1999/466/EC: Commission Decision of 15 July 1999 establishing the officially brucellosis free status of bovine herds of certain Member States or regions of Member States and repealing Decision 97/175/EC (notified under document number C(1999) 2092) (Text with EEA relevance)
Published date | 16 July 1999 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 181, 16 July 1999 |
1999/466/CE: Decisione della Commissione del 15 luglio 1999 che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/175/CE [notificata con il numero C(1999) 2092] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 181 del 16/07/1999 pag. 0034 - 0035
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 1999
che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/175/CE
[notificata con il numero C(1999) 2092]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(1999/466/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/99/CE del Consiglio(2), in particolare l'allegato A, parte II, paragrafo 7,
(1) considerando che degli Stati membri o delle regioni di Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi se soddisfano alcune condizioni definite nella direttiva 64/432/CEE;
(2) considerando che la decisione 97/175/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa le modalità di controllo per il mantenimento della qualifica di allevamenti bovini ufficialmente indenni da brucellosi in alcuni Stati membri e regioni di Stati membri(3), specifica gli Stati membri e le regioni all'interno degli Stati membri che soddisfano tali criteri;
(3) considerando che la presente decisione non sarà adeguata alla situazione giuridica esistente al 1o luglio 1999, in quanto la direttiva 64/432/CEE è stata modificata dalla direttiva 98/46/CE(4); che inoltre alcune disposizioni relative al riconoscimento di Stato membro o regione ufficialmente indenne da brucellosi sono state modificate dalla direttiva 98/46/CE; che è necessario abrogare la decisione 97/175/CE;
(4) considerando che, in base alle disposizioni della direttiva 64/432/CEE, degli Stati membri o delle regioni possono essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi se soddisfano le condizioni previste nell'allegato A, parte II, paragrafo 7, e mantengono tale qualifica finché sono soddisfatte le condizioni di cui...
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