Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2439 of 12 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in south-western waters

Published date23 December 2015
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 336, 23 December 2015
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23.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 336/36

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2439 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2015

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
(2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.
(3) Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali. Un contributo scientifico è stato fornito dagli organismi scientifici competenti e rivisto dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3 di tale regolamento, dovrebbero essere incluse nel presente regolamento.
(4) Per quanto riguarda le acque sudoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016 alle specie che definiscono le attività di pesca. In conformità della raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti dovrebbe coprire la pesca della sogliola, del nasello e dello scampo (solo all'interno di zone di distribuzione degli stock denominate «unità funzionali») nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e, la pesca dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa (solo all'interno delle unità funzionali), la pesca della sogliola e della passera di mare nella divisione CIEM IXa e la pesca del nasello nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa.
(5) In considerazione dei tassi di sopravvivenza potenzialmente elevati documentati da prove scientifiche, la raccomandazione comune ha proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo catturato con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi utilizzati per la cattura di queste specie, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Nella sua valutazione lo CSTEP conclude che occorrono ulteriori studi per confermare i risultati esistenti e osserva che tali studi sono già in corso o previsti. L'esenzione potrebbe pertanto essere inclusa nel regolamento per il 2016 unitamente a una disposizione che chieda agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che la giustificano.
(6) La raccomandazione comune prevede tre esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che nella raccomandazione comune figuravano fondate argomentazioni in relazione alla difficoltà di conseguire un aumento della selettività e ai costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. Alla luce di quanto precede è opportuno stabilire le esenzioni de minimis in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(7) L'esenzione de minimis per la sogliola, fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta di questa specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con sfogliare e reti a strascico, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza, tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
(8) L'esenzione de minimis per la sogliola, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta di questa specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con tramagli e reti da imbrocco, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione
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