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7.10.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 259/14 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1800 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2017
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 81, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) | L'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione (2) ha dimostrato che la mancanza di norme specifiche in materia di accesso ai dati e di aggregazione e raffronto dei dati dà luogo a carenze strutturali. La mancanza di dati standardizzati, di funzionalità uniformi e di formati standard per la messaggistica ha ostacolato l'accesso diretto e immediato ai dati, impedendo di conseguenza ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 di valutare efficacemente il rischio sistemico e di assolvere pertanto le responsabilità e i mandati rispettivi. |
(3) | Per consentire l'aggregazione e il raffronto efficaci ed efficienti dei dati tra repertori di dati sulle negoziazioni, per l'accesso ai dati e per la comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 e i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero essere utilizzati modelli di formato XML e messaggi XML sviluppati secondo la metodologia ISO 20022. Non dovrebbe tuttavia essere esclusa la possibilità che i repertori di dati sulle negoziazioni e i soggetti competenti possano concordare per l'accesso ai dati o per la loro comunicazione l'uso di un formato diverso, in aggiunta all'XML. |
(4) | I modelli di formato XML dovrebbero essere utilizzati per fornire i dati ai soggetti competenti in un formato che ne faciliti l'aggregazione, mentre i messaggi XML dovrebbero essere utilizzati per semplificare il processo di scambio dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e i soggetti competenti. Il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 non esclude l'uso aggiuntivo e distinto di modelli, in formati diversi dal formato XML, quali file nel formato csv (comma separated values valori separati da virgola) o txt (testo), nella misura in cui questi ultimi consentono ai soggetti competenti di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. I repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero pertanto essere autorizzati a continuare a utilizzare detti formati in aggiunta ai modelli in formato XML, ma mai in sostituzione. Per tutte le segnalazioni e gli scambi dovrebbero essere utilizzati, come minimo, i modelli in formato XML e i messaggi XML basati sulla metodologia ISO 20022, in modo da assicurare la comparabilità e l'aggregazione dei dati tra repertori di dati sulle negoziazioni. |
(6) | Per assicurare la riservatezza, qualsiasi tipo di scambio di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni e soggetti competenti dovrebbe essere effettuato tramite una connessione tra macchine (machine-to-machine) sicura e utilizzando protocolli di cifratura dei dati. Per assicurare norme minime comuni, tra i repertori di dati sulle negoziazioni e i soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe essere utilizzato un protocollo di trasferimento dei file SSH (SFTP). Non dovrebbe tuttavia essere esclusa la possibilità che i repertori di dati sulle negoziazioni e i soggetti competenti possano effettuare connessioni tra macchine sicure utilizzando canali aggiuntivi distinti dall'SFTP. I repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero pertanto essere autorizzati a continuare a utilizzare connessioni tra macchine sicure in aggiunta all'uso dell'SFTP, ma mai in sostituzione. |
(7) | I dati relativi alla situazione più recente delle operazioni sui contratti derivati non ancora scaduti (open interest) sono essenziali per monitorare la stabilità finanziaria e il rischio sistemico. Pertanto, i soggetti competenti dovrebbero avere accesso a tali dati. |
(8) | È fondamentale agevolare l'accesso diretto e immediato a dati specifici e definire a tal fine un insieme di richieste ad hoc combinabili, riguardanti le parti dell'operazione, le condizioni economiche, la classificazione e l'individuazione del contratto derivato, i tempi di esecuzione, la segnalazione, la scadenza, e gli eventi relativi a ciclo di vita e attività. |
(9) | I termini entro i quali i repertori di dati sulle negoziazioni devono fornire i dati ai soggetti competenti dovrebbero essere armonizzati, per migliorare l'accesso diretto e immediato ai dati dei repertori di dati sulle negoziazioni e consentire ai soggetti competenti e ai repertori di dati |
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