96/6/EC: Commission Decision of 14 December 1995 authorizing certain Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of seed potatoes originating in Canada

Published date04 January 1996
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 2, 4 January 1996
EUR-Lex - 31996D0006 - IT

96/6/CE: Decisione della Commissione, del 14 dicembre 1995, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 04/01/1996 pag. 0024 - 0028


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1995 che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada (I testi in lingua spagnola, greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede) (96/6/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/41/CE (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

viste le richieste presentate dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi-seme di patata originari del continente americano non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità;

considerando che la direttiva 77/93/CEE consente tuttavia di derogare a tale disposizione a condizione che sia stata accertata l'assenza di rischi di propagazione di organismi nocivi;

considerando che in Grecia, in Italia e in Portogallo la semina e la coltivazione di tuberi-seme di patate di talune varietà dell'America settentrionale atte alla produzione di patate da consumo è ormai diventata prassi consolidata; che parte del fabbisogno di tuberi-seme di patata di queste varietà viene soddisfatto mediante importazioni dal Canada;

considerando che con la decisione 93/680/CE (3), modificata da ultimo dalla decisione 95/14/CE (4), la Commissione ha approvato deroghe fondate sul principio di « zona esente » subordinatamente a talune condizioni tecniche atte a prevenire il rischio della propagazione di organismi nocivi; che l'approvazione di tali deroghe è scaduta il 30 aprile 1995; che la Commissione ha inoltre stabilito che dette deroghe prevedessero la possibilità di accertare effettivamente il corretto funzionamento del principio di « zona esente »;

considerando che è noto che il Canada non è ancora completamente esente dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata né dal Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus;

considerando che da informazioni fornite dal Canada e ivi raccolte durante le missioni effettuate nel 1994 e nel 1995 risulta che il Canada ha proseguito l'attuazione del programma di eradicazione di tali organismi nocivi nelle province di New Brunswick e Prince Edward Island; che vi sono validi motivi per ritenere che il programma di eradicazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata sia risultato pienamente efficace in tali province e che il programma di eradicazione del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sia risultato ampiamente efficace in talune zone di queste province; che nei campioni prelevati dalle patate da semina introdotte conformemente alle decisioni 93/680/CE e 95/14/CE non è stata riscontrata traccia confermata di malattia; che non è stato dimostrato che esistano sufficienti elementi ostativi al corretto funzionamento del summenzionato principio di « zona esente », e quindi per non riconoscere le disposizioni applicate in tali zone come equivalenti alle disposizioni comunitarie relative alla lotta contro il Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus;

considerando che comunque dalle ispezioni effettuate nel 1995 dall'Ufficio di ispezione veterinaria e fitosanitaria della Comunità negli Stati membri d'importazione risulta che è opportuno modificare alcune condizioni tecniche al fine di migliorare il sistema per identificare l'origine delle partite importate;

considerando che si può quindi ritenere che non vi sia rischio di propagazione degli organismi nocivi in questione, a condizione che i tuberi-seme di patata siano originari di zone dichiarate, in base a prove scientifiche, esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata e dal Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus e che siano rispettate talune particolari condizioni tecniche perfezionate;

considerando che la Commissione provvederà affinché il Canada...

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