Règlement délégué (UE) 2017/2168 de la Commission du 20 septembre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 589/2008 en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs de poules élevées en plein air lorsque l'accès des poules aux espaces extérieurs est restreint

Published date22 November 2017
Subject Matterorganizzazione comune dei mercati agricoli,organisation commune des marchés agricoles
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 306, 22 novembre 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 306, 22 novembre 2017
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22.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 306/6

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2168 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline allevate all'aperto quando l'accesso delle galline agli spazi all'aperto è ristretto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (2) reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova. In particolare, il punto 1 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 stabilisce i requisiti minimi in materia di «uova da allevamento all'aperto».
(2) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a questo proposito conformemente al suo articolo 227.
(3) Il punto 1, lettera a), dell'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 prevede un periodo di deroga per commercializzare le uova «da allevamento all'aperto» nei casi di limitato accesso delle galline agli spazi all'aperto dovuto a restrizioni adottate ai sensi del diritto dell'Unione, tra cui le restrizioni veterinarie per proteggere la salute pubblica e animale, ma per un periodo non superiore a 12 settimane. A seguito di gravi focolai di influenza aviaria nell'Unione, risulta necessario prevedere un periodo di deroga più lungo e chiarire ulteriormente le norme ai fini della loro attuazione armonizzata in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda l'inizio del periodo di deroga.
(4) L'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
(5) Al fine di garantire l'immediata attuazione di questa misura, il regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2) Regolamento (CE)...

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