95/60/EC: Commission Decision of 6 March 1995 amending Decision 94/381/EC concerning certain protection measures with regard to bovine spongiform encephalopathy and the feeding of mammalian derived protein (Text with EEA relevance)
Published date | 11 March 1995 |
Subject Matter | législation vétérinaire |
Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 55, 11 mars 1995 |
95/60/CE: Decisione della Commissione del 6 marzo 1995 che modifica la decisione 94/381/CE concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 055 del 11/03/1995 pag. 0043 - 0043
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 1995 che modifica la decisione 94/381/CE concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/60/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando che nel Regno Unito ed in alcuni altri Stati membri sono stati registrati casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE); che in diversi Stati membri è stata rilevata anche la malattia del trotto;
considerando che nel bestiame bovino, a quanto si ritiene, l'origine della BSE risiede nella proteina derivata da ruminanti e contenente agenti della BSE che non sono stati sufficientemente trattati per rendere inattivi gli agenti infettivi; che il comitato scientifico veterinario, sulla scorta di studi recenti al riguardo, ha constatato che attualmente non è possibile definire processi che possano garantire la completa inattivazione degli agenti infettivi nelle sardigne commerciali;
considerando che, per proteggere i ruminanti dal rischio che i metodi applicati per la trasformazione della proteina non riescano a rendere completamente inattivi gli agenti sopra citati, la Commissione ha adottato la decisione 94/381/CE del 27 giugno 1994 (3);
considerando tuttavia che il sottogruppo BSE del comitato scientifico veterinario, dopo aver valutato i rischi provenienti da taluni prodotti e sottoprodotti animali, ha raccomandato che alcuni di questi possano essere esentati dall'applicazione della decisione 94/381/CE;
considerando che le misure previste dalla...
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