Règlement délégué (UE) 2019/888 de la Commission du 13 mars 2019 modifiant l'annexe I du règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données relatives aux véhicules utilitaires lourds neufs devant faire l'objet d'une surveillance et être communiquées par les États membres et les constructeurs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date29 May 2019
Subject MatterMercato interno - Principi,ambiente,Marché intérieur - Principes,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 142, 29 maggio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 142, 29 mai 2019
L_2019142IT.01004301.xml
29.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 142/43

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/888 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 specifica i dati sui veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell'Unione che gli Stati membri devono monitorare e comunicare.
(2) L'allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2018/956 specifica al punto 2 i dati che i costruttori di veicoli pesanti devono monitorare e comunicare per ciascun veicolo pesante nuovo.
(3) A partire dal 1o luglio 2019, i costruttori di veicoli determinano e dichiarano ulteriori dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e relative disposizioni di attuazione. Ai fini di un'attuazione efficace della normativa in materia di CO2 per i veicoli pesanti, è importante garantire una raccolta completa, trasparente e adeguata dei dati relativi alla configurazione del parco veicoli pesanti dell'Unione, alla sua evoluzione nel tempo e al potenziale impatto sulle emissioni di CO2. I costruttori di veicoli pesanti dovrebbero pertanto monitorare tali dati e comunicarli alla Commissione.
(4) Per consentire un'analisi approfondita degli ulteriori dati, in particolare per l'identificazione dei veicoli professionali, è altresì opportuno che le autorità competenti degli Stati membri controllino e segnalino le informazioni di immatricolazione integrative.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 è così modificato:

(1) la parte A è così modificata:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il codice della carrozzeria come specificato alla voce 38 del certificato di conformità, se disponibile per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2019 e obbligatoriamente per i veicoli immatricolati dal 1o gennaio 2020, comprese, se del caso, le cifre integrative di cui all'allegato II, appendice 2, della direttiva 2007/46/CE
b) è aggiunta la seguente lettera f):
«f) per i veicoli immatricolati a partire dal 1o gennaio 2020, la velocità massima del veicolo come specificata alla voce 29 del certificato di conformità.»
(2) nella parte B, il punto 2 è così modificato:
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT