97/488/EC: Commission Decision of 28 July 1997 authorizing Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of plants of strawberry (Fragaria L.), intended for planting, other than seeds, originating in the Republic of South Africa

Published date02 August 1997
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 208, 2 August 1997
EUR-Lex - 31997D0488 - IT

97/488/CE: Decisione della Commissione del 28 luglio 1997 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 02/08/1997 pag. 0049 - 0051


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1997 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana (97/488/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/14/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, le piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extraeuropei, esclusi i paesi mediterranei, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA, non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità;

considerando che nella Repubblica sudafricana sta incontrando interesse la coltivazione di piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, ottenute da piante fornite da uno Stato membro nell'intento di prolungare la stagione di crescita delle piantine; che, successivamente, tali piantine potrebbero essere riesportate nella Comunità ed esservi piantate per la produzione di frutta;

considerando che, per quanto concerne le importazioni nella Comunità delle suddette piantine, dalle informazioni fornite dallo Stato membro in causa risulta che le piantine di fragole possono essere coltivate in condizioni sanitarie adeguate nel distretto di Elliot, regione North Eastern del Capo, nella Repubblica sudafricana;

considerando che, secondo le informazioni attualmente disponibili, non vi sono nella fattispecie rischi di diffusione degli organismi nocivi per le piantine di fragole (Fragaria L.), purché vengano rispettate alcune condizioni tecniche specifiche;

considerando che la Commissione si adopera affinché la...

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