Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1800 of 29 June 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 151/2013 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance. )

Published date07 October 2017
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 259, 7 October 2017
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7.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 259/14

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1800 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 81, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione (2) ha dimostrato che la mancanza di norme specifiche in materia di accesso ai dati e di aggregazione e raffronto dei dati dà luogo a carenze strutturali. La mancanza di dati standardizzati, di funzionalità uniformi e di formati standard per la messaggistica ha ostacolato l'accesso diretto e immediato ai dati, impedendo di conseguenza ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 di valutare efficacemente il rischio sistemico e di assolvere pertanto le responsabilità e i mandati rispettivi.
(2) Per rimuovere tali ostacoli, è necessario modificare il regolamento delegato (UE) n. 151/2013, specificando gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra repertori di dati sulle negoziazioni, in modo da assicurare che i soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possano accedere alle informazioni necessarie per assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi.
(3) Per consentire l'aggregazione e il raffronto efficaci ed efficienti dei dati tra repertori di dati sulle negoziazioni, per l'accesso ai dati e per la comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 e i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero essere utilizzati modelli di formato XML e messaggi XML sviluppati secondo la metodologia ISO 20022. Non dovrebbe tuttavia essere esclusa la possibilità che i repertori di dati sulle negoziazioni e i soggetti competenti possano concordare per l'accesso ai dati o per la loro comunicazione l'uso di un formato diverso, in aggiunta all'XML.
(4) I modelli di formato XML dovrebbero essere utilizzati per fornire i dati ai soggetti competenti in un formato che ne faciliti l'aggregazione, mentre i messaggi XML dovrebbero essere utilizzati per semplificare il processo di scambio dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e i soggetti competenti. Il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 non esclude l'uso aggiuntivo e distinto di modelli, in formati diversi dal formato XML, quali file nel formato csv (comma separated values valori separati da virgola) o txt (testo), nella misura in cui questi ultimi consentono ai soggetti competenti di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. I repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero pertanto essere autorizzati a continuare a utilizzare detti formati in aggiunta ai modelli in formato XML, ma mai in sostituzione. Per tutte le segnalazioni e gli scambi dovrebbero essere utilizzati, come minimo, i modelli in formato XML e i messaggi XML basati sulla metodologia ISO 20022, in modo da assicurare la comparabilità e l'aggregazione dei dati tra repertori di dati sulle negoziazioni.
(5) I soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono delegare compiti e responsabilità all'ESMA ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (3), compreso l'accesso ai dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni. L'uso di tale delega non dovrebbe in alcun modo incidere sull'obbligo dei repertori di dati sulle negoziazioni di dare ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 accesso diretto e immediato ai dati.
(6) Per assicurare la riservatezza, qualsiasi tipo di scambio di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni e soggetti competenti dovrebbe essere effettuato tramite una connessione tra macchine (machine-to-machine) sicura e utilizzando protocolli di cifratura dei dati. Per assicurare norme minime comuni, tra i repertori di dati sulle negoziazioni e i soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe essere utilizzato un protocollo di trasferimento dei file SSH (SFTP). Non dovrebbe tuttavia essere esclusa la possibilità che i repertori di dati sulle negoziazioni e i soggetti competenti possano effettuare connessioni tra macchine sicure utilizzando canali aggiuntivi distinti dall'SFTP. I repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero pertanto essere autorizzati a continuare a utilizzare connessioni tra macchine sicure in aggiunta all'uso dell'SFTP, ma mai in sostituzione.
(7) I dati relativi alla situazione più recente delle operazioni sui contratti derivati non ancora scaduti (open interest) sono essenziali per monitorare la stabilità finanziaria e il rischio sistemico. Pertanto, i soggetti competenti dovrebbero avere accesso a tali dati.
(8) È fondamentale agevolare l'accesso diretto e immediato a dati specifici e definire a tal fine un insieme di richieste ad hoc combinabili, riguardanti le parti dell'operazione, le condizioni economiche, la classificazione e l'individuazione del contratto derivato, i tempi di esecuzione, la segnalazione, la scadenza, e gli eventi relativi a ciclo di vita e attività.
(9) I termini entro i quali i repertori di dati sulle negoziazioni devono fornire i dati ai soggetti competenti dovrebbero essere armonizzati, per migliorare l'accesso diretto e immediato ai dati dei repertori di dati sulle negoziazioni e consentire ai soggetti competenti e ai repertori di dati
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