Règlement délégué (UE) 2018/63 de la Commission du 26 septembre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2017/571 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

Published date17 January 2018
Subject MatterLiberté d'établissement,libre circulation des capitaux
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 12, 17 janvier 2018
L_2018012IT.01000201.xml
17.1.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 12/2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/63 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/571 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 65, paragrafo 8, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione (2) definisce i requisiti organizzativi per i fornitori di servizi di comunicazione dati, compresi i fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) per gli strumenti di capitale. Poiché le disposizioni che precisano i dispositivi di pubblicazione dei sistemi consolidati di pubblicazione per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, quali obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, sono strettamente connesse alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/571, è opportuno precisare anche la portata delle informazioni da includere nei sistemi consolidati di pubblicazione per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale e, pertanto, modificare il regolamento delegato (UE) 2017/571.
(2) Al fine di istituire un quadro che contempli incentivi commerciali per la gestione dei sistemi consolidati di pubblicazione per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, è opportuno autorizzare i CTP a gestire sistemi consolidati di pubblicazione che coprano una sola classe di attività o più classi di attività.
(3) I CTP dovrebbero garantire la pubblicazione delle informazioni richieste sulle operazioni che coprano almeno l'80 % del volume complessivo e del numero complessivo di operazioni pubblicate nei sei mesi precedenti dai dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e dalle sedi di negoziazione, per ciascuna classe di attività pertinente. Tale approccio assicura che i CTP pubblichino informazioni significative per l'utilizzatore, evitando al tempo stesso i costi elevati che comporterebbe l'inserimento di tutte le informazioni pubblicate da tutti gli APA e da tutte le sedi di negoziazione.
(4) I CTP dovrebbero disporre di un tempo sufficiente per conseguire i tassi di copertura di cui al presente regolamento, nel caso in cui necessitino di aggiungere nuove sedi di negoziazione e nuovi APA al loro flusso di dati.
(5) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni relative ai CTP per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale e le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. Per garantire un'ordinata transizione al nuovo regime, è necessario che il primo periodo per determinare i tassi di copertura dei CTP abbia inizio il 1o gennaio 2019.
(6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
(7) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui
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