Commission Delegated Regulation (EU) No 150/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards specifying the details of the application for registration as a trade repository (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Published date | 23 February 2013 |
Subject Matter | Libertad de establecimiento |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 52, 23 de febrero de 2013 |
02013R0150 — IT — 27.10.2022 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►B | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 150/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2012 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 052 del 23.2.2013, pag. 25) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/362 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2018 | L 81 | 74 | 22.3.2019 |
►M2 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1857 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2022 | L 262 | 41 | 7.10.2022 |
▼B
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 150/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2012
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO
REGISTRAZIONE
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 1
Identificazione, status giuridico e categorie di derivati
▼M1
La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene in particolare le seguenti informazioni:
la denominazione sociale del richiedente e l'indirizzo della sede legale nell'Unione;
un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale, o qualsiasi altra prova certificata della sede di costituzione e dell'ambito di attività del richiedente, valido alla data in cui è stata presentata la domanda;
informazioni sulle categorie di derivati per le quali il richiedente presenta domanda di registrazione;
informazioni sull'esistenza di un'eventuale autorizzazione o registrazione del richiedente concessa dall'autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito e, in tal caso, il nome dell'autorità competente e l'eventuale numero di riferimento relativo all'autorizzazione o alla registrazione;
gli atti costitutivi del richiedente e, se del caso, ogni altra documentazione di legge attestante che il richiedente presterà servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni;
i verbali della riunione in cui il consiglio del richiedente ha approvato la domanda;
il nominativo e i recapiti delle persone responsabili della conformità o di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità per il richiedente;
il programma delle operazioni, comprendente l'indicazione dell'ubicazione delle principali attività;
l'identificazione di eventuali filiazioni e, se del caso, la struttura del gruppo;
i servizi diversi da quelli legati alla funzione di repertorio che il richiedente fornisce o intende fornire;
informazioni su procedure in corso giudiziarie, amministrative, di arbitrato o di contenzioso, indipendentemente dal tipo, riguardanti il richiedente, in particolare per quanto riguarda questioni di fiscalità e di insolvenza, suscettibili di comportare significativi costi finanziari e in termini di reputazione, o procedimenti conclusi, che potrebbero ancora avere ripercussioni significative sui costi del repertorio.
▼B
▼M1
Articolo 2
Politiche e procedure
Se nell'ambito di una domanda sono fornite informazioni concernenti le politiche e le procedure, il richiedente assicura che la domanda contenga i seguenti elementi:
l'indicazione che il consiglio approva le politiche e che l'alta dirigenza approva le procedure ed è responsabile dell'attuazione e dell'aggiornamento delle politiche e delle procedure;
la descrizione del modo in cui è organizzata la comunicazione delle politiche e delle procedure all'interno del richiedente e del modo in cui sarà assicurata e controllata giornalmente la conformità alle politiche e procedure e la persona o le persone responsabili della conformità a questo riguardo;
i dati indicanti che i dipendenti e il personale dedicato sono a conoscenza delle politiche e delle procedure;
la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure;
l'indicazione della procedura per segnalare all'Aesfem le violazioni rilevanti di politiche o procedure, tali da comportare una violazione delle condizioni previste per la registrazione iniziale.
▼B
SEZIONE 2
Proprietà
Articolo 3
Proprietà del repertorio di dati sulle negoziazioni
La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene:
l’elenco contenente i nomi delle persone fisiche e giuridiche che, direttamente o indirettamente, detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto del richiedente o che grazie alla partecipazione detenuta possono esercitare un’influenza significativa sulla gestione del richiedente;
l’elenco di ogni impresa in cui le persone di cui alla lettera a) detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto o sulla cui gestione esse esercitano un’influenza significativa;
▼M1
Se il richiedente ha un'impresa madre, esso deve:
indicare l'indirizzo della sede legale dell'impresa madre;
indicare se l'impresa madre è autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza e, in caso affermativo, comunicare ogni numero di riferimento utile e la denominazione dell'autorità di vigilanza responsabile.
▼B
Articolo 4
Prospetto della struttura societaria
SEZIONE 3
Struttura organizzativa, governance e conformità alla normativa
Articolo 5
Organigramma
Articolo 6
Governo societario
▼M1
Articolo 7
Controllo interno
Le informazioni dettagliate di cui al paragrafo 1 comprendono:
le politiche di controllo interno del richiedente e le relative procedure connesse alla loro applicazione coerente ed efficace;
le politiche, le procedure e i manuali relativi alla sorveglianza e alla valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi del richiedente;
le politiche, le procedure e i manuali relativi al controllo e alla protezione dei sistemi di trattamento delle informazioni del richiedente;
l'identità degli organi interni incaricati della valutazione dei risultati dei controlli interni...
To continue reading
Request your trial