Reglamento Delegado (UE) 2017/2361 de la Comisión, de 14 de septiembre de 2017, relativo al sistema final de contribuciones a los gastos administrativos de la Junta Única de Resolución

Published date19 December 2017
Subject Matterdisposizioni istituzionali,unione economica e monetaria,disposizioni finanziarie,disposiciones institucionales,unión económica y monetaria,disposiciones financieras,dispositions institutionnelles,union économique et monétaire,dispositions financières
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 337, 19 dicembre 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 337, 19 de diciembre de 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 337, 19 décembre 2017
L_2017337IT.01000601.xml
19.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337/6

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2361 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2017

relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l'articolo 65, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il sistema provvisorio di acconti sui contributi alle spese amministrative del Comitato, stabilito nel regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 della Commissione (2), era basato su una metodologia semplificata e riguardava solo un numero limitato di entità, ossia le entità considerate significative dalla Banca centrale europea (BCE) («entità significative»). Tale sistema provvisorio era stato introdotto al fine di garantire finanziamenti sufficienti a istituire il Comitato, riducendo nel contempo al minimo il carico amministrativo del Comitato stesso, che allora disponeva solo di una struttura e di una capacità operativa limitate. Il sistema provvisorio avrebbe dovuto applicarsi fino al momento dell'adozione da parte della Commissione di un sistema definitivo per stabilire e raccogliere i contributi alle spese amministrative.
(2) Poiché il Comitato ha acquisito una struttura e una capacità operativa più stabili, è ora opportuno istituire il sistema definitivo di contributi annuali alle spese amministrative del Comitato. È opportuno che un sistema definitivo sostituisca il sistema provvisorio stabilito nel regolamento delegato (UE) n. 1310/2014.
(3) È opportuno che in base a tale sistema definitivo siano stabiliti e raccolti contributi amministrativi provenienti non solo dalle entità significative, ma da tutte le entità cui si applica il meccanismo di risoluzione unico. È opportuno che i contributi siano calcolati al massimo livello di consolidamento di tali entità all'interno degli Stati membri partecipanti, poiché tutte le filiazioni di un gruppo all'interno del perimetro di consolidamento rientrano nell'ambito di applicazione dei poteri decisionali del Comitato quando quest'ultimo adotta piani di risoluzione di gruppo, valuta la possibilità di risoluzione dei gruppi e adotta decisioni di risoluzione per i gruppi. L'esercizio di tali compiti comporta spese per il Comitato ai fini della raccolta e dell'analisi delle informazioni e dei dati relativi a ciascuna filiazione compresa all'interno del perimetro di consolidamento. È opportuno che tali spese, essendo correlate ai servizi forniti dal Comitato alle entità cui si applica il meccanismo di risoluzione unico, siano pagate da tali entità, e che pertanto i contributi amministrativi siano calcolati sulla base dei conti consolidati delle stesse al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, e che sia calcolato un solo contributo per gruppo.
(4) A norma dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 il Comitato è tenuto a stabilire e raccogliere contributi, nonché a garantire che siano versati pienamente e tempestivamente. Al fine di consentire al Comitato di soddisfare tali prescrizioni, è opportuno garantire un sistema efficace per raccogliere i contributi amministrativi dagli enti e dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014. Tali enti ed entità sono già soggetti a numerosi obblighi di comunicazione definiti nella normativa dell'Unione. Più specificamente, a norma del regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (3) la BCE raccoglie dati sulle attività totali e sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio al fine di calcolare i contributi per le attività di vigilanza. I dati raccolti in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 possono essere usati in misura significativa ai fini del calcolo dei contributi amministrativi per il Comitato. A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 il Comitato e la BCE sono tenuti a cooperare strettamente nell'esercizio delle rispettive competenze previste da tale regolamento, e in particolare a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle loro funzioni. Risulta più efficace chiedere alla BCE di trasmettere al Comitato i dati da essa ricevuti e verificati nell'esercizio dei compiti e dei poteri ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (4), piuttosto che generare un doppio onere di comunicazione per gli enti e le entità in questione. La condivisione di dati tra la BCE e il Comitato consentirebbe inoltre di evitare un doppio procedimento di verifica dei dati da parte del Comitato, e si basa sull'obbligo in capo al Comitato e alla BCE di cooperare strettamente nell'esercizio delle rispettive competenze a norma del regolamento (UE) n. 806/2014. Qualsiasi doppio procedimento di comunicazione o verifica dei dati comporterebbe inevitabilmente tempi più lunghi per il calcolo e la raccolta dei contributi, dando luogo a un sistema meno efficiente. Di conseguenza, nel quadro dell'obbligo di cooperazione, è opportuno che la BCE sia tenuta a trasmettere al Comitato i dati ricevuti dagli enti e dalle entità in questione ai fini del calcolo dei contributi per il Comitato. È opportuno che il Comitato si basi il più possibile sui dati raccolti dalla BCE e che pertanto abbia accesso ai suddetti dati nella misura necessaria all'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento.
(5) È opportuno che la ripartizione dei contributi rifletta la differenza tra il carico di lavoro e le relative spese per le entità sottoposte alla responsabilità diretta del Comitato e il carico di lavoro e le relative spese per quelle sottoposte alla responsabilità delle autorità di risoluzione nazionali. È opportuno pertanto che il presente regolamento definisca come debbano essere suddivisi i contributi tra tali due categorie di entità. È inoltre opportuno che, all'interno di tali due categorie, il sistema definitivo stabilito dal presente regolamento imponga alle entità di contribuire in misura proporzionale al fabbisogno di risorse da queste singolarmente imposto al Comitato, secondo un'approssimazione basata su dati osservabili.
(6) Al fine di garantire certezza, tanto al Comitato quanto alle entità interessate, sulle modalità di adeguamento dei contributi individuali annuali nel caso di un errore di calcolo o di cambiamenti nei dati alla base, è opportuno che il presente regolamento fissi norme specifiche a tale riguardo. È opportuno che il Comitato, qualora commetta un errore nel calcolo dei contributi annuali, sia tenuto a rettificare tale errore, e che tale obbligo si applichi agli errori dovuti a una scorretta applicazione da parte del Comitato della metodologia di calcolo dei contributi individuali annuali. In tali casi è opportuno modificare tutti i contributi. È opportuno invece che i casi in cui i dati utilizzati per il calcolo dei contributi individuali annuali sono scorretti o hanno subito cambiamenti in un momento successivo al calcolo non siano considerati alla stregua di errori di calcolo e che siano pertanto gestiti diversamente. In detti casi è opportuno modificare esclusivamente i contributi delle entità i cui dati erano scorretti o avevano subito cambiamenti.
(7) In conformità dell'articolo 3 del regolamento n. 1 del Consiglio (5) è opportuno che l'avviso di pagamento del contributo e ogni ulteriore comunicazione del Comitato siano redatti nella lingua dello Stato membro in cui l'ente destinatario è stabilito.
(8) È opportuno che i pagamenti dei contributi annuali possano essere oggetto di esecuzione forzata e che si applichino interessi di mora nei casi di pagamento parziale, mancato pagamento o mancato rispetto delle condizioni di pagamento indicate nell'avviso di pagamento del contributo, al fine di garantire che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente.
(9) È opportuno che i contributi delle entità significative sottoposte al sistema provvisorio siano riesaminati sulla base degli importi già versati dalle stesse in base a tale sistema provvisorio, e che l'eventuale differenza tra gli acconti versati in base al sistema provvisorio e i contributi calcolati in base al sistema definitivo sia saldata/compensata nel calcolo dei contributi alle spese amministrative del Comitato per l'esercizio successivo alla fine del periodo provvisorio.
(10) Poiché il presente regolamento introduce il sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato, il regolamento relativo al sistema provvisorio non è più necessario ed è opportuno che sia abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme atte a definire:

1. il sistema definitivo per il calcolo dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico («il Comitato») dovuti dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014;
2. il modo in cui i contributi devono essere pagati;
3. le regole di registrazione, contabili, informative e di altro tipo volte ad assicurare che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente;
4. la metodologia per il ricalcolo e l'adeguamento dei contributi dovuti per il periodo provvisorio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento (UE) n. 1163/2014. Si applicano inoltre le seguenti...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT