95/60/EC: Commission Decision of 6 March 1995 amending Decision 94/381/EC concerning certain protection measures with regard to bovine spongiform encephalopathy and the feeding of mammalian derived protein (Text with EEA relevance)

Published date11 March 1995
Subject Matterlégislation vétérinaire
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 55, 11 mars 1995
EUR-Lex - 31995D0060 - IT 31995D0060

95/60/CE: Decisione della Commissione del 6 marzo 1995 che modifica la decisione 94/381/CE concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 11/03/1995 pag. 0043 - 0043


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 1995 che modifica la decisione 94/381/CE concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/60/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che nel Regno Unito ed in alcuni altri Stati membri sono stati registrati casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE); che in diversi Stati membri è stata rilevata anche la malattia del trotto;

considerando che nel bestiame bovino, a quanto si ritiene, l'origine della BSE risiede nella proteina derivata da ruminanti e contenente agenti della BSE che non sono stati sufficientemente trattati per rendere inattivi gli agenti infettivi; che il comitato scientifico veterinario, sulla scorta di studi recenti al riguardo, ha constatato che attualmente non è possibile definire processi che possano garantire la completa inattivazione degli agenti infettivi nelle sardigne commerciali;

considerando che, per proteggere i ruminanti dal rischio che i metodi applicati per la trasformazione della proteina non riescano a rendere completamente inattivi gli agenti sopra citati, la Commissione ha adottato la decisione 94/381/CE del 27 giugno 1994 (3);

considerando tuttavia che il sottogruppo BSE del comitato scientifico veterinario, dopo aver valutato i rischi provenienti da taluni prodotti e sottoprodotti animali, ha raccomandato che alcuni di questi possano essere esentati dall'applicazione della decisione 94/381/CE;

considerando che le misure previste dalla...

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