Commission Delegated Regulation (EU) No 150/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards specifying the details of the application for registration as a trade repository (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date23 February 2013
Subject MatterLibertad de establecimiento
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 52, 23 de febrero de 2013
TESTO consolidato: 32013R0150 — IT — 27.10.2022

02013R0150 — IT — 27.10.2022 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 150/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2012 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 052 del 23.2.2013, pag. 25)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/362 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2018 L 81 74 22.3.2019
►M2 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1857 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2022 L 262 41 7.10.2022




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 150/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO

REGISTRAZIONE



SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Identificazione, status giuridico e categorie di derivati

1.
La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni indica il richiedente e le attività che esso intende svolgere e che ne impongono la registrazione come repertorio.

▼M1

2.

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene in particolare le seguenti informazioni:

a)

la denominazione sociale del richiedente e l'indirizzo della sede legale nell'Unione;

b)

un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale, o qualsiasi altra prova certificata della sede di costituzione e dell'ambito di attività del richiedente, valido alla data in cui è stata presentata la domanda;

c)

informazioni sulle categorie di derivati per le quali il richiedente presenta domanda di registrazione;

d)

informazioni sull'esistenza di un'eventuale autorizzazione o registrazione del richiedente concessa dall'autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito e, in tal caso, il nome dell'autorità competente e l'eventuale numero di riferimento relativo all'autorizzazione o alla registrazione;

e)

gli atti costitutivi del richiedente e, se del caso, ogni altra documentazione di legge attestante che il richiedente presterà servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni;

f)

i verbali della riunione in cui il consiglio del richiedente ha approvato la domanda;

g)

il nominativo e i recapiti delle persone responsabili della conformità o di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità per il richiedente;

h)

il programma delle operazioni, comprendente l'indicazione dell'ubicazione delle principali attività;

i)

l'identificazione di eventuali filiazioni e, se del caso, la struttura del gruppo;

j)

i servizi diversi da quelli legati alla funzione di repertorio che il richiedente fornisce o intende fornire;

k)

informazioni su procedure in corso giudiziarie, amministrative, di arbitrato o di contenzioso, indipendentemente dal tipo, riguardanti il richiedente, in particolare per quanto riguarda questioni di fiscalità e di insolvenza, suscettibili di comportare significativi costi finanziari e in termini di reputazione, o procedimenti conclusi, che potrebbero ancora avere ripercussioni significative sui costi del repertorio.

▼B

3.
Su richiesta dell’Aesfem, i richiedenti le trasmettono anche informazioni supplementari nel corso della procedura di esame della domanda di registrazione, quando dette informazioni siano necessarie per la valutazione della capacità del richiedente di rispettare i requisiti di cui agli articoli da 56 a 59 del regolamento (UE) n. 648/2012 e consentano all’Aesfem di interpretare e analizzare debitamente la documentazione già presentata o da presentare.
4.
Il richiedente che ritiene che un requisito del presente regolamento non si applichi nel suo caso indica chiaramente nella domanda di registrazione il requisito in oggetto e spiega perché non si applica.

▼M1

Articolo 2

Politiche e procedure

Se nell'ambito di una domanda sono fornite informazioni concernenti le politiche e le procedure, il richiedente assicura che la domanda contenga i seguenti elementi:

a)

l'indicazione che il consiglio approva le politiche e che l'alta dirigenza approva le procedure ed è responsabile dell'attuazione e dell'aggiornamento delle politiche e delle procedure;

b)

la descrizione del modo in cui è organizzata la comunicazione delle politiche e delle procedure all'interno del richiedente e del modo in cui sarà assicurata e controllata giornalmente la conformità alle politiche e procedure e la persona o le persone responsabili della conformità a questo riguardo;

c)

i dati indicanti che i dipendenti e il personale dedicato sono a conoscenza delle politiche e delle procedure;

d)

la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure;

e)

l'indicazione della procedura per segnalare all'Aesfem le violazioni rilevanti di politiche o procedure, tali da comportare una violazione delle condizioni previste per la registrazione iniziale.

▼B



SEZIONE 2

Proprietà

Articolo 3

Proprietà del repertorio di dati sulle negoziazioni

1.

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene:

a)

l’elenco contenente i nomi delle persone fisiche e giuridiche che, direttamente o indirettamente, detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto del richiedente o che grazie alla partecipazione detenuta possono esercitare un’influenza significativa sulla gestione del richiedente;

b)

l’elenco di ogni impresa in cui le persone di cui alla lettera a) detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto o sulla cui gestione esse esercitano un’influenza significativa;

▼M1

2.

Se il richiedente ha un'impresa madre, esso deve:

a)

indicare l'indirizzo della sede legale dell'impresa madre;

b)

indicare se l'impresa madre è autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza e, in caso affermativo, comunicare ogni numero di riferimento utile e la denominazione dell'autorità di vigilanza responsabile.

▼B

Articolo 4

Prospetto della struttura societaria

1.
La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene un prospetto indicante i legami proprietari tra l’impresa madre, le filiazioni e ogni altro soggetto collegato o succursale.
2.
Le imprese indicate nel prospetto di cui al paragrafo 1 sono identificate con la denominazione completa, lo status giuridico e l’indirizzo della sede legale.



SEZIONE 3

Struttura organizzativa, governance e conformità alla normativa

Articolo 5

Organigramma

1.
La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene l’organigramma del richiedente, compreso ogni servizio accessorio.
2.
L’organigramma indica i dati della persona responsabile di ogni funzione significativa, compresa l’alta dirigenza e le persone che dirigono le attività di ogni succursale.

Articolo 6

Governo societario

1.
La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le informazioni concernenti le politiche e procedure interne di governo societario del richiedente, nonché il mandato dell’alta dirigenza, compreso il consiglio, i suoi membri non esecutivi e, se del caso, i comitati.
2.
Dette informazioni includono una descrizione della procedura di selezione, di nomina, di valutazione delle prestazioni e di rimozione dell’alta dirigenza e dei membri del consiglio.
3.
Se il richiedente aderisce ad un codice di condotta riconosciuto in materia di governo societario, esso indica il codice e fornisce una spiegazione per i casi in cui si discosta dal codice.

▼M1

Articolo 7

Controllo interno

1.
La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene informazioni dettagliate relative al sistema di controllo interno del richiedente, comprese le informazioni sulla funzione di controllo della conformità, la valutazione del rischio, i meccanismi e i dispositivi di controllo interno e la funzione di audit interno.
2.

Le informazioni dettagliate di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

le politiche di controllo interno del richiedente e le relative procedure connesse alla loro applicazione coerente ed efficace;

b)

le politiche, le procedure e i manuali relativi alla sorveglianza e alla valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi del richiedente;

c)

le politiche, le procedure e i manuali relativi al controllo e alla protezione dei sistemi di trattamento delle informazioni del richiedente;

d)

l'identità degli organi interni incaricati della valutazione dei risultati dei controlli interni...

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