Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) and Others v Ministre de l'Intérieur.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:689
Date21 September 2023
Docket NumberC-143/22
Celex Number62022CJ0143
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

21 settembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controllo alle frontiere, asilo e immigrazione – Regolamento (UE) 2016/399 – Articolo 32 – Ripristino temporaneo da parte di uno Stato membro del controllo di frontiera alle sue frontiere interne – Articolo 14 – Provvedimento di respingimento – Equiparazione delle frontiere interne alle frontiere esterne – Direttiva 2008/115/CE – Ambito d’applicazione – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)»

Nella causa C‑143/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 24 febbraio 2022, pervenuta in cancelleria il 1° marzo 2022, nel procedimento

Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE),

Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE),

Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT),

Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade),

Fédération des associations de solidarité avec tou.-te.-s les immigré.-e.-s (FASTI),

Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI),

Ligue des droits de l’homme (LDH),

Le paria,

Syndicat des avocats de France (SAF),

SOS - Hépatites Fédération

contro

Ministre de l’Intérieur,

con l’intervento di:

Défenseur des droits,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, L.S. Rossi,
J.-C. Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 gennaio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l’Association de recherche, de communication e d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), il Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), la Fédération des associations de solidarité avec tou.-te-.s les immigré-.e-.s (FASTI), il Groupe d’information e de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, il Syndicat des avocats de France (SAF) e la SOS - Hépatites Fédération, da P. Spinosi, avocat,

– per il Défenseur des droits, da C. Hédon, Difensore dei diritti, M. Cauvin e A. Guitton, consigliere, assistite da I. Zribi, avvocata,

– per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e J. Illouz, in qualità di agenti,

– per il governo polacco, da B. Majczyna, E. Borawska-Kędzierska e A. Siwek-Ślusarek, in qualità di agenti,

– per la Commissione europea, da A. Azéma, A. Katsimerou, T. Lilamand e J. Tomkin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1; in prosieguo: il «codice frontiere Schengen»), nonché della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l’Association de recherche, de communication e d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), il Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), la Fédération des associations de solidarité avec tou.-te-.s les immigré.-e-.s (FASTI), il Groupe d’information e de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, il Syndicat des avocats de France (SAF) e la SOS - Hépatites Fédération, e, dall’altro, il Ministre de l’Intérieur (ministro degli Interni, Francia), in merito alla legittimità dell’ordinanza n. 2020-1733, del 16 dicembre 2020, recante la parte legislativa del codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo (JORF del 30 dicembre 2020, testo n. 41).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Codice frontiere Schengen

3 Ai sensi dell’articolo 2 del codice frontiere Schengen:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) “frontiere interne”

a) le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri;

b) gli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni;

c) i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti;

2) «frontiere esterne»: le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne;

(...)».

4 Il titolo II di detto codice, relativo alle «frontiere esterne», comprende gli articoli da 5 a 21 del medesimo.

5 L’articolo 14 di detto codice, intitolato «Respingimento», prevede quanto segue:

«1. Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 6, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui all’articolo 6, paragrafo 5. Ciò non pregiudica l’applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d’asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata.

2. Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise. Il provvedimento è adottato da un’autorità competente secondo la legislazione nazionale ed è d’applicazione immediata.

Il provvedimento motivato indicante le ragioni precise del respingimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui all’allegato V, parte B, compilato dall’autorità che, secondo la legislazione nazionale, è competente a disporre il respingimento. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento a mezzo del medesimo modello uniforme.

I dati relativi ai cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata sono registrati nell’EES conformemente all’articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, e all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU 2017, L 327, pag. 20)].

3. Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di paese terzo a norma della legislazione nazionale.

L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento.

Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma del diritto nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi i dati inseriti nell’EES o il timbro di ingresso annullato, o entrambi, e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato.

4. Le guardie di frontiera vigilano affinché un cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento di respingimento non entri nel territorio dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri raccolgono statistiche sul numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle persone il cui ingresso è stato rifiutato e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) alla quale sono state respinte e le trasmettono annualmente alla Commissione (Eurostat) conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio[, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU 2007, L 199, pag. 23)].

6. Le modalità del respingimento figurano nell’allegato V, parte A».

6 Il titolo III del codice frontiere Schengen, relativo alle «frontiere interne», comprende gli articoli da 22 a 35 del medesimo.

7 L’articolo 25 di detto codice, intitolato «Quadro generale per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne», così dispone al suo paragrafo 1:

«In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT