AS Lux Express Estonia v Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:641
Date08 September 2022
Docket NumberC-614/20
Celex Number62020CJ0614
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

8 settembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Norma generale che impone un obbligo di trasporto gratuito di alcune categorie di passeggeri – Obbligo per l’autorità competente di concedere agli operatori una compensazione di servizio pubblico – Metodo di calcolo»

Nella causa C‑614/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallin, Estonia), con decisione del 18 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 18 novembre 2020, nel procedimento

Lux Express Estonia AS

contro

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Lux Express Estonia AS, da C. Ginter, K. Härginen e A. Jõks, vandeadvokaadid;

– per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da K. Toomus e C. Vrignon, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 108 TFUE nonché dell’articolo 2, lettera e), dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 (GU 2016, L 354, pag. 22) (in prosieguo: il «regolamento n. 1370/2007»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Lux Express Estonia AS e il Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (ministero dell’Economia e delle Comunicazioni, Estonia) in merito al rifiuto di quest’ultimo di risarcire il danno che tale società asserisce di avere subito a causa dell’esecuzione dell’obbligo, previsto dal diritto estone, di trasportare gratuitamente e senza compensazione da parte dello Stato estone alcune categorie di passeggeri.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Decisione 65/271/CEE

3 I considerando dal primo al terzo della decisione 65/271/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all’armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU 1965, 88, pag. 1500), erano così formulati:

«[c]onsiderando che uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti dev’essere l’eliminazione delle disparità che possono falsare in misura sostanziale le condizioni di concorrenza fra i trasporti (...);

[c]onsiderando che le disparità si manifestano in particolare per quanto riguarda la fiscalità, l’intervento degli Stati nel settore dei trasporti e i regimi sociali;

[c]onsiderando che, di conseguenza, è opportuno adottare misure intese:

(...)

– per quanto riguarda gli interventi statali nel settore dei trasporti, a ridurre, nell’ambito del possibile, gli obblighi di servizio pubblico, a compensare equamente gli oneri derivanti dagli obblighi che saranno conservati e gli oneri derivanti da riduzioni tariffarie imposte per motivi sociali, a normalizzare la contabilità delle aziende ferroviarie, a realizzare l’autonomia finanziaria di tali aziende ed a definire il regime degli aiuti applicabili ai trasporti, tenuto conto degli aspetti peculiari di questo settore;

(...)».

4 L’articolo 6 di tale decisione così disponeva:

«A decorrere dal 1° luglio 1967, gli oneri gravanti sui vettori in conseguenza dell’applicazione, ai trasporti di persone, dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti da uno Stato membro a favore di una o più categorie sociali particolari, dovranno fare oggetto di compensazioni determinate in base a metodi comuni».

Regolamento (CEE) n. 1191/69

5 I considerando dal primo al terzo e tredicesimo del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU 1969, L 156, pag. 1) così recitava:

«considerando che uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti è l’eliminazione delle disparità create dall’imposizione alle imprese di trasporto, da parte degli Stati membri, di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico che possono falsare in misura sostanziale le condizioni di concorrenza;

considerando che è quindi necessario sopprimere gli obblighi di servizio pubblico definiti nel presente regolamento; che, tuttavia, il mantenimento di tali obblighi è indispensabile in alcuni casi per assicurare la fornitura di servizi di trasporto sufficienti; che tale fornitura si valuta in funzione dell’offerta e della domanda di trasporto esistenti, nonché delle esigenze della collettività;

considerando che tali misure di soppressione non si estendono ai prezzi e alle condizioni di trasporto imposte alle imprese nel settore dei trasporti di persone a favore di una o più categorie sociali particolari;

(...)

considerando che, peraltro, l’articolo 6 della [decisione 65/271] prevede che gli Stati membri procederanno alla compensazione degli oneri derivanti, nel settore dei trasporti di persone, dall’applicazione di prezzi e condizioni di trasporto imposte nell’interesse di una categoria sociale particolare (...)».

6 L’articolo 1 di tale regolamento prevedeva quanto segue:

«1. Gli Stati membri sopprimono gli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico, definiti nel presente regolamento, nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

2. Tali obblighi potranno tuttavia essere mantenuti nella misura in cui siano indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto.

3. Il paragrafo 1 non si applica, nel settore dei trasporti di persone, ai prezzi e alle condizioni di trasporto imposti da uno Stato membro a favore di una o più categorie sociali particolari.

4. Gli oneri gravanti sulle imprese di trasporto in conseguenza del mantenimento degli obblighi di cui al paragrafo 2 e dell’applicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto di cui al paragrafo 3, formano oggetto di compensazioni determinate in base a metodi comuni indicati nel presente regolamento».

7 L’articolo 9 di detto regolamento era formulato nei termini seguenti:

«1. L’ammontare della compensazione degli oneri gravanti sulle imprese in conseguenza all’applicazione, ai trasporti di persone, dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di una o più categorie sociali particolari, è determinato secondo i metodi comuni previsti agli articoli 11, 12 e 13.

2. La compensazione è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1971.

(...)».

Regolamento n. 1370/2007

8 I considerando da 2 a 4, 34, e 35 del regolamento n. 1370/2007 sono così formulati:

«(2) L’articolo 86, paragrafo 2, del trattato dispone che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme del trattato, in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, delle specifiche missioni loro affidate.

(3) L’articolo 73 del trattato costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 86, paragrafo 2. Esso stabilisce norme applicabili alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti terrestri.

(4) Gli obiettivi principali definiti nel Libro bianco della Commissione del 12 settembre 2001, “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”, consistono nel garantire servizi di trasporto passeggeri sicuri, efficaci e di qualità grazie a una concorrenza regolamentata, che assicuri anche la trasparenza e l’efficienza dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, tenendo conto, in particolare, dei fattori sociali, ambientali e di sviluppo regionale, o nell’offrire condizioni tariffarie specifiche a talune categorie di viaggiatori, ad esempio i pensionati, e nell’eliminare le disparità fra imprese di trasporto provenienti da Stati membri diversi che possono alterare in modo sostanziale la concorrenza.

(...)

(34) Nel settore dei trasporti di passeggeri per via terrestre possono risultare necessarie compensazioni di servizi pubblici allo scopo di consentire alle imprese incaricate della prestazione di servizi pubblici di funzionare secondo principi e condizioni che consentano loro di svolgere i propri compiti. Tali compensazioni, se ricorrono determinate condizioni, possono essere compatibili con il trattato in applicazione dell’articolo 73. In primo luogo, devono essere concesse per garantire la prestazione di servizi che siano servizi di interesse generale nel senso precisato dal trattato. In secondo luogo, al fine di evitare ingiustificate distorsioni della concorrenza, non possono eccedere quanto necessario per coprire i costi netti originati dall’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei ricavi generati da tali obblighi, nonché di un congruo utile.

(35) Le compensazioni corrisposte dalle autorità competenti a norma delle disposizioni del presente regolamento possono quindi essere dispensate dall’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato».

9 L’articolo 1 di tale regolamento così dispone:

«1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire con quali modalità le autorità...

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