ARST SpA – Azienda regionale sarda trasporti v TR and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:838
Date09 November 2023
Docket NumberC-477/22
Celex Number62022CJ0477
CourtCourt of Justice (European Union)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 novembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti su strada – Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 3, lettera a) – Nozione di “percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri” – Trasporti stradali effettuali a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare ‑ Percorso di linea che non supera i 50 chilometri – Inapplicabilità del regolamento n. 561/2006 ‑ Veicoli adibiti a uso misto – Articolo 4, lettere e) e j) – Nozioni di “altre mansioni” e di “tempo di guida” – Articolo 6, paragrafi 3 e 5 – Periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive – Periodo trascorso alla guida di un veicolo escluso dall’ambito di applicazione di tale regolamento»

Nella causa C‑477/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 12 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 15 luglio 2022, nel procedimento

ARST SpA – Azienda regionale sarda trasporti

contro

TR,

OS,

EK,

UN,

RC,

RS,

OA,

ZB,

HP,

WS,

IO,

TK,

ME,

SK,

TF,

TC,

ND,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore), M. Safjan, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la ARST SpA – Azienda regionale sarda trasporti, da S. Manso, avvocato;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Garofoli, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, da L. Malferrari, P. Messina e G. Wilms, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, lettera a), dell’articolo 4, lettera j), nonché dell’articolo 6, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU 2014, L 60, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 561/2006»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la ARST SpA – Azienda regionale sarda trasporti (in prosieguo: la «Arst»), azienda di trasporto pubblico locale della regione Sardegna (Italia), e alcuni dipendenti di tale azienda, in merito al pagamento di un indennizzo e/o di un compenso parametrato alle ore di riposo non godute e alle ore eccedenti il limite massimo del periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive, chiesto da tali dipendenti a detta azienda.

Contesto normativo

Direttiva 2002/15/CE

3 L’articolo 3, lettera a), punto 1, della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU 2002, L 80, pag. 35), definisce la nozione di «orario di lavoro» nei seguenti termini:

«nel caso dei lavoratori mobili: ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:

– il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono:

i) la guida;

ii) il carico e lo scarico;

iii) la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo;

iv) la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo;

v) ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione ecc.;

– i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all’attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile (...)».

Regolamento n. 561/2006

4 I considerando 17 e 24 del regolamento n. 561/2006 così recitano:

«(17) Il presente regolamento mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo per giornata, per settimana e per periodo di due settimane consecutive, nonché una disposizione che obbliga il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare per periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore. (...)

(...)

(24) Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole opportune per i veicoli impiegati nei servizi regolari di trasporto passeggeri operanti entro un raggio di 50 km. Tali regole dovrebbero garantire un livello di tutela adeguato per quanto attiene a tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo disciplinati».

5 Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento, quest’ultimo «disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale» e «mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l’applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada».

6 L’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento prevede quanto segue:

«Il presente regolamento si applica al trasporto su strada:

(...)

b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine».

7 L’articolo 3 del medesimo regolamento così dispone:

«Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;

(...)».

8 L’articolo 4 del regolamento n. 561/2006 è così formulato:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(...)

e) “altre mansioni”: le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla “guida”, ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della direttiva [2002/15], nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell’ambito o al di fuori del settore dei trasporti;

(...)

h) “periodo di riposo settimanale”: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il “periodo di riposo settimanale regolare” sia il “periodo di riposo settimanale ridotto”;

– “«periodo di riposo settimanale regolare”: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;

(...)

j) «tempo di guida»: la durata dell’attività di guida registrata:

– automaticamente o semiautomaticamente dall’apparecchio di controllo [di cui al regolamento n. 165/2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada]; o

– manualmente come richiesto dal [regolamento n. 165/2014];

k) “periodo di guida giornaliero”: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;

(...)

n) “servizio regolare passeggeri”: i servizi di trasporto nazionali ed internazionali conformi alla definizione di cui all’[articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU 2009, L 300, pag. 88)];

(...)

q) “periodo di guida”: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato;

(...)».

9 L’articolo 6 del regolamento n. 561/2006 ai paragrafi 3 e 5 dispone quanto segue:

«3. «Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.

(...)

5. Il conducente registra fra le...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT