Council Regulation (EC) No 3699/93 of 21 December 1993 laying down the criteria and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries and aquaculture sector and the processing and marketing of its products

Published date31 December 1993
Subject MatterFisheries policy,economic, social and territorial cohesion,Coordination of structural instruments
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 346, 31 December 1993
EUR-Lex - 31993R3699 - IT 31993R3699

Regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti /* Versione codificata CF 398R2468 */

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 31/12/1993 pag. 0001 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 5 pag. 0198
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 5 pag. 0198


REGOLAMENTO (CE) N. 3699/93 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1993 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (1), in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (5), e il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del suddetto regolamento (6), stabiliscono gli obiettivi generali e le missioni dei Fondi strutturali e dello strumento finanziario di orientamento della pesca, in appresso denominato «SFOP», nonché la loro organizzazione, i metodi d'intervento, la programmazione e l'organizzazione generale dei contributi dei Fondi nonché le disposizioni finanziarie a carattere generale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (7), stabilisce gli obiettivi e le regole generali della politica comune; che è in particolare importante inquadrare l'evoluzione della flotta comunitaria di pesca in applicazione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere in base all'articolo 11; che spetta alla Commissione trasformare tali decisioni in disposizioni precise a livello di ogni Stato membro; che occorre altresì rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo nell'ambito della politica comune della pesca (8);

considerando che inoltre il regolamento (CEE) n. 2080/93 stabilisce le missioni specifiche degli interventi comunitari a finalità strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, in appresso denominato «settore»; che ai sensi dell'articolo 6 del suddetto regolamento il Consiglio deve decidere entro il 31 dicembre 1993 le modalità e le condizioni del contributo dello SFOP per quanto riguarda le misure di adeguamento delle strutture del settore;

considerando la necessità che il Consiglio stabilisca le modalità di attuazione delle azioni legate all'adeguamento delle strutture del settore onde garantire che gli interventi dello SFOP servano a realizzare gli obiettivi assegnati alla politica strutturale del settore per l'insieme degli interventi strutturali della Comunità e per l'intera politica comune della pesca, che è di competenza esclusiva della Comunità, e affinché ogni Stato membro possa garantire la gestione degli interventi strutturali nel settore; che, nella misura in cui tali interventi non si limitano alla concessione di un contributo comunitario, è opportuno tra l'altro inserire in modo coerente la programmazione e la ristrutturazione delle flottiglie comunitarie di pesca nell'insieme degli interventi strutturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Lo SFOP può, secondo le condizioni previste dal presente regolamento, concedere un contributo a favore delle azioni di cui ai titoli II, III e IV entro i limiti del campo d'applicazione della politica comune della pesca, quale definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

TITOLO I PROGRAMMAZIONE

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Le azioni di cui all'articolo 1 prevedono una programmazione in due fasi, secondo le condizioni stabilite dagli articoli 3 e 4.

2. La ristrutturazione delle flotte da pesca comunitarie rientra nei programmi di orientamento pluriennali di cui all'articolo 5.

Articolo 3

Programmi settoriali e domande di contributo

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, sotto forma di documento unico di programmazione, in appresso denominato «documento»:

- un programma settoriale,

- una domanda di contributo.

Ciascun documento riguarda un periodo di sei anni ed il primo periodo di programmazione inizia il 1o gennaio 1994.

Per la parte del periodo di programmazione contemplata da un programma di orientamento pluriennale già approvato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, il documento è conforme al paragrafo 2 del presente articolo.

Per il restante periodo di programmazione non ancora contemplato da un programma di orientamento pluriennale approvato dalla Commissione, gli elementi di programmazione che figurano nel documento sono puramente indicativi e vengono precisati dagli Stati membri al momento dell'approvazione del nuovo programma di orientamento pluriennale in funzione degli obiettivi.

Se non altrimenti stabilito con lo Stato membro interessato, i documenti relativi al primo periodo di programmazione vengono presentati entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento; i documenti relativi ai periodi di programmazione successivi sono presentati entro i sei mesi precedenti l'inizio di ciascun periodo.

2. Il programma settoriale può riguardare tutti gli aspetti di cui ai titoli II, III e IV e contiene tutte le informazioni che figurano nell'allegato I. Esso dev'essere conforme agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni del programma d'orientamento pluriennale di cui all'articolo 5.

La domanda di contributo dev'essere conforme alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Essa contiene la descrizione di tutte le misure previste per attuare l'azione comune e precisa le forme d'intervento ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

3. Il documento fa una distinzione tra i dati relativi alle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 e quelli relativi alle altre regioni.

I dati relativi alle regioni dell'obiettivo n. 1 rientrano nella programmazione di cui all'articolo 8, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 4

Programmi comunitari

1. La Commissione valuta i programmi settoriali in base alla loro coerenza con le missioni dello SFOP previste dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2080/93 nonché alle disposizioni e alle politiche di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Le domande di contributo sono esaminate conformemente all'articolo 14, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

2. In base ai documenti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, la Commissione adotta, entro i sei mesi successivi al loro ricevimento, una decisione unica relativa al programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore.

La decisione della Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2080/93 è adottata nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e di concerto con lo Stato membro interessato.

La decisione della Commissione relativa ad un programma comunitario è notificata allo Stato membro interessato e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. I programmi comunitari debbono essere conformi agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni dei programmi di orientamento pluriennali di cui all'articolo 5. A tal fine essi potranno essere riveduti, in particolare qualora intervengano modifiche sostanziali e al termine di ciascun periodo di programmazione della ristrutturazione delle flotte da pesca comunitarie.

Articolo 5

Programmi d'orientamento pluriennali per le flotte da pesca

1. Ai sensi del presente regolamento s'intende per «programma di orientamento pluriennale per le flotte da pesca» una serie di obiettivi, corredati di un inventario dei mezzi necessari per il loro conseguimento, che consenta di orientare lo sforzo di pesca secondo una prospettiva globale e duratura.

2. In base agli obiettivi e alle modalità pluriennali di ristrutturazione del settore della pesca, stabiliti dal Consiglio in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92, la Commissione, agendo conformemente alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2080/93, adotta i programmi di orientamento pluriennali per ogni Stato membro.

3. I programmi d'orientamento pluriennali adottati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 1993 e il 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2080/93 sono applicabili fino alla loro scadenza.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 1o gennaio 1996 le informazioni di cui all'allegato II, che servono ad elaborare i programmi d'orientamento pluriennali per il periodo compreso tra il 1o gennaio...

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