BT v EB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:986
Docket NumberC-708/20
Date09 December 2021
Celex Number62020CJ0708
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

9 dicembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza in materia di assicurazioni – Domanda di risarcimento del danno subito da un soggetto domiciliato in uno Stato membro a seguito di un incidente avvenuto in un’abitazione affittata in un altro Stato membro – Azione promossa dalla parte lesa contro, da un lato, l’assicuratore e, dall’altro, l’assicurato, proprietario dell’abitazione – Applicabilità dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento»

Nella causa C‑708/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal County Court at Birkenhead (Tribunale di contea di Birkenhead, Regno Unito), con decisione del 30 dicembre 2020, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento

BT

contro

Seguros Catalana Occidente,

EB,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per EB, da lei stessa;

– per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Peluso, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, da C. Ladenburger, X. Lewis e S. Noë, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone BT alla Seguros Catalana Occidente e a EB in merito ad una domanda presentata da BT per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un incidente verificatosi in un immobile appartenente a EB.

Contesto normativo

3 I considerando 16, 18 e 34 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

(...)

(18) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

(...)

(34) È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32) (in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles”)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

4 La sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolata «Competenza in materia di assicurazioni», contiene gli articoli da 10 a 16.

5 L’articolo 10 di tale regolamento dispone quanto segue:

«In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 7, punto 5».

6 L’articolo 11 di detto regolamento è così formulato:

«1. L’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto:

a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato;

b) in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario; o

c) se si tratta di un coassicuratore, davanti all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l’azione contro l’assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione.

2. Qualora l’assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato».

7 Ai sensi dell’articolo 13 del medesimo regolamento:

«1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l’azione esercitata dalla parte lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.

3. Se la legge relativa all’azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente...

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