Règlement délégué (UE) 2017/2168 de la Commission du 20 septembre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 589/2008 en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs de poules élevées en plein air lorsque l'accès des poules aux espaces extérieurs est restreint
Published date | 22 November 2017 |
Subject Matter | organizzazione comune dei mercati agricoli,organisation commune des marchés agricoles |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 306, 22 novembre 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 306, 22 novembre 2017 |
22.11.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 306/6 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2168 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline allevate all'aperto quando l'accesso delle galline agli spazi all'aperto è ristretto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (2) reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova. In particolare, il punto 1 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 stabilisce i requisiti minimi in materia di «uova da allevamento all'aperto». |
(2) | Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a questo proposito conformemente al suo articolo 227. |
(3) | Il punto 1, lettera a), dell'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 prevede un periodo di deroga per commercializzare le uova «da allevamento all'aperto» nei casi di limitato accesso delle galline agli spazi all'aperto dovuto a restrizioni adottate ai sensi del diritto dell'Unione, tra cui le restrizioni veterinarie per proteggere la salute pubblica e animale, ma per un periodo non superiore a 12 settimane. A seguito di gravi focolai di influenza aviaria nell'Unione, risulta necessario prevedere un periodo di deroga più lungo e chiarire ulteriormente le norme ai fini della loro attuazione armonizzata in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda l'inizio del periodo di deroga. |
(4) | L'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 va pertanto modificato di conseguenza. |
(5) | Al fine di garantire l'immediata attuazione di questa misura, il regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE)...
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