Airhelp Limited contra Austrian Airlines AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:123
Docket NumberC-451/20
Date24 February 2022
Celex Number62020CJ0451
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

24 febbraio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 3, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Volo in coincidenza in partenza e a destinazione di un paese terzo – Prenotazione unica presso un vettore aereo comunitario – Coincidenza nel territorio di uno Stato membro – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), e articolo 7 – Volo alternativo ritardato – Presa in considerazione dell’orario di arrivo effettivo ai fini della compensazione pecuniaria»

Nella causa C‑451/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria), con decisione del 25 agosto 2020, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2020, nel procedimento

Airhelp Ltd

contro

Austrian Airlines AG,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, S. Rodin (relatore) e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Airhelp Ltd, da E. Stanonik-Palkovits, Rechtsanwältin;

– per l’Austrian Airlines AG, da M. Klemm, Rechtsanwalt;

– per il governo austriaco, da J. Schmoll e G. Kunnert, in qualità di agenti;

– per il governo danese, da M. Wolff, J. Nymann-Lindegren e M. Jespersen, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da G. Braun e K. Simonsson, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Airhelp Ltd e l’Austrian Airlines AG in merito al rifiuto di quest’ultima di offrire una compensazione pecuniaria a NT, un passeggero aereo nei cui diritti è subentrata l’Airhelp, a causa della cancellazione del suo volo.

Contesto normativo

3 L’articolo 2, lettera h), del regolamento n. 261/2004, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

(...)

h) “destinazione finale”: la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell’ultimo volo; i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se viene rispettato l’orario di arrivo originariamente previsto;

(...)».

4 L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», ai suoi paragrafi 1 e 5 prevede quanto segue:

«1. Il presente regolamento si applica:

a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;

b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.

(...)

5. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero».

5 L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), di detto regolamento, intitolato «Cancellazione del volo», così recita:

«In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti:

(...)

c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:

(...)

(iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto».

6 L’articolo 7 del medesimo regolamento, intitolato «Diritto a compensazione pecuniaria», ai paragrafi 1, 2 e 4 prevede quanto segue:

«1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;

b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;

c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell’articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:

a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o

b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km; o

c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),

l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.

(...)

4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7 NT aveva una prenotazione per un volo in coincidenza da Chişinău (Moldavia) a Bangkok (Thailandia), via Vienna (Austria). Era previsto che il vettore aereo avrebbe operato i due segmenti di volo che componevano tale volo in coincidenza oggetto di un’unica prenotazione. Il primo di detti segmenti di volo da Chișinău a Vienna, con partenza e arrivo previsti il 29 maggio 2019, rispettivamente, alle 15:55 e alle 16:40. Il successivo secondo segmento di volo da Vienna a Bangkok, con partenza e arrivo previsti, rispettivamente, il 29 maggio 2019 alle 23:20 e il 30 maggio 2019 alle 14:20. Secondo il metodo di calcolo della rotta ortodromica, la distanza tra Chişinău e Bangkok è di oltre 3 500 km.

8 Il volo da Chișinău a Vienna è stato cancellato meno di sette giorni prima della partenza prevista. Di conseguenza, l’Austrian Airlines ha modificato la prenotazione di NT trasferendolo su un altro volo, contrassegnato dal numero TK 68 da Istanbul (Turchia) a Bangkok, con partenza e arrivo previsti il 30 maggio 2019, rispettivamente all’1:25 e alle 15:00. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che non è stato possibile determinare in che modo e a che ora NT sia stato condotto da Chișinău a Istanbul. Il volo da Istanbul a Bangkok ha raggiunto quest’ultima destinazione alle 16:47, ossia con un...

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