98/121/EC: Commission Decision of 16 December 1997 approving the multiannual guidance programme for the fishing fleet of the Netherlands for the period from 1 January 1997 to 31 December 2001 (Only the Dutch text is authentic)

Published date12 February 1998
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 39, 12 February 1998
EUR-Lex - 31998D0121 - IT

98/121/CE: Decisione della Commissione del 16 dicembre 1997 recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia dei Paesi Bassi relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 039 del 12/02/1998 pag. 0015 - 0020


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1997 recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia dei Paesi Bassi relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede) (98/121/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 25/97 (2), in particolare gli articoli 5 e 6,

vista la decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che la decisione 97/413/CE è stata adottata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (4), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che I Paesi Bassi, in appresso denominata lo Stato membro, ha trasmesso alla Commissione, in data 30 giugno 1997 e conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 97/413/CE, un programma di contenimento dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 ed ha completato il programma fornendo successivamente ulteriori informazioni; che l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 97/413/CE stabilisce che la Commissione adotti i programmi d'orientamento pluriennali (POP) per le flotte pescherecce dei singoli Stati membri non oltre il 30 novembre 1997;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE prevede che le riduzioni di capacità vengano ottenute con l'attuazione, in ciascuno Stato membro, di un regime permanente di rinnovo controllato della flotta che determina, segmento per segmento, il rapporto entrate/uscite di pescherecci; che i programmi presentati dagli Stati membri non contengono alcuna informazione su questo aspetto oppure sono insoddisfacenti da questo punto di vista; che gli Stati membri dovranno pertanto comunicare successivamente le necessarie informazioni alla Commissione;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, della decisione 97/413/CE stabilisce che, nel determinare gli obiettivi per le flotte pescherecce entro il 31 dicembre 2001, il punto di partenza è costituito dagli obiettivi fissati dal precedente programma per il 31 dicembre 1996;

considerando che gli obiettivi fissati dal precedente programma dovranno essere adeguati, in casi giustificati, in base alle nuove informazioni fornite dallo Stato membro interessato;

considerando che nel fissare gli obiettivi per una determinata flotta peschereccia occorre tener conto, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE, della situazione specifica della flotta dello Stato membro interessato;

considerando che la decisione 97/413/CE e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, prevede che vengano fissati obiettivi annui intermedi; che, in considerazione del fatto che gran parte del primo anno di applicazione dei programmi sarà già trascorsa al momento dell'adozione della presente decisione, non è opportuno stabilire un obiettivo intermedio per il 1997;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 97/413/CE, la Commissione adotta le modalità di applicazione di tale decisione; che è opportuno precisare determinati concetti;

considerando che la base del calcolo degli obiettivi intermedi e finali per le flotte nell'ambito dei POP IV è costituita dagli obiettivi stabiliti dai precedenti programmi per il 31 dicembre 1996 (POP III); che gli obiettivi in termini di stazza fissati dai POP III erano espressi in tonnellate di stazza lorda (TSL), mentre gli obiettivi dei POP IV debbono essere espressi in unità di stazza lorda (GT); che non tutti gli Stati membri hanno trasmesso la stazza in GT dei loro pescherecci, nonostante l'obbligo di misurare o di stimare tale stazza per tutti i pescherecci della propria flotta, nonché di trasmettere queste informazioni alla Commissione;

considerando che, vista la situazione, la Commissione deve adottare un'impostazione pragmatica ed effettuare una stima delle stazze in GT mancanti, per poter determinare provvisoriamente gli obiettivi intermedi e finali del POP IV per lo Stato membro in questione in base a tali stime;

considerando che la Commissione non può tuttavia accettare eventuali dichiarazioni degli Stati membri relative alla riduzione dello sforzo di pesca e/o della capacità qualora esse si riferiscano a pescherecci per i quali lo Stato membro interessato non ha adempiuto al proprio obbligo di trasmettere alla Commissione la stazza in GT misurata o...

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