Airbnb Ireland UC and Airbnb Payments UK Ltd v Agenzia delle Entrate.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:1018
Date22 December 2022
Docket NumberC-83/21
Celex Number62021CJ0083
CourtCourt of Justice (European Union)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

22 dicembre 2022 (1)

«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Articolo 114, paragrafo 2, TFUE – Esclusione delle disposizioni fiscali – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Commercio elettronico – Portale telematico di intermediazione immobiliare – Articolo 1, paragrafo 5, lettera a) – Esclusione del “settore tributario” – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Articolo 2, paragrafo 3 – Esclusione del “settore fiscale” – Direttiva (UE) 2015/1535 – Articolo 1, paragrafo 1, lettere e) ed f) – Nozioni di “regola relativa ai servizi” e di “regola tecnica” – Obbligo imposto ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare di raccogliere e comunicare al fisco i dati relativi ai contratti di locazione e di procedere alla ritenuta alla fonte dell’imposta sui pagamenti effettuati – Obbligo di designare un rappresentante fiscale imposto ai prestatori di servizi privi di stabile organizzazione in Italia – Articolo 56 TFUE – Carattere restrittivo – Obiettivo legittimo – Carattere sproporzionato dell’obbligo di designare un rappresentante fiscale – Articolo 267, terzo comma, TFUE – Prerogative di un giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale di diritto interno»

Nella causa C‑83/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 26 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 9 febbraio 2021, nel procedimento

Airbnb Ireland UC plc,

Airbnb Payments UK Ltd

contro

Agenzia delle Entrate,

nei confronti di:

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (Federalberghi),

Renting Services Group Srls,

Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons)

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún, F. Biltgen, N. Wahl (relatore) e J. Passer, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 aprile 2022,

considerate le osservazioni presentate:

– per Airbnb Ireland UC plc e Airbnb Payments UK Ltd, da M. Antonini, S. Borocci, A.R. Cassano, M. Clarich, I. Perego, G.M. Roberti, avvocati, e D. Van Liedekerke, advocaat;

– per la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (Federalberghi), da E. Gambaro, A. Manzi e A. Papi Rossi, avvocati;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da R. Guizzi, avvocato dello Stato;

– per il governo belga, da M. Jacobs e L. Van den Broeck, in qualità di agenti, assistite da C. Molitor, avocat;

– per il governo ceco, da T. Machovičová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

– per il governo francese, da N. Vincent e T. Stéhelin, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Hoogveld, in qualità di agenti;

– per il governo austriaco, da M. Augustin, A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da L. Armati, P. Rossi e E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 luglio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1), dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36), e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere e) ed f), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1), nonché dell’articolo 56 e dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra, da un lato, Airbnb Ireland UC plc e Airbnb Payments UK Ltd, e, dall’altro, l’Agenzia delle Entrate (Italia), relativamente alla legittimità di un istituto di diritto italiano relativo al regime fiscale dei servizi di intermediazione immobiliare riguardanti locazioni brevi.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2000/31

3 Ai sensi del considerando 12 della direttiva 2000/31:

«È necessario escludere dal campo d’applicazione della presente direttiva talune attività, dal momento che in questa fase la libera circolazione dei servizi in tali ambiti non può essere garantita dal trattato o dal diritto comunitario derivato in vigore. Questa esclusione deve far salvi gli eventuali strumenti che possono rivelarsi necessari per il buon funzionamento del mercato interno. La materia fiscale, soprattutto l’IVA che colpisce numerosi servizi contemplati dalla presente direttiva, deve essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva».

4 Il considerando 13 di tale decisione enuncia quanto segue:

«La presente direttiva non è volta a definire norme in materia di obblighi fiscali. Né osta all’elaborazione di strumenti comunitari riguardanti gli aspetti fiscali del commercio elettronico».

5 L’articolo 1 di detta direttiva, intitolato «Obiettivi e campo d’applicazione», così dispone:

«1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri.

(...)

5. La presente direttiva non si applica:

a) al settore tributario,

(...)».

Direttiva 2006/123

6 Ai sensi del considerando 29 della direttiva 2006/123:

«Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva».

7 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Campo di applicazione», così dispone al suo paragrafo 3:

«La presente direttiva non si applica al settore fiscale».

Direttiva 2015/1535

8 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 così recita:

«1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

e) “regola relativa ai servizi”: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio [della società dell’informazione] e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente [tal]i servizi (...).

Ai fini della presente definizione:

i) una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;

ii) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;

f) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

i) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

ii) gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

iii) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

(...)».

9 L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva in parola così dispone:

«Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione [europea] ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale...

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