennaio 1996;

considerando che la politica comune della pesca, che assicura la perennità delle risorse alieutiche e quindi dell'occupazione in questo settore economico, può raggiungere i suoi obiettivi solo attraverso il rispetto delle sue norme ed un controllo efficace delle stesse;

considerando che tali obiettivi e norme suddette sono stabiliti in un primo luogo dal regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (5) e dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (6);

considerando che gli Stati membri, nell'assicurare l'attuazione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, adempiono ad un obbligo di interesse comunitario;

considerando che per taluni Stati membri la diminuzione del compito di controllo non è commisurata alle possibilità finanziarie e può costituire talora un onore eccessivamente gravoso;

considerando che è quindi opportuno prevedere una partecipazione della Comunità alle spese di controllo sostenute da alcuni Stati membri;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (7) prevede, a favore dell'Irlanda, al fine di migliorare i controlli, un contributo finanziario supplementare della Comunità, anche per le spese di funzionamento, nel rispetto delle prassi comunitarie consentite e nel quadro degli orientamenti finanziari;

considerando che la partecipazione comunitaria totale dovrebbe limitarsi ad uno stanziamento di bilancio di 205 milioni di ecu per un periodo di cinque anni (1996-2000); che i mezzi finanziari corrispondenti figureranno negli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee;

considerando che ogni partecipazione deve essere subordinata alla condizione che il controllo esercitato dagli Stati membri beneficiari raggiunga un livello soddisfacente, sia in mare che a terra, e che l'efficacia del controllo suddetto deve risultare in modo evidente dalla relazione annuale di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2847/93,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Alle condizioni stabilite nella presente decisione, la Comunità può partecipare al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca di cui al regolamento (CEE) n. 2847/93. Possono essere ammesse al finanziamento le spese riguardanti:

a) l'acquisto o l'ammodernamento di attrezzature di controllo;

b) le misure specifiche intese a migliorare la qualità e l'efficacia del controllo delle attività alieutiche e delle attività connesse, di durata non superiore a due anni.

Le spese di cui al primo comma devono contribuire alla mobilitazione dei mezzi di controllo, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

2. La partecipazione della Comunità riguarda le spese ammissibili al finanziamento sostenute dagli Stati membri tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000.

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