97/803/EC: Council Decision of 24 November 1997 amending at mid-term, Decision 91/482/EEC on the association of the overseas countries and territories with the European Economic Community

Published date29 November 1997
Subject MatterOverseas countries and territories,Cooperation,Association Agreement
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 329, 29 November 1997
EUR-Lex - 31997D0803 - IT 31997D0803

97/803/CE: Decisione del Consiglio del 24 novembre 1997 riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

Gazzetta ufficiale n. L 329 del 29/11/1997 pag. 0050 - 0068


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1997 riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (97/803/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (1), in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nell'ambito del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE, firmato a Bruxelles il 20 dicembre 1995,

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che, a norma dell'articolo 240 della decisione 91/482/CEE, prima della scadenza del primo quinquennio, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce i contributi finanziari della Comunità per il secondo quinquennio aperto da detta decisione, nonché le eventuali modifiche delle disposizioni in essa contenute;

considerando che con la decisione 96/109/CE, del 29 gennaio 1996, relativa a misure transitorie applicabili a decorrere dal 1° marzo 1995 nell'ambito dell'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità (3), il Consiglio ha deciso le disposizioni necessarie per garantire la continuità dei contributi finanziari;

considerando che i contributi finanziari per il secondo periodo d'applicazione della decisione 91/482/CEE, che ammontano a 165 milioni di ecu in base all'8° Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato «Fondo», e a 35 milioni di ecu sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «la Banca», sulle sue risorse proprie, possono essere mantenuti allo stesso livello per quanto riguarda i vari elementi dell'aiuto non programmabile ed aumentati in proporzione per il finanziamento di progetti e programmi di sviluppo nel quadro dei programmi indicativi dei diversi PTOM;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 240, paragrafo 3 della decisione 91/482/CEE, le autorità competenti dei PTOM hanno notificato alla Commissione, mediante memorandum e quindi nell'ambito di riunioni di partenariato Commissione/Stato membro/PTOM, le modifiche o le aggiunte desiderate; che successivamente la Commissione, mediante comunicazione al Consiglio sulla revisione di medio periodo dell'associazione dei PTOM alla CE, ha raccomandato vari emendamenti alla decisione d'associazione; che tali emendamenti tengono conto, nei limiti del possibile, dei desideri dei PTOM, dell'esperienza acquisita dalla Commissione durante i primi cinque anni d'attuazione della decisione 91/482/CEE, dei progressi compiuti nella costruzione dell'Unione europea dal 1991, nonché dei negoziati di revisione di medio periodo della quarta convenzione ACP/CE di Lomé;

considerando che, con la decisione 91/482/CEE, il Consiglio ha reso possibile la consultazione delle autorità locali dei PTOM attraverso il partenariato Commissione/Stato membro/PTOM e che i memorandum preparatori per la revisione di medio periodo di tale decisione hanno dimostrato il grande interesse delle autorità locali per tale pratica; che occorre pertanto rafforzare la procedura di «partenariato» per procedere ormai a consultazioni regolari;

considerando che la partecipazione dello Stato membro da cui un paese o territorio dipende resta di primaria importanza per tale partenariato, e che deve quindi instaurarsi una stretta concertazione con lo Stato membro in questione per quanto concerne le attività contemplate dal partenariato;

considerando che l'instaurazione, con la decisione 91/482/CEE, del libero accesso per tutti i prodotti originari dei PTOM, e il mantenimento del cumulo tra prodotti originari degli Stati ACP e prodotti originari dei PTOM, hanno portato alla luce il rischio di conflitti tra gli obiettivi di due politiche comunitarie, vale a dire lo sviluppo dei PTOM e la politica agricola comune; che infatti gravi perturbazioni sul mercato comunitario di alcuni prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati hanno determinato più volte l'adozione di misure di salvaguardia; che è necessario prevenire nuove perturbazioni mediante misure atte a definire un quadro favorevole alla regolarità degli scambi e compatibili nel contempo con la politica agricola comune;

considerando che la revisione di medio periodo della quarta convenzione di Lomé ha comportato in particolare una serie di modifiche relative a una migliore e ad una maggiore efficacia della cooperazione, a una migliore promozione delle iniziative locali attraverso la cooperazione decentrata, a una nuova impostazione nei confronti dello sviluppo del commercio e dei servizi o ad un maggiore dialogo nell'ambito della programmazione delle risorse del FES; che è auspicabile che tali modifiche siano apportate anche ai PTOM e che occorre pertanto modificare in tal senso, con gli opportuni adattamenti, la decisione 91/482/CEE;

considerando, infine, che occorre integrare la decisione 91/482/CEE con varie disposizioni che consentano di tenere maggiormente conto della dimensione umana dell'associazione dei PTOM alla Comunità; che ciò è possibile consentendo ai cittadini dei PTOM l'accesso a una serie di programmi comunitari aperti ai cittadini dell'Unione europea; che ciò è possibile prevedendo a termine il riconoscimento dei diplomi conseguiti nei PTOM per determinate professioni,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 91/482/CEE è modificata dalle disposizioni seguenti:

A. IN TUTTA LA DECISIONE

1) I termini «Comunità economica europea» sono sostituiti dai termini «Comunità europea», e la sigla «CEE» è sostituita dalla sigla «CE».

2) I termini «Consiglio delle Comunità europee» sono sostituiti dai termini «Consiglio dell'Unione europea».

3) Il termine «delegato» è sostituito dal termine «capo delegazione».

B. PRIMA PARTE

DISPOSIZIONI GENERALI DELLA COOPERAZIONE CE-PTOM

Articolo 2

4) All'articolo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Nel sostenere le strategie di sviluppo dei PTOM, si terrà conto sia degli obiettivi e delle priorità della politica di cooperazione e sviluppo della Comunità e degli Stati membri interessati che delle politiche e priorità di sviluppo dei PTOM.»

Articoli 7, 8 e 9

5) Il titolo del capitolo «Cooperazione decentrata e compartecipazione» è sostituito dal titolo «Partenariato».

6) Gli articoli 7, 8 e 9 sono soppressi.

C. SECONDA PARTE

I SETTORI DELLA COOPERAZIONE CE-PTOM

TITOLO I

AMBIENTE

Articolo 16

7) L'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 16

La Comunità si impegna, per quanto la concerne, ad adoperarsi al massimo affinché, in generale, i movimenti internazionali di rifiuti pericolosi e non pericolosi nonché di residui radioattivi siano tenuti sotto controllo e sottolinea l'importanza di un'efficace cooperazione internazionale in materia.

Al riguardo, la Comunità vieta le esportazioni dirette o indirette di tali rifiuti e residui nei PTOM, ad eccezione delle esportazioni di rifiuti non pericolosi destinati ad operazioni di recupero, e, contemporaneamente, le autorità competenti dei PTOM vietano a loro volta l'importazione diretta o indiretta nel loro territorio di questi stessi rifiuti provenienti dalla Comunità o da qualsiasi altro paese, fatti salvi impegni internazionali sottoscritti o che saranno sottoscritti in futuro riguardo a questi due settori nelle sedi internazionali competenti.

Le autorità competenti dei PTOM si impegnano ad assicurare un controllo rigoroso dell'applicazione delle suddette misure di divieto.

1) Queste disposizioni non ostano a che uno Stato membro, verso il quale un PTOM abbia deciso di esportare rifiuti per trattamento, riesporti i rifiuti trattati verso il PTOM d'origine. In caso di riesportazione verso dei PTOM, ciascun trasferimento è accompagnato da un esemplare del documento di controllo munito del timbro che ne attesta l'autorizzazione.

2) Per quanto riguarda la Comunità e fatto salvo il precedente punto 1, si applica il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea (*), nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Per quanto concerne i PTOM che non sono membri della convenzione di Basilea per il loro status costituzionale, le loro autorità competenti adottano quanto prima le disposizioni interne di carattere giuridico e amministrativo necessarie ai fini dell'attuazione di questo impegno.

3) Per quanto concerne l'importazione nella Comunità di rifiuti pericolosi provenienti dai PTOM e di rifiuti non pericolosi destinati ad essere eliminati, si applicano gli articoli 1-12 e 25-39 del regolamento (CEE) n. 259/93.

4) Nell'ambito del presente articolo, il termine "rifiuti pericolosi" va interpretato facendo riferimento alle categorie di prodotti che figurano negli allegati 1 e 2 della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione.

Per quanto riguarda i residui radioattivi, le definizioni e i valori limite applicabili saranno quelli che verranno adottati nell'ambito dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). Nel frattempo si applicano le definizioni e i valori limite precisati nell'allegato VI.

(*) GU L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1.»

TITOLO V

SVILUPPO INDUSTRIALE, FABBRICAZIONE E TRASFORMAZIONE

Articolo 48

8) L'articolo 48 è...

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