Règlement délégué (UE) 2019/886 de la Commission du 12 février 2019 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) n° 480/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives aux instruments financiers, aux options simplifiées en matière de coûts, à la piste d'audit, à la portée et au contenu des audits des opérations et à la méthode à utiliser pour la sélection de l'échantillon d'opérations, ainsi que l'annexe III

Published date29 May 2019
Subject Mattercoesione economica, sociale e territoriale,cohésion économique, sociale et territoriale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 142, 29 maggio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 142, 29 mai 2019
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29.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 142/9

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/886 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2019

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39 bis, paragrafo 7, l'articolo 40, paragrafo 4, l'articolo 41, paragrafo 3, l'articolo 42, paragrafo 6, l'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 68, secondo comma, l'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, l'articolo 125, paragrafo 9, e l'articolo 127, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (2) stabilisce tra l'altro norme specifiche sul ruolo, sulle competenze e sulle responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti finanziari. In seguito alla modifica della parte II, titolo IV, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ad opera del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è opportuno modificare il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 affinché sia coerente con tale modifiche.
(2) Nell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stata introdotta una nuova possibilità di attuazione che combina i fondi provenienti da fondi SIE con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo per gli investimenti strategici e le relative condizioni sono state stabilite in dettaglio nel nuovo articolo 39 bis dello stesso regolamento. È di conseguenza opportuno modificare la base giuridica e l'ambito di applicazione di determinate disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 sul ruolo, sulle competenze e sulle responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti finanziari, in modo da inserire anche il riferimento all'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(3) Nell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono state chiarite le norme per l'aggiudicazione diretta a banche o istituti di proprietà dello Stato. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Poiché le modifiche dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014, è opportuno che le modifiche dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2014. Poiché le modifiche dell'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018, è opportuno che le modifiche dell'articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2018.
(4) Il nuovo articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 chiarisce le norme che disciplinano il trattamento differenziato degli investitori in caso di condivisione dei rischi e dei profitti. È opportuno modificare di conseguenza l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
(5) L'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato modificato per consentire alle autorità designate di ottenere le garanzie necessarie nell'adempimento dei propri obblighi in materia di verifiche, controlli e audit in base a relazioni coerenti, di qualità e tempestive, fornite dalla BEI o dalle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. Di conseguenza, e in base agli insegnamenti tratti dall'attuazione dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, è opportuno che tali paragrafi siano soppressi.
(6) L'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 stabilisce norme specifiche aggiuntive sulla gestione e sul controllo degli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero. Inoltre il paragrafo 1, lettera c), di tale articolo contiene un riferimento errato al regolamento (UE) n. 1305/2013 per il FEASR, che dovrebbe essere rettificato.
(7) Nelle disposizioni pertinenti del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 è opportuno allineare i riferimenti alla terminologia utilizzata nelle disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'aggiudicazione diretta, il trattamento differenziato degli investitori, il termine «investitore operante secondo il principio dell'economia di mercato» della normativa in materia di aiuti di Stato, nonché riflettere l'identico trattamento riservato alle istituzioni finanziarie internazionali e alla BEI in conformità all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(8) L'articolo 61, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 al fine di evitarne l'applicazione alle operazioni per le quali il sostegno costituisce un aiuto di Stato. L'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 dispone che i tassi di attualizzazione finanziaria siano stabiliti a livello di Stati membri. Al fine tuttavia di garantire un riesame omogeneo e agevole dei grandi progetti per quanto riguarda gli indicatori di redditività finanziaria per i progetti che beneficiano di aiuti di Stato, è opportuno sopprimere l'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 in modo da consentire tassi di attualizzazione finanziaria specifici per progetto che riflettano la natura dell'investitore o del settore.
(9) Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ha inoltre modificato gli articoli 67 e 68 sulle opzioni semplificate in materia di costi del regolamento (UE) n. 1303/2013 e ha introdotto gli articoli 68 bis e 68 ter. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 20 e 21 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 al fine di garantire la correttezza dei riferimenti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(10) È inoltre opportuno che il presente regolamento preveda disposizioni specifiche in merito alla pista di audit e agli audit delle operazioni di cui rispettivamente agli articoli 25 e 27 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, per quanto riguarda la nuova modalità di sostegno alle operazioni tramite finanziamenti che non sono collegati ai costi, di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(11) Al fine di garantire un metodo coerente per l'ottenimento di garanzie di affidabilità dei dati riguardanti indicatori e target intermedi, è opportuno specificare nell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 che tale elemento dovrebbe rientrare nell'attività di audit inerente agli audit delle operazioni.
(12) L'articolo 28, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 specifica la procedura per la selezione del campione di operazioni nei casi in cui si applichi la proporzionalità in materia di controllo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Al fine di chiarire le opzioni a disposizione dell'autorità di audit, è opportuno modificare detta disposizione per stabilire che la decisione di ricorrere all'esclusione o alla sostituzione delle unità di campionamento spetta all'autorità di audit sulla base del suo giudizio professionale. Dato che tale chiarimento è già stato fornito agli Stati membri, è opportuno che tale modifica si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nella prima versione adottata.
(13) È opportuno modificare l'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, che riguarda la metodologia di sottocampionamento, in modo da chiarire i diversi livelli possibili di sottocampionamento nelle operazioni complesse e da coprire tutti i casi particolari, tra cui i metodi di campionamento non statistico e le caratteristiche specifiche delle operazioni attuate nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. Dato che tale chiarimento è già stato fornito agli Stati membri, è opportuno che tale modifica si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento nella prima versione adottata.
(14) In seguito alla modifica della definizione di «beneficiario» nell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 introdotta ad opera del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno modificare di conseguenza determinati campi di dati figuranti nell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
(15) A norma dell'articolo 149, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le misure di cui al presente regolamento sono state oggetto di consultazione degli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo
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